Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15086/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24964/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])pec. [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

VERONA n. 368/2021 depositata il 01/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento ICI emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'annualità di imposta 2009-2010, in ragione della edificabilità dei terreni oggetto di imposizione.

La società contribuente rilevava, invece, che tali beni erano stati identificati nel [OSCURATO:PERSONA] come "zona di verde privato", mentre il Piano degli Interventi del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] li aveva qualificati come "aree oggetto di perequazione".

Solo successivamente all'approvazione del Piano urbanistico, in data 3.6.2009, la società ed il Comune avevano stipulato una apposita convenzione urbanistica, a seguito della quale lo sfruttamento urbanistico dei terreni veniva correlatoad una arteria viaria, che di fatto non era stata mai realizzata. [OSCURATO:PERSONA] di Verona, con sentenza n. 100/2017, accoglieva parzialmente il ricorso.

La società contribuente spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto che,con la pronuncia n. 368/2021, respingeva il gravame sul presupposto della edificabilità delle aree che erano state inserite nel piano di intervento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La società contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorsoe memorie difensive ex art. 380-bis c od proc civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma , n. 3 , cod.proc.civ. , dell'art. 11 d.lgs . 30 dicembre 1992,n. 504, nonché dell’art. 1 , comma 162 , legge 27 dicembre 2006 , n. 296 e art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 201; nonché nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 36, comma 2, n. 4, e dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, ex art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ. , per avere il decidente ritenuto erroneamente adeguatamente motivati gli avvisi di accertamento,benchè non contenessero i dati delle aree ubicate nella medesima zona da cui sono stati desunti i valori commerciali dell’area di proprietà della società né le informazioni ricevute dalle agenzie della società di Verona. 1.1.La censura è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della Commissione d’appello,la quale ha escluso la carenza motivazionale anche sul rilievo che gli atti impositivi contengono un riferimento ad un atto di contenuto generale quale la delibera determinativa dei valori minimi delle aree del territorio, non attinta dalla doglianza in esame.

2. Con il secondo motivo si denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt.2, primo comma, lett. b)e c), e 5, commi 5 e 7, d.lgs. 3 0 dicembre 1992 , n. 504 ; nonché nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 36, comma 2, n. 4, e dell'art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art.360, primo comma, n .4 cod.proc.civ; per avere il giudicante individuato i criteri per determinare la base imponibile delle aree in esame, in violazione del disposto dell’art. 5 citato in rubrica, in quanto avrebbe dovuto valutare l’incidenza della potenzialità edificatoria edella prossima utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo.

Ad avviso della società ricorrente, invece, la Commissione r egionale avrebbe valutato quanto versato dalla contribuente nell’anno 2009 per le medesime aree nonché i valori attribuiti ad altre aree del territorio e il prezzo d’acquisto dell’area oggetto degli avvisi di accertamento, senza considerare l’impedimento temporaneo alla edificazione materiale del suolo.

Assumedi aver dedotto nell’atto di appello – di cui trascrive alcuni stralci – la presenza di vincoli urbanistici -edilizi costituiti dall’attraversamento di una strada da realizzare da parte del Comune, senza la quale – afferma la ricorrente – il privato non avrebbe potuto realizzare le opere di urbanizzazione.

Sotto altro profilo, denuncia – nella illustrazione della doglianza - l’insufficienza della motivazione.

2.1. Con riferimento alla prima delle doglianze, si osserva che la sentenza gravataha escluso, con accertamento in fatto, che la previsione della viabilità costituisse un condizionamento all’intervento edilizio; del resto, la ricorrente non esplicita le ragioni per le quali le opere erigende erano condizionate alla costruzione della strada né trascrive o allega la convenzione conclusa con il Comune nell’anno 2009, da cui inferire il vincolo urbanistico cui fa riferimento per ottenere la decurtazione del valore dell’area come determinata dai giudici di appello. 2.2 Il motivo, inammissibile per carenza di autosufficienza, è comunque infondato.

La società ricorrente contesta la quantificazione dell'imposta ritenendo che il valore reale del terreno, non essendo possibile realizzare in concreto il progetto edificatorio, per mancata realizzazione della direttrice preferenziale e del collegamento all'autostrada, coinciderebbe con quello agricolo calcolato sul reddito catastale.

Questa Corte, con riferimento alla destinazione agricola dei terreni, ha affermato che perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati ai fini agricoli, è necessaria, ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1992, oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente (Cass. n. 12422 del 23.

11. 2017).

Nella fattispecie in esame tali presupposti sono insussistenti.

Ciò premesso, con riferimento all'asserito impedimento della realizzazione edificatoria dell'area, questa Corte ha, anche, chiarito che: In tema di ICI, l'impedimento temporaneo alla edificazione materiale del suolo non ne altera la formale qualificazione di terreno edificatorio, attribuita con piano regolatore generale, potendo l'oggettiva edificabilità essere esclusa solo da vincoli assoluti previsti da detto piano, ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 (Cass. n. 13064 del 24.05.2017).

Nella specie, con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivato e privo di vizi logici, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunque escluso che la problematica relativa alla viabilità costituisse un condizionamento all'intervento edilizio, che era stato autorizzato con delibere urbanistiche, sicché alla data del 15.10.2008 i terreni erano già edificabili.

Risulta, peraltro, dalla ordinanza di questa Corte – tra le medesime parti – n. 609 del 17 gennaio 2019 -che le parti avevano stipulato, in data 3.6.2009, una convenzione urbanistica prevedendo gli oneri compensativi a favore dell'ente locale, e l'impegno della società contribuente alla realizzazione dell'ampliamento delle scuole medie fino alla concorrenza dell'importo di euro 500.000,00, inclusi gli oneri fiscali diretti ed indiretti e la cessione del terreno a titolo gratuito nell'ipotesi in cui dovesse essere realizzata la "direttrice preferenziale" ; in tale convenzione non erano state previste dalle parti tempi e modalità per la realizzazione della viabilità a supporto dell'intervento. 2.3Sotto il profilo della censura motivazionale, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza può operare solo entro il «minimo costituzionale» (Cass., sez.

U, 7/4/2014, n. 8053, nonché, tra le altre, Cass., sez. 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass., sez. 3, 5/7/2017, n. 16502), investendo esclusivamente le ipotesi di motivazione «meramente apparente», configurabile, oltre che nel caso di «carenza grafica» della motivazione, quando questa, «benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento» (Cass., sez.

U, 3/11/2016, n. 22232), in quanto affetta da «irriducibile contraddittorietà» (Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940), ovvero connotata da «affermazioni inconciliabili», mentre resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., sez. 2, 13/08/2018, n. 20721).

Nessuna delle suddette anomalie argomentative è stata dedotta o è ravvisabile nel caso di specie.

L'esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione, considerata nel suo complesso, ossia nella totalità delle sue componenti testuali, risulta, invero, idonea a rendereconoscibile il percorso logico-giuridico seguito dalla Commissione tributaria regionale.

Difatti, una considerazione complessiva dell'ordito motivazionale della pronuncia gravata consente di enucleare la ratio decidendi, la quale, a prescindere da ogni consider azione sulla validità del fondamento giuridico ad essa sotteso, è chiaramente identificabile, risultando adeguatamente illustrate, in relazione ai plurimi profili di censura fatti valere dalle parti contribuenti, le ragioni che i giudici di appello hanno posto a base del decisum( Cass. del 14.01.2022, n. 999).3.Con il terzo motivo si critica la sentenza impugnata denunciando la violazione dell’art. 2697 cod.civ. per aver la CTR gravato al contribuente dell’onere della prova.

Secondo parte ricorrente in punto di quantificazione del valore, non è sufficiente il richiamo al prezzo di acquisto o all’imposta versata in autoliquidazione nell’anno precedente, una volta che il contribuente contesti detto valore in base a circostanze sopravvenute, che non hanno consentito di realizzare in concreto il progetto edificatorio.

Parte ricorrente lamenta che nella fattispecie, sulla base degli esistenti vincoli insuperabili dovuti alla totale mancanza della possibile realizzazione del sistema viabilistico, l'impossibilità della realizzazione edificatoria reprimerebbe il valore reale del terreno. 3.1 La censura è inammissibile.

Laviolazione del precetto di cui all'art. 2697 cod.civ. , cens urabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,cod.proc.civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto dicensura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5cod.proc.civi.)( Cass. del 29/05/ 2018 , n.13395; Cass. . del 31/08/2020 , n. 18092 ).

Nella specie, invece si lamenta l’omesso esame delle allegazioni difensive dedotte in appello, reiterando l’obiezione che la convenzione del 2009 contenesse solo un accorso di perequazione pubblico - privato che non premetteva le opere di urbanizzazione primaria. 4.Il quarto motivo prospetta la violazione degli artt. 8 d.lgs. 504/92, 6 d.lgs. n. 472/1997 e 10 legge 27 luglio 200 0/212, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc civ; per avere il decidente respinto il motivo relativo alla inapplicabilità delle sanzioni a causa della incertezza normativa e del contrasto giurisprudenziale.La censura è destituita di fondamento.In tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l'obiettiva "incertezzanormativa tributaria" - desumibile, da parte del giudice, da una serie di "fatti indice" -è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto -il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'Amministrazione - come emerge dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, che distingue le due figure pur ricollegandovi i medesimi effetti( Cass.32082del 09/12/2019; 10313 del 12/04/2019).

Nel caso di specie, la ricorrente invoca una generica incertezza normativa ovvero la difficoltà di individuare le disposizioni normative, la mancanza di informazioni amministrative che al contrario non trovano riscontro, atteso che gli avvisi richiamano la delibera determinativa del valore delle aree e in ogni caso l’ignoranza della normativa che, come confermato reiteratamente da questa Corte, non esclude l’applicabilità delle sanzioni.

Il generico riferimento ad un dedotto contrasto giurisprudenziale risalente addirittura all’anno 2005 sulla nozione di area edificabile non risulta spendibile in un giudizio risalente all’anno 2017.

Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre 200,00 euro per esborsi, rim borso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di 5 contributo unificato pari a quello dovuto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24964/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])pec. [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA n. 368/2021 depositata il 01/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento ICI emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'annualità di imposta 2009-2010, in ragione della edificabilità dei terreni oggetto di imposizione. La società contribuente rilevava, invece, che tali beni erano stati identificati nel [OSCURATO:PERSONA] come "zona di verde privato", mentre il Piano degli Interventi del Comune di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] li aveva qualificati come "aree oggetto di perequazione". Solo successivamente all'approvazione del Piano urbanistico, in data 3.6.2009, la società ed il Comune avevano stipulato una apposita convenzione urbanistica, a seguito della quale lo sfruttamento urbanistico dei terreni veniva correlatoad una arteria viaria, che di fatto non era stata mai realizzata. [OSCURATO:PERSONA] di Verona, con sentenza n. 100/2017, accoglieva parzialmente il ricorso. La società contribuente spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto che,con la pronuncia n. 368/2021, respingeva il gravame sul presupposto della edificabilità delle aree che erano state inserite nel piano di intervento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La società contribuente ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorsoe memorie difensive ex art. 380-bis c od proc civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma , n. 3 , cod.proc.civ. , dell'art. 11 d.lgs . 30 dicembre 1992,n. 504, nonché dell’art. 1 , comma 162 , legge 27 dicembre 2006 , n. 296 e art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 201; nonché nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 36, comma 2, n. 4, e dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, ex art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ. , per avere il decidente ritenuto erroneamente adeguatamente motivati gli avvisi di accertamento,benchè non contenessero i dati delle aree ubicate nella medesima zona da cui sono stati desunti i valori commerciali dell’area di proprietà della società né le informazioni ricevute dalle agenzie della società di Verona. 1.1.La censura è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della Commissione d’appello,la quale ha escluso la carenza motivazionale anche sul rilievo che gli atti impositivi contengono un riferimento ad un atto di contenuto generale quale la delibera determinativa dei valori minimi delle aree del territorio, non attinta dalla doglianza in esame. 2. Con il secondo motivo si denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt.2, primo comma, lett. b)e c), e 5, commi 5 e 7, d.lgs. 3 0 dicembre 1992 , n. 504 ; nonché nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 36, comma 2, n. 4, e dell'art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art.360, primo comma, n .4 cod.proc.civ; per avere il giudicante individuato i criteri per determinare la base imponibile delle aree in esame, in violazione del disposto dell’art. 5 citato in rubrica, in quanto avrebbe dovuto valutare l’incidenza della potenzialità edificatoria edella prossima utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo. Ad avviso della società ricorrente, invece, la Commissione r egionale avrebbe valutato quanto versato dalla contribuente nell’anno 2009 per le medesime aree nonché i valori attribuiti ad altre aree del territorio e il prezzo d’acquisto dell’area oggetto degli avvisi di accertamento, senza considerare l’impedimento temporaneo alla edificazione materiale del suolo. Assumedi aver dedotto nell’atto di appello – di cui trascrive alcuni stralci – la presenza di vincoli urbanistici -edilizi costituiti dall’attraversamento di una strada da realizzare da parte del Comune, senza la quale – afferma la ricorrente – il privato non avrebbe potuto realizzare le opere di urbanizzazione. Sotto altro profilo, denuncia – nella illustrazione della doglianza - l’insufficienza della motivazione. 2.1. Con riferimento alla prima delle doglianze, si osserva che la sentenza gravataha escluso, con accertamento in fatto, che la previsione della viabilità costituisse un condizionamento all’intervento edilizio; del resto, la ricorrente non esplicita le ragioni per le quali le opere erigende erano condizionate alla costruzione della strada né trascrive o allega la convenzione conclusa con il Comune nell’anno 2009, da cui inferire il vincolo urbanistico cui fa riferimento per ottenere la decurtazione del valore dell’area come determinata dai giudici di appello. 2.2 Il motivo, inammissibile per carenza di autosufficienza, è comunque infondato. La società ricorrente contesta la quantificazione dell'imposta ritenendo che il valore reale del terreno, non essendo possibile realizzare in concreto il progetto edificatorio, per mancata realizzazione della direttrice preferenziale e del collegamento all'autostrada, coinciderebbe con quello agricolo calcolato sul reddito catastale. Questa Corte, con riferimento alla destinazione agricola dei terreni, ha affermato che perché un fondo possa beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati ai fini agricoli, è necessaria, ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1992, oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente (Cass. n. 12422 del 23. 11. 2017). Nella fattispecie in esame tali presupposti sono insussistenti. Ciò premesso, con riferimento all'asserito impedimento della realizzazione edificatoria dell'area, questa Corte ha, anche, chiarito che: In tema di ICI, l'impedimento temporaneo alla edificazione materiale del suolo non ne altera la formale qualificazione di terreno edificatorio, attribuita con piano regolatore generale, potendo l'oggettiva edificabilità essere esclusa solo da vincoli assoluti previsti da detto piano, ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 (Cass. n. 13064 del 24.05.2017). Nella specie, con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivato e privo di vizi logici, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunque escluso che la problematica relativa alla viabilità costituisse un condizionamento all'intervento edilizio, che era stato autorizzato con delibere urbanistiche, sicché alla data del 15.10.2008 i terreni erano già edificabili. Risulta, peraltro, dalla ordinanza di questa Corte – tra le medesime parti – n. 609 del 17 gennaio 2019 -che le parti avevano stipulato, in data 3.6.2009, una convenzione urbanistica prevedendo gli oneri compensativi a favore dell'ente locale, e l'impegno della società contribuente alla realizzazione dell'ampliamento delle scuole medie fino alla concorrenza dell'importo di euro 500.000,00, inclusi gli oneri fiscali diretti ed indiretti e la cessione del terreno a titolo gratuito nell'ipotesi in cui dovesse essere realizzata la "direttrice preferenziale" ; in tale convenzione non erano state previste dalle parti tempi e modalità per la realizzazione della viabilità a supporto dell'intervento. 2.3Sotto il profilo della censura motivazionale, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza può operare solo entro il «minimo costituzionale» (Cass., sez. U, 7/4/2014, n. 8053, nonché, tra le altre, Cass., sez. 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass., sez. 3, 5/7/2017, n. 16502), investendo esclusivamente le ipotesi di motivazione «meramente apparente», configurabile, oltre che nel caso di «carenza grafica» della motivazione, quando questa, «benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento» (Cass., sez. U, 3/11/2016, n. 22232), in quanto affetta da «irriducibile contraddittorietà» (Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940), ovvero connotata da «affermazioni inconciliabili», mentre resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass., sez. 2, 13/08/2018, n. 20721). Nessuna delle suddette anomalie argomentative è stata dedotta o è ravvisabile nel caso di specie. L'esposizione delle ragioni poste a fondamento della decisione, considerata nel suo complesso, ossia nella totalità delle sue componenti testuali, risulta, invero, idonea a rendereconoscibile il percorso logico-giuridico seguito dalla Commissione tributaria regionale. Difatti, una considerazione complessiva dell'ordito motivazionale della pronuncia gravata consente di enucleare la ratio decidendi, la quale, a prescindere da ogni consider azione sulla validità del fondamento giuridico ad essa sotteso, è chiaramente identificabile, risultando adeguatamente illustrate, in relazione ai plurimi profili di censura fatti valere dalle parti contribuenti, le ragioni che i giudici di appello hanno posto a base del decisum( Cass. del 14.01.2022, n. 999).3.Con il terzo motivo si critica la sentenza impugnata denunciando la violazione dell’art. 2697 cod.civ. per aver la CTR gravato al contribuente dell’onere della prova. Secondo parte ricorrente in punto di quantificazione del valore, non è sufficiente il richiamo al prezzo di acquisto o all’imposta versata in autoliquidazione nell’anno precedente, una volta che il contribuente contesti detto valore in base a circostanze sopravvenute, che non hanno consentito di realizzare in concreto il progetto edificatorio. Parte ricorrente lamenta che nella fattispecie, sulla base degli esistenti vincoli insuperabili dovuti alla totale mancanza della possibile realizzazione del sistema viabilistico, l'impossibilità della realizzazione edificatoria reprimerebbe il valore reale del terreno. 3.1 La censura è inammissibile. Laviolazione del precetto di cui all'art. 2697 cod.civ. , cens urabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3,cod.proc.civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto dicensura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5cod.proc.civi.)( Cass. del 29/05/ 2018 , n.13395; Cass. . del 31/08/2020 , n. 18092 ). Nella specie, invece si lamenta l’omesso esame delle allegazioni difensive dedotte in appello, reiterando l’obiezione che la convenzione del 2009 contenesse solo un accorso di perequazione pubblico - privato che non premetteva le opere di urbanizzazione primaria. 4.Il quarto motivo prospetta la violazione degli artt. 8 d.lgs. 504/92, 6 d.lgs. n. 472/1997 e 10 legge 27 luglio 200 0/212, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc civ; per avere il decidente respinto il motivo relativo alla inapplicabilità delle sanzioni a causa della incertezza normativa e del contrasto giurisprudenziale.La censura è destituita di fondamento.In tema di sanzioni per violazioni delle norme tributarie, l'obiettiva "incertezzanormativa tributaria" - desumibile, da parte del giudice, da una serie di "fatti indice" -è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza, al termine di un procedimento interpretativo corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto -il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'Amministrazione - come emerge dall'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, che distingue le due figure pur ricollegandovi i medesimi effetti( Cass.32082del 09/12/2019; 10313 del 12/04/2019). Nel caso di specie, la ricorrente invoca una generica incertezza normativa ovvero la difficoltà di individuare le disposizioni normative, la mancanza di informazioni amministrative che al contrario non trovano riscontro, atteso che gli avvisi richiamano la delibera determinativa del valore delle aree e in ogni caso l’ignoranza della normativa che, come confermato reiteratamente da questa Corte, non esclude l’applicabilità delle sanzioni. Il generico riferimento ad un dedotto contrasto giurisprudenziale risalente addirittura all’anno 2005 sulla nozione di area edificabile non risulta spendibile in un giudizio risalente all’anno 2017. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre 200,00 euro per esborsi, rim borso spese forfetarie ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di 5 contributo unificato pari a quello dovuto pe
Sentenza Cassazione n. 15086/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris