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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 10088/2025

Testo disponibile della fonte

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24136/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Gela (CL), alla via Sen.

G. Damaggio n. 99, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] - S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimate- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE GELA , n. 539/2024 , depositata il giorno 01/10/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 03/04/2025.

Il consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24136/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Gela (CL), alla via Sen. G. Damaggio n. 99, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] - S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimate- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE GELA , n. 539/2024 , depositata il giorno 01/10/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva, P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 03/04/2025. Il consigl
Decreto Cassazione n. 10088/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris