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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:132
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 24 febbraio 2022( 1 ) Causa C ‑ 625/20 KM contro [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (INSS) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo [OSCURATO:PERSONA] nº 26 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 26 di Barcellona, Spagna)] «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Calcolo delle prestazioni – Rifiuto di concedere due prestazioni di invalidità permanente nell’ambito dello stesso regime previdenziale – Concessione di due o più prestazioni di invalidità maturate nell’ambito di regimi previdenziali diversi – Termini di paragone pertinenti»

1. Secondo una celebre citazione attribuita a [OSCURATO:PERSONA], «esistono tre tipi di bugie: le bugie, le bugie sfacciate e le statistiche» ( 2 ).

Questa citazione serve a illustrare il potere di persuasione dei numeri nel settore del diritto antidiscriminazione dell’Unione, esortando al contempo alla prudenza quando un argomento si fonda esclusivamente su di essi.

Da un lato, i numeri e i dati statistici hanno un ruolo preponderante nell’accertamento di una discriminazione indiretta, dato che una persona che lamenti di esserne vittima può essere tenuta a provare che il gruppo di persone al quale appartiene è posto in una situazione di particolare svantaggio rispetto a un altro gruppo.

Dall’altro, l’uso di numeri e statistiche può essere problematico per accertare una discriminazione indiretta, poiché il risultato può variare a seconda del gruppo di riferimento utilizzato per il confronto.

Come affermato eloquentemente da un autore, «la discriminazione non è un fenomeno statico», essa «è mutevole, si adatta a nuove circostanze; sotto attacco diviene discreta, persino elusiva» ( 3 ).

È pertanto fondamentale identificare tali gruppi in modo specifico e preciso.

2. La controversia nel procedimento principale contrappone KM, dipendente, all’[OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (INSS) (Istituto nazionale di previdenza sociale, Spagna) e verte sul mancato riconoscimento di due prestazioni di invalidità professionale successive nell’ambito di uno stesso regime previdenziale.

3. Più precisamente, con la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, il «giudice del rinvio – il Juzgado de lo [OSCURATO:PERSONA] nº 26 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 26 di Barcellona, Spagna) chiede alla Corte indicazioni in merito alla specifica percentuale di persone che deve essere presa in considerazione nel decidere se la normativa nazionale di cui trattasi operi una discriminazione indiretta fondata sul sesso o sul genere.

Il giudice del rinvio osserva che le donne rappresentano il 48.09% dei lavoratori iscritti al regime generale di previdenza sociale spagnolo ([OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«RGSS») e il 36.15% dei lavoratori iscritti al regime speciale dei lavoratori autonomi ([OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «RETA») ( 4 ).

Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che le donne abbiano meno probabilità degli uomini di cumulare le prestazioni di questi due regimi.

4. Di conseguenza, la Corte è chiamata a stabilire se le donne siano oggetto di una discriminazione indiretta fondata sul sesso o sul genere per effetto del regime di previdenza sociale spagnolo che consente la concessione di due prestazioni nell’ambito di regimi previdenziali diversi, ma vieta di percepirle nell’ambito di uno stesso regime, anche qualora siano soddisfatte le condizioni per il riconoscimento di entrambe le prestazioni.

5. In particolare, alla Corte si chiede di determinare il metodo appropriato per l’accertamento di una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ( 5 ).

Conformemente alla richiesta della Corte, nelle presenti conclusioni mi concentrerò sui summenzionati aspetti metodologici nel contesto delle prestazioni di invalidità professionale concesse ai lavoratori.

I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione europea

1. Direttiva 79/7

6. L’articolo 1 della direttiva 79/7 così dispone: «Scopo della presente direttiva è la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all’articolo 3, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, denominato qui appresso “principio della parità di trattamento”».

7. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva precisa che essa si applica ai regimi legali che assicurano una protezione contro rischi fra i quali la «malattia» e l’«invalidità».

8. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 prevede quanto segue: «Il principio di parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda: – il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi, (…) – il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonch[é] le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».

2. Direttiva 2006/54

9. L’articolo 1 della direttiva 2006/54/CE ( 6 ) così dispone: «Lo scopo della presente direttiva è assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

A tal fine, essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda: (…)

b) le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione;

c) i regimi professionali di sicurezza sociale. (...)».

10. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva definisce i «regimi professionali di sicurezza sociale» come i «regimi non regolati dalla direttiva [79/7] aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell’ambito di un’impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o di sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l’affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa».

B. Diritto spagnolo 1.

LGSS

11. L’articolo 9, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (legge generale sulla previdenza sociale), nella versione consolidata risultante dal [OSCURATO:PERSONA] 8/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (regio decreto legislativo n. 8/2015 che approva le modifiche alla legge generale sulla previdenza sociale), del 30 ottobre 2015 ( 7 ) (in prosieguo: la «LGSS») prevede che il regime previdenziale è costituito dal regime generale di cui al titolo II di detta legge e dai regimi speciali di cui all’articolo 10 della stessa.

12. L’articolo 10, paragrafo 1, della LGSS precisa che sono istituiti regimi speciali per attività professionali che, per la loro natura, le condizioni speciali di esercizio in termini di tempo e di luogo o il tipo di processo di produzione, richiedono l’istituzione di detti regimi al fine di garantire la corretta applicazione delle prestazioni previdenziali.

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della LGSS prevede, tra l’altro, che i lavoratori autonomi debbano essere iscritti in regimi speciali.

13. L’articolo 163 della LGSS, rubricato «Incompatibilità delle prestazioni», prevede, al paragrafo 1, che le prestazioni del regime generale di previdenza sociale siano incompatibili tra di loro, salvo espressa disposizione contraria.

In caso di incompatibilità, il beneficiario deve optare per una di esse.

2. Decreto n. 2530/1970

14. L’articolo 34 del decreto 2530/1970, de 20 agosto, por el que se regula el régimen especial de la [OSCURATO:PERSONA] de los trabajadores por cuenta propia o autónomos (decreto n. 2530/1970, , recante disciplina del regime speciale di previdenza sociale dei lavoratori autonomi) del 20 agosto 1970 ( 8 ), dichiara che le prestazioni concesse nell’ambito di tale regime speciale ai suoi beneficiari sono incompatibili tra di loro, salvo espressa disposizione contraria.

Tale articolo aggiunge che chiunque abbia diritto a due o più prestazioni è tenuto a optare per una di esse.

3. Regio decreto n. 691/1991

15. [OSCURATO:PERSONA] 691/1991, sobre cómputo recíproco de cuotas tra Regímenes de [OSCURATO:PERSONA] (regio decreto n. 691/1991 sul computo reciproco dei contributi tra regimi di previdenza sociale), del 12 aprile 1991 ( 9 ), prevede, al suo articolo 4, paragrafo 1, che, in caso di invalidità permanente, qualora l’interessato abbia maturato, successivamente o alternativamente, periodi di contribuzione in più di un regime previdenziale – regime generale e regimi speciali di previdenza sociale – tali periodi e quelli ad essi assimilati, che siano stati maturati ai sensi delle regole che li disciplinano, possano essere cumulati su richiesta dell’interessato, purché non si sovrappongano, ai fini dell’acquisizione del diritto a una prestazione, nonché al fine di determinare, se del caso, la percentuale applicabile per anni di contribuzione o di servizio.

4. Sentenza n. 3038/2013

16. Ai sensi della sentenza n. 3038/2013, del 14 luglio 2014, della Sala de lo [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (Sezione per le cause in materia di lavoro e sicurezza sociale della Corte suprema, Spagna), le due prestazioni di invalidità permanente totale sarebbero compatibili se fossero state concesse nell’ambito di regimi diversi.

II. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

17. KM ha lavorato come assistente amministrativa ed è stata iscritta, dal maggio 1989 all’aprile 1994, al regime generale di previdenza sociale spagnolo, l’RGSS.

18. Con decisione dell’INSS del 2 marzo 1999, KM è stata considerata affetta da invalidità permanente totale causata da una malattia non professionale, che le impediva di esercitare la sua professione abituale.

Di conseguenza, ella aveva diritto a percepire la corrispondente prestazione a decorrere dal 19 novembre 1998.

La prestazione è stata calcolata sulla base delle contribuzioni a tale regime nel corso del periodo summenzionato ( 10 ).

19. La professione abituale attuale di KM è quella di accuditrice diurna e a tal fine è iscritta all’RGSS dal mese di febbraio 2015.

Il 18 luglio 2016 KM ha iniziato un periodo di invalidità temporanea.

20. Con provvedimento del 20 marzo 2018 l’INSS ha dichiarato che KM si trovava in situazione di invalidità permanente totale, derivante da infortunio non professionale consistente nella frattura di un femore.

L’INSS le ha riconosciuto la prestazione corrispondente nell’ambito dell’RGSS, tenendo conto delle basi contributive del periodo compreso tra febbraio 2015 e gennaio 2017 ( 11 ).

L’INSS ha ritenuto, sulla base dell’articolo 163, paragrafo 1, della LGSS, che le prestazioni riconosciute nel 1999 e nel 2018 fossero incompatibili.

Di conseguenza, esso ha deciso che la ricorrente aveva diritto soltanto a una di esse.

21. Con decisione del 23 gennaio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] del INSS de Barcelona (Direzione provinciale dell’INSS di Barcellona, Spagna) ha respinto il reclamo presentato dalla ricorrente.

22. Il 12 marzo 2019 KM ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, adducendo che l’articolo 163, paragrafo 1, della LGSS è contrario all’articolo 4 della direttiva 79/7 e all’articolo 5 della direttiva 2006/54.

A suo avviso dovrebbero esserle concesse due prestazioni di invalidità permanente, cumulativamente.

La ricorrente sostiene che, poiché la percentuale di donne nei regimi speciali – e segnatamente nel RETA – è di molto inferiore alla percentuale di uomini ( 12 ), le norme concernenti l’incompatibilità delle prestazioni determinano una discriminazione indiretta fondata sul sesso o sul genere.

Pertanto, tali norme rendono più difficile per le donne il cumulo delle prestazioni, poiché esse costituiscono una parte proporzionalmente più ridotta degli iscritti ai regimi speciali rispetto agli uomini.

23. Il giudice del rinvio osserva che il rigetto da parte dell’INSS delle domande della ricorrente è conforme alla giurisprudenza recente del [OSCURATO:PERSONA] ( 13 ), ai sensi della quale due prestazioni sono considerate compatibili quando sono concesse nell’ambito di regimi diversi (generalmente l’RGSS e il RETA, poiché si tratta dei due maggiori regimi in termini di iscritti) ( 14 ) e per la stessa invalidità lavorativa.

Tuttavia, nell’ambito dello stesso regime (solitamente l’RGSS, che è il maggiore regime in termini di iscritti), le prestazioni sono incompatibili, anche se il relativo diritto è stato maturato attraverso contribuzioni distinte.

24. Il giudice del rinvio nutre dubbi in ordine alla questione se siffatto sistema determini una discriminazione indiretta fondata sul sesso o sul genere, vietata dall’articolo 4 della direttiva 79/7 e dall’articolo 5 della direttiva 2006/54.

Il giudice del rinvio aggiunge che, nel procedimento principale, la ricorrente ha dimostrato di aver maturato contributi sufficienti e separati per accedere ad entrambe le prestazioni, la prima riconosciuta nel 1999 e la seconda nel 2018 ( 15 ).

25. Il giudice del rinvio sottolinea che la giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) relativa alla normativa sull’incompatibilità delle prestazioni appare neutra rispetto al sesso, poiché non opera distinzioni sulla base di tale elemento, ma soltanto in base al numero di regimi di previdenza sociale nell’ambito dei quali l’interessato ha versato contributi.

Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto all’applicazione di detta giurisprudenza, poiché essa produce un impatto maggiore sulle lavoratrici.

Nei due regimi con il maggior numero di iscritti – l’RGSS e il RETA –, la possibilità di cumulare prestazioni nell’ambito di regimi diversi sarebbe molto più praticabile nel caso degli uomini che non in quello delle donne, poiché la percentuale di uomini nel RETA è molto più elevata rispetto a quella delle donne ( 16 ).

Pertanto, poiché due prestazioni sono compatibili soltanto se maturate nell’ambito di due regimi diversi, e tenuto conto della maggior percentuale di uomini nel RETA, sembrerebbe molto più semplice per gli uomini, rispetto alle donne, beneficiare di detta compatibilità.

26. Inoltre, secondo il giudice del rinvio, la minore presenza di donne nel RETA riflette le maggiori difficoltà che, storicamente, esse hanno incontrato nell’intraprendere attività lavorative autonome, a causa del loro ruolo sociale di accuditrici e casalinghe.

Di conseguenza, il giudice del rinvio si chiede se la normativa nazionale di cui trattasi possa determinare una discriminazione indiretta fondata non soltanto sul sesso, ma anche sul genere.

27. Infine, il giudice del rinvio precisa che due prestazioni per invalidità permanente totale non possono essere concesse per la stessa invalidità nell’ambito di un unico regime.

Tuttavia, è possibile beneficiare di due prestazioni di invalidità permanente totale compatibili per la stessa infermità qualora esse siano concesse nell’ambito di due regimi diversi.

28. Date tali circostanze, lo Juzgado de lo [OSCURATO:PERSONA] nº 26 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 26 di Barcellona, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se sia in contrasto con la normativa europea contenuta nell’articolo 4 della [direttiva 79/7] e nell’articolo 5 della [direttiva 2006/54], in quanto determina una discriminazione indiretta basata sul sesso o sul genere, la norma spagnola sulla compatibilità delle prestazioni, contenuta nell’articolo 163, paragrafo 1, della LGSS, come interpretata dalla giurisprudenza, che vieta di cumulare due prestazioni di invalidità permanente totale riconosciute nell’ambito dello stesso regime – mentre ne consente invece il cumulo ove siano riconosciute nell’ambito di regimi diversi – sebbene, in ogni caso, siano maturate in base a contribuzioni separate, tenuto conto della distribuzione per sesso nei diversi regimi della previdenza sociale spagnola. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la normativa spagnola possa essere in contrasto con quella europea sopra citata nel caso in cui le due prestazioni traggano origine da lesioni diverse».

29. KM, l’INSS, il governo spagnolo e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

La Corte ha sottoposto all’INSS e al governo spagnolo taluni quesiti scritti ai quali rispondere per iscritto.

Dette parti hanno risposto il 6 dicembre 2021.

Tutte le parti menzionate hanno presentato argomenti orali dinanzi alla Corte all’udienza del 12 gennaio 2022.

III. Analisi A. Osservazioni preliminari

30. In via preliminare, devo anzitutto osservare che le questioni pregiudiziali si riferiscono a disposizioni sia della direttiva 79/9 sia della direttiva 2006/54.

Il giudice del rinvio afferma di aver menzionato quest’ultima direttiva nel suo rinvio pregiudiziale nell’ipotesi in cui essa sia applicabile.

L’INSS, il governo spagnolo e la Commissione ritengono che la direttiva 2006/54 non sia applicabile alle prestazioni di invalidità oggetto del procedimento principale, poiché il suo ambito di applicazione è limitato ai regimi professionali di sicurezza sociale.

31. A tal riguardo, devo sottolineare che il diritto dell’Unione distingue tra sistemi pensionistici professionali, che rientrano nella nozione di «retribuzione» di cui all’articolo 157, paragrafi 1 e 2, TFUE ( 17 ), e regimi pensionistici previdenziali legali, che non vi rientrano ( 18 ).

Secondo una giurisprudenza costante, siffatta prestazione contributiva di invalidità non rientra nella nozione di «retribuzione», ai sensi dell’articolo 157, paragrafi 1 e 2, TFUE, né nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/54 ( 19 ).

32. Nel caso di specie, le prestazioni di cui trattasi nel procedimento principale fanno parte di un regime legale e assicurano una protezione contro i rischi di malattia e di invalidità.

Sembra che tali prestazioni dipendano meno da un rapporto di lavoro che da considerazioni di ordine sociale ( 20 ).

Come dichiarato dal giudice del rinvio nella decisione di rinvio, la prestazione concessa a KM nel 2018 non presupponeva un previo periodo contributivo, in quanto derivava da un infortunio non professionale, sicché era sufficiente l’iscrizione alla previdenza sociale.

A tale riguardo, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 79/7, lo scopo di quest’ultima è la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all’articolo 3 della direttiva, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale.

Ritengo pertanto che le prestazioni di cui trattasi nel procedimento principale costituiscano una protezione contro due dei rischi elencati all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 79/7, ossia la malattia e l’invalidità, ai quali è applicabile soltanto tale direttiva ( 21 ).

Di converso, tali prestazioni non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/54.

33. Esaminerò quindi le questioni alla luce della sola direttiva 79/7.

34. In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se l’interpretazione di una disposizione legislativa fornita da un giudice supremo di uno Stato membro debba essere considerata rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 79/9, occorre ricordare che la portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali deve essere valutata alla luce delle interpretazioni date dai giudici nazionali e, segnatamente, dagli organi giurisdizionali nazionali supremi ( 22 ).

Pertanto, il fatto che la regola nazionale di cui trattasi risulti da un’interpretazione giurisprudenziale ( 23 ) operata dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) non può sottrarre tale norma nazionale, né la normativa nazionale ad essa sottesa, all’applicazione delle disposizioni di tale direttiva.

35. In terzo luogo, come sottolineato dalla Commissione, occorre osservare che la seconda questione pregiudiziale non esige che la Corte operi un esame distinto, dal momento che essa costituisce una sotto questione della prima.

La seconda questione si limita a precisare la situazione oggetto del procedimento principale, vale a dire quella in cui si sono manifestate due invalidità successive a causa di una malattia e di un’invalidità diverse, il che è già compreso nella prima questione.

36. Poiché l’esame della possibilità di una successione di due invalidità causate dalla stessa malattia o invalidità sarebbe un esercizio ipotetico, ritengo che non occorra esaminare separatamente tale questione.

B. Valutazione delle questioni pregiudiziali

37. Con la sua prima e seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, poiché riguardano lo stesso problema, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una regola nazionale che ammette la concessione di due o più prestazioni di invalidità ottenute nell’ambito di regimi previdenziali distinti, a causa di due o più invalidità, mentre vieta di percepire due o più prestazioni siffatte nell’ambito di un unico regime, nonostante i requisiti per la concessione di tutte le prestazioni in questione siano soddisfatti.

38. Tengo anzitutto a sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, spetta agli Stati membri organizzare i loro sistemi previdenziali e, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, determinare le condizioni per la concessione di prestazioni.

Nell’esercizio di tale potere, gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto dell’Unione ( 24 ).

39. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, specificamente per quanto riguarda l’ambito di applicazione dei regimi previdenziali, le condizioni di accesso ad essi e il calcolo delle prestazioni previdenziali.

Nell’esercizio della loro competenza in materia di previdenza sociale, gli Stati membri devono rispettare tale disposizione, che concretizza il principio generale di non discriminazione ormai sancito dall’articolo 21 della Carta ( 25 ).

40. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, una discriminazione consiste nell’applicazione di norme diverse a situazioni comparabili o nell’applicazione della stessa norma a situazioni diverse, salvo che tale trattamento sia obiettivamente giustificato ( 26 ).

41. Nel caso di specie, si può escludere che la misura nazionale di cui trattasi comporti una discriminazione diretta.

Tale misura esclude la possibilità di percepire due prestazioni nell’ambito di un unico regime previdenziale, anche qualora siano soddisfatti i requisiti richiesti per beneficiare di entrambe.

Poiché tale misura si applica indistintamente ai lavoratori di sesso maschile e femminile, essa non è direttamente discriminatoria in base al sesso.

Si deve pertanto esaminare se essa possa costituire una discriminazione indiretta ( 27 ).

42. La discriminazione indiretta non è definita dalla direttiva 79/7.

Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, costituisce una discriminazione indiretta fondata sul sesso la situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell’altro sesso ( 28 ).

43. Da tale definizione risulta che l’esistenza di una discriminazione indiretta implica un’analisi in tre fasi vertente, in primo luogo, sulla neutralità della disposizione, del criterio o della prassi in questione, in secondo luogo sulla determinazione delle persone interessate e di quelle che si trovano in una situazione comparabile e, in terzo luogo, sullo svantaggio causato da tale disposizione, criterio o prassi.

44. Nella presente causa, è chiaro che la prima fase dell’analisi non solleva alcun problema, poiché è pacifico che la regola nazionale di cui trattasi, che si applica indistintamente ad entrambi i sessi, è del tutto neutra.

Pertanto, le presenti conclusioni saranno incentrate sulle altre due fasi.

La Corte è tenuta anzitutto a determinare le persone in relazione alle quali occorre operare una comparazione.

In seguito, la Corte dovrà esaminare la questione se la regola nazionale di cui trattasi ponga in una situazione di particolare svantaggio le persone di un sesso.

Poiché la Corte ha chiesto che le conclusioni si concentrino esclusivamente su tali due questioni, non esaminerò la questione delle possibili giustificazioni dell’asserito svantaggio.

1. Determinazione delle persone che possono essere considerate in una situazione comparabile a quella della ricorrente

45. KM sostiene, in sostanza, che l’INSS ha violato il principio di non discriminazione in base al sesso, poiché le due prestazioni concesse nell’ambito di regimi previdenziali diversi sono compatibili nel caso di invalidità uguali, mentre la concessione delle stesse due prestazioni nell’ambito di un solo regime, quale l’RGSS, è esclusa.

L’INSS e il governo spagnolo sostengono, in sostanza, che le persone che hanno versato contributi in regimi previdenziali diversi dall’RGSS si trovano in una situazione diversa da quelle che hanno versato contributi soltanto nell’RGSS.

46. Al fine di determinare se due situazioni siano comparabili, occorre tener conto dell’oggetto e dello scopo della normativa di cui trattasi.

Soltanto in seguito la Corte potrà procedere all’individuazione dei termini di paragone pertinenti. a) Oggetto e scopo della normativa nazionale di cui trattasi

47. Ricordo che, secondo costante giurisprudenza, la comparabilità delle situazioni deve essere valutata non da un punto di vista globale e astratto, bensì in modo specifico e concreto.

Detta valutazione deve considerare la totalità degli elementi che caratterizzano tali situazioni, tenuto conto in particolare dell’oggetto e dello scopo della normativa nazionale che stabilisce la distinzione di cui trattasi ( 29 ).

Inoltre, il requisito della comparabilità delle situazioni non esige che tali situazioni siano identiche, ma soltanto simili ( 30 ).

48. Nel caso di specie, dal fascicolo dinanzi alla Corte risulta che la decisione controversa riguarda la concessione di due prestazioni di invalidità permanente a KM.

Pertanto, il problema di cui trattasi verte sulla questione se una persona con due o più invalidità successive abbia diritto di percepire una o più prestazioni previdenziali.

Fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, tenendo conto degli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale che riconosce tali prestazioni, risulta, a prima vista, che l’obiettivo di dette prestazioni è garantire alla persona iscritta a un regime previdenziale una protezione sociale contro rischi connessi a malattie e/o invalidità.

49. Tenuto conto dell’oggetto e della finalità delle prestazioni di cui trattasi, non vi è differenza tra una persona che soffre di due o più invalidità lavorative successive e che ha versato contributi in un solo regime previdenziale, quale l’RGSS, e una persona che soffre delle stesse invalidità, ma che ha versato contributi nell’ambito di più regimi.

Entrambe queste categorie di persone necessitano della stessa protezione sociale contro i rischi di malattie e/o invalidità.

50. L’INSS, invece, ha sostenuto e fortemente insistito in udienza sul fatto che le persone che hanno versato contributi nell’ambito dell’RGSS e le persone che hanno versato contributi nell’ambito del RETA si trovano in una situazione diversa, poiché i rischi coperti da tali regimi non sono gli stessi.

Non concordo.

Ritengo, al contrario, che la valutazione della comparabilità ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 non dovrebbe essere effettuata alla luce di tali rischi, bensì del diritto alla protezione sociale.

51. Ritengo pertanto che una persona che soffra di due o più invalidità lavorative successive e che abbia versato contributi nell’ambito di un solo regime previdenziale, quale l’RGSS, e una persona che soffra delle stesse invalidità ma che abbia versato contributi nell’ambito di più regimi, si trovino in una situazione comparabile sotto il profilo della protezione sociale di cui necessitano. b) «Gruppo svantaggiato» e suo termine di paragone

52. Nella sentenza Seymour-Smith ( 31 ), la Corte ha dichiarato che il miglior metodo di raffronto delle statistiche consiste nel confrontare, da un lato, le quote rispettive di lavoratori che soddisfano o non soddisfano il requisito di cui trattasi all’interno dei lavoratori di sesso maschile e, dall’altro, le stesse proporzioni esistenti tra i lavoratori di sesso femminile.

Ne consegue che la situazione delle persone che soddisfano le condizioni per l’attribuzione di un determinato diritto dev’essere raffrontata con quella di coloro che non le soddisfano ( 32 ).

53. Tale approccio è stato recentemente applicato dalla Corte nella sentenza YS, in cui si chiedeva, in sostanza, se gli uomini, in quanto principali beneficiari di pensioni di importo particolarmente cospicuo, fossero indirettamente discriminati rispetto alle donne che, in media, ricevevano pensioni sostanzialmente inferiori, dalla normativa austriaca che aveva introdotto, tra l’altro, un contributo di garanzia pensionistica sulle «pensioni speciali» di importo particolarmente cospicuo ( 33 ).

Al fine di rispondere a tale questione, la Corte ha individuato, in primo luogo, le persone svantaggiate in questione.

Tale gruppo di persone comprendeva gli ex dipendenti di imprese controllate dallo Stato che percepivano una pensione in forma di «promessa di prestazione diretta», il cui importo superava determinate soglie ( 34 ).

La Corte ha poi individuato il termine di paragone, ossia le persone che percepivano una pensione aziendale dallo Stato federale o dal Land interessato.

Nel farlo, la Corte ha espressamente escluso gli ex lavoratori di imprese non controllate dallo Stato e le persone che percepivano una pensione aziendale in una forma diversa da una «promessa di prestazione diretta», come i versamenti di un fondo pensione o di un’assicurazione sulla vita ( 35 ).

Di conseguenza, poiché la Corte ha escluso le persone che non erano direttamente interessate dalla norma controversa, mi sembra che essa adotti un approccio abbastanza restrittivo ai fini dell’individuazione dei gruppi da confrontare.

54. Nel caso di specie, poiché è assodato che KM è una lavoratrice che ha versato contributi soltanto nell’ambito dell’RGSS, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che le persone potenzialmente svantaggiate dalla norma nazionale di cui trattasi sono i lavoratori iscritti all’RGSS con due o più invalidità successive nell’ambito di tale regime.

Pertanto, tenuto conto, da un lato, dell’esigenza summenzionata di una valutazione specifica e concreta della comparabilità delle situazioni ( 36 ) e, dall’altro, del fatto che il criterio pertinente è la protezione sociale delle persone con due o più invalidità successive ( 37 ), ritengo che il gruppo svantaggiato, nel caso di specie, comprenda soltanto le persone con due o più invalidità successive che abbiano contribuito soltanto nell’ambito dell’RGSS.

55. Per ragioni di completezza, tengo a sottolineare che, poiché il procedimento principale riguarda una lavoratrice che chiede la concessione cumulativa delle prestazioni relative a due invalidità nell’ambito dell’RGSS, la Corte non dovrebbe prendere in considerazione i lavoratori che hanno versato contributi soltanto nell’ambito di regimi diversi dall’RGSS.

Il gruppo svantaggiato, nel caso di specie, è costituito dai lavoratori iscritti all’RGSS – e soltanto all’RGSS – che non possono cumulare le prestazioni relative a due o più invalidità, essendo iscritti soltanto a tale regime.

Se è vero che la regola spagnola dell’incompatibilità si applica a tutti i vari regimi previdenziali spagnoli, la situazione delle persone iscritte a uno solo di questi altri regimi e che hanno versato contributi unicamente nell’ambito di tale regime non è rilevante nel caso di specie.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, ritengo che solo esaminando la situazione delle persone che hanno versato contributi nell’ambito di uno specifico regime previdenziale – nel caso di specie l’RGSS – la Corte possa fornire al giudice del rinvio una risposta utile, che gli consenta di statuire sulla controversia di cui è investito, vertente, segnatamente, sulle prestazioni concesse a una persona iscritta per due periodi all’RGSS.

56. In seguito, mi occuperò della ricerca del termine di paragone, al fine di stabilire se il gruppo svantaggiato individuato sia vittima oppure no di una discriminazione indiretta fondata sul sesso.

Il termine di paragone sono, a mio avviso, le persone con due o più invalidità successive, che possono cumulare due o più prestazioni di regimi previdenziali diversi, poiché hanno versato contributi nell’ambito di tali regimi.

57. Ne consegue che, per quanto riguarda la concessione di prestazioni previdenziali a persone con due o più invalidità successive, una persona che abbia versato contributi soltanto nell’ambito dell’RGSS, come KM, si trova in una situazione comparabile a quella di una persona che ha versato contributi nell’ambito di due o più regimi previdenziali, quali l’RGSS e il RETA.

Avendo individuato il gruppo svantaggiato e il suo termine di paragone, mi occuperò ora di analizzare se vi sia una disparità di trattamento fra uomini e donne appartenenti a tali due gruppi ( 38 ).

2. Disparità di trattamento tra uomini e donne a) Confronto delle percentuali di donne e uomini

58. Secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un particolare svantaggio potrebbe essere dimostrata, segnatamente, se fosse provato che una normativa come quella di cui al procedimento principale colpisce negativamente in proporzione significativamente maggiore le persone di un determinato sesso rispetto a quelle dell’altro sesso ( 39 ).

Ciò significa che la discriminazione indiretta può essere accertata con qualsiasi mezzo, ivi compreso sulla base di dati statistici ( 40 ).

In linea di principio, spetta al giudice nazionale determinare se l’esistenza di un siffatto particolare svantaggio possa essere dimostrata, poiché l’accertamento dei fatti rientra nella competenza del giudice nazionale ( 41 ).

In particolare, come indicato al paragrafo 52 delle presenti conclusioni, nel contesto della discriminazione di genere, la Corte ha già dichiarato che il miglior metodo di raffronto delle statistiche consiste nel confrontare le quote rispettive di lavoratori pregiudicati dalla norma in questione e quelli che non ne sono pregiudicati all’interno dei lavoratori di sesso maschile e le stesse proporzioni esistenti tra i lavoratori di sesso femminile ( 42 ).

59. Ad esempio, nella sentenza YS, la Corte ha dichiarato, da una parte, che spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione l’insieme dei lavoratori assoggettati alla normativa nazionale da cui ha origine la disparità di trattamento.

Dall’altra, la Corte ha ricordato che il miglior metodo di comparazione consiste nel comparare le proporzioni rispettive dei lavoratori che sono e che non sono colpiti dall’asserita disparità di trattamento nell’ambito della mano d’opera maschile rientrante nel campo di applicazione di tale normativa e le medesime proporzioni nell’ambito della mano d’opera femminile ivi rientrante ( 43 ).

60. Di conseguenza, ritengo che il termine «proporzione» implichi che non sia possibile comparare numeri interi ( 44 ), bensì decimali, frazioni o percentuali che riflettano una parte di un dato gruppo nell’intero gruppo ( 45 ).

Nel caso di specie, al fine di verificare se vi sia una disparità di trattamento tra uomini e donne, il giudice del rinvio dovrà prendere in considerazione la situazione delle donne rispetto a quella degli uomini.

Più precisamente, dovrà confrontare le due proporzioni specifiche di seguito individuate.

61. In primo luogo, esso deve esaminare la proporzione delle donne del gruppo svantaggiato, ossia il gruppo di donne iscritte soltanto all’RGSS e con due o più invalidità nell’ambito di tale regime, rispetto alle donne del gruppo avvantaggiato, ossia quello delle donne iscritte a due o più regimi previdenziali e con due o più invalidità nell’ambito di tali regimi.

62. In secondo luogo, il giudice nazionale deve determinare la proporzione di uomini con due o più invalidità che non possono cumulare due o più prestazioni previdenziali rispetto al numero di uomini con due o più invalidità che possono invece cumulare due o più prestazioni previdenziali. b) Sulle proporzioni specifiche in questione

63. Dalle risposte ai quesiti scritti della Corte e dall’udienza risulta che i dati non difettano.

Ad esempio, nelle loro risposte a tali quesiti, l’INSS e il governo spagnolo hanno dichiarato che, al 10 novembre 2021, il numero di donne con più invalidità e che avevano versato contributi soltanto nell’ambito dell’RGSS era pari a 3 388, mentre il numero di donne con più invalidità e che avevano versato contributi nell’ambito di più regimi previdenziali era pari a 3

460. Così, il rapporto tra il numero di donne del gruppo svantaggiato e quello delle donne del gruppo avvantaggiato è di circa uno a uno.

Le rispettive cifre concernenti gli uomini sono 4 047 e a 7 723, il che significa che, per gli uomini, tale rapporto è di circa uno a due.

64. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali prove statistiche siano valide, rappresentative e significative ( 46 ).

Per quanto riguarda tali cifre specifiche, occorre verificare se esse possano essere prese in considerazione ( 47 ), principalmente alla luce della data dei fatti all’origine della controversia.

65. Inoltre, desidero sottolineare che l’argomento, addotto da KM e sottolineato dal giudice del rinvio, concernente il numero di iscritti di sesso maschile e femminile nell’RGSS e nel RETA non è rilevante nella presente causa.

In particolare, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha insistito sul fatto che, al 31 gennaio 2020, le donne rappresentavano il 48,09% degli iscritti all’RGSS e soltanto il 36,15% degli iscritti al RETA ( 48 ).

Tali cifre sono irrilevanti nel caso di specie, poiché riguardano soltanto il numero totale di donne tra tutti gli iscritti all’RGSS e al RETA, ma non indicano la proporzione di donne o di uomini svantaggiati.

Detti numeri non sono idonei neppure a dimostrare un nesso di causalità tra l’asserito svantaggio, consistente nell’impossibilità di cumulare due o più prestazioni nell’ambito di uno stesso regime, e il sesso dei lavoratori interessati.

66. Per le stesse ragioni, ritengo che le cifre presentate dall’INSS e dal governo spagnolo nelle risposte scritte, che si riferiscono alla quota di partecipazione degli uomini e delle donne a uno o più regimi previdenziali nell’ottobre 2021 ( 49 ), non debbano essere prese in considerazione dalla Corte.

Infatti, come sostenuto dalla Commissione in udienza, tali cifre indicano soltanto le persone iscritte a uno o più regimi previdenziali nel momento in cui tali cifre sono state rese disponibili, mentre l’approccio presentato al precedente paragrafo 63 include cifre che offrono inevitabilmente una migliore prospettiva storica, poiché contemplano il caso di successive invalidità durante un periodo di tempo che rende tali cifre meno dipendenti da eventi puramente fortuiti ( 50 ).

Un siffatto approccio presenta altresì il notevole vantaggio che le proporzioni considerate sono irrilevanti per quanto concerne le attività che comportano rischi più elevati, quali talune attività svolte da lavoratori autonomi iscritti al RETA, circostanza menzionata dall’INSS e dal governo spagnolo in udienza.

Confrontando le proporzioni di donne e di uomini con più invalidità che hanno versato contributi soltanto nell’ambito dell’RGSS con quelle di coloro che hanno versato contributi nell’ambito di più regimi previdenziali, i gruppi in questione sono già stati ridotti al gruppo delle persone con più invalidità.

Pertanto, siffatto confronto si fonda sulla proporzione di persone con più invalidità e non su cifre assolute.

67. Qualora il giudice nazionale decida di tenere conto dei dati menzionati al precedente paragrafo 63, esso dovrà valutare se la percentuale di donne con due o più invalidità che hanno versato contributi soltanto nell’ambito dell’RGSS rispetto alle donne con più invalidità che hanno versato contributi in due o più regimi previdenziali sia « considerevolmente più elevata » di quella di uomini, al punto da costituire un «particolare svantaggio» ai sensi della giurisprudenza della Corte ( 51 ). c) Che cosa si intenda per «proporzione significativamente maggiore» o «considerevolmente più elevata» di individui

68. Come ho già accennato in precedenza ( 52 ), conformemente ai criteri elaborati dalla Corte per accertare l’esistenza di una discriminazione indiretta occorre stabilire se la normativa nazionale di cui trattasi ponga in una situazione di particolare svantaggio le donne rispetto agli uomini ( 53 ).

A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che l’esistenza di un siffatto particolare svantaggio può essere dimostrata, segnatamente, se fosse provato che la normativa in questione colpisce negativamente in proporzione significativamente maggiore le persone di un determinato sesso rispetto a quelle dell’altro sesso ( 54 ).

È importante stabilire tale proporzione al fine di determinare se i dati di cui trattasi riflettano fenomeni puramente fortuiti o congiunturali e se, in generale, appaiano significativi ( 55 ).

69. Ad esempio, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte, sebbene abbia affidato al giudice del rinvio il compito di verificare se la norma nazionale in questione ponesse in una situazione di svantaggio una proporzione significativamente maggiore di donne che di uomini, ha tenuto conto del fatto che circa il 75% di tutti i lavoratori a tempo parziale erano donne ( 56 ).

Inoltre, la Corte ha notato che il 65% dei lavoratori a tempo parziale subivano una situazione di svantaggio a motivo dell’applicazione del detto coefficiente di riduzione controverso nel procedimento principale.

Laddove quasi due terzi di tutti i lavoratori a tempo parziale sono specificamente interessati dalla normativa contestata e tre quarti di tutti i lavoratori a tempo parziale sono donne, la Corte sembra suggerire, seppur implicitamente, che le donne possano essere particolarmente svantaggiate rispetto a agli uomini.

70. Nella presente causa, qualora il giudice del rinvio decida di prendere in considerazione le cifre presentate dall’INSS e dal governo spagnolo nelle loro risposte scritte ( 57 ), quali illustrate al precedente paragrafo 63, tali cifre sembrano indicare che, mentre circa due uomini su tre con più invalidità potrebbero cumulare le prestazioni di due o più regimi ( 58 ), è probabile che soltanto circa una donna su due con più invalidità possa farlo ( 59 ).

Di converso, circa la metà delle donne con più invalidità è posta in una situazione di svantaggio per effetto della norma nazionale in questione, mentre tale proporzione è pari soltanto a un terzo per gli uomini con più invalidità.

Di conseguenza, sebbene spetti esclusivamente al giudice nazionale interpretare i dati in questione, questi numeri rivelano, a mio avviso, che, proporzionalmente, più donne che uomini sono pregiudicate dalla norma nazionale di cui trattasi, poiché una proporzione significativamente maggiore di donne che di uomini è svantaggiata da tale norma.

Si potrebbe quindi concludere che la norma nazionale in questione ha l’effetto di discriminare indirettamente le donne.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui le cifre presentate al giudice nazionale e prese in considerazione da quest’ultimo siano diverse da quelle presentate alla Corte, il risultato finale potrebbe essere diverso.

71. In conclusione, ritengo che occorra rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale che, di fatto, pone in una situazione di svantaggio una proporzione significativamente maggiore di donne che di uomini, consentendo la concessione di due o più prestazioni di invalidità ottenute nell’ambito di regimi previdenziali diversi a causa di due o più invalidità, e vietando invece di percepire due o più prestazioni siffatte nell’ambito di un solo regime, anche qualora siano soddisfatti i requisiti richiesti per beneficiarne, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

IV. Conclusione

72. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni proposte dal Juzgado de lo [OSCURATO:PERSONA] nº 26 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 26 di Barcellona, Spagna) nei seguenti termini: L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale che, di fatto, pone in una situazione di svantaggio una proporzione significativamente maggiore di donne che di uomini, consentendo la concessione di due o più prestazioni di invalidità ottenute nell’ambito di regimi previdenziali diversi a causa di due o più invalidità, e vietando invece di percepire due o più prestazioni siffatte nell’ambito di un solo regime, anche qualora siano soddisfatti i requisiti richiesti per beneficiarne, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 [OSCURATO:PERSONA], M., «Chapters from [OSCURATO:PERSONA]»°– XX», [OSCURATO:PERSONA] n. 618, 5, luglio, 1907.

Risulta tuttavia che la reale paternità della citazione può essere attribuita a molte altre persone. 3 Khaitan, T., «Indirect discrimination» in Lippert-Rasmussen, K. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] of the Ethics of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Abingdon, 2017.

Consultato i1 1° febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 4 Secondo la decisione di rinvio, si tratta dei dati disponibili al 31 gennaio 2020. 5 GU 1979, L 6, pag.

24. 6 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU 2006, L 204, pag. 23). 7 BOE n. 261 del 31 ottobre 2015. 8 BOE n. 221 del 15 settembre 1970. 9 BOE n.104 del 1° maggio 1991. 10 In udienza, l’INSS ha precisato che, per calcolare una simile prestazione in relazione all’RGSS, esso deve tener conto degli ultimi otto anni del periodo contributivo. 11 In udienza, l’INSS ha precisato di dover prendere in considerazione le contribuzioni degli ultimi 24 mesi per il calcolo di tale prestazione. 12 Al 31 gennaio 2020 le donne rappresentavano il 36,15% dei lavoratori iscritti al RETA. 13

V. supra, paragrafo

16. 14 Il giudice del rinvio precisa che l’RGSS è il regime che raggruppa, per tutti i settori, i lavoratori subordinati e contava, al 31 gennaio 2020, oltre 14,5 milioni di iscritti.

In esso, la proporzione per sesso è abbastanza equilibrata, rappresentando le donne il 48,09%.

Al contrario, nel RETA, che comprende i lavoratori autonomi di tutti i settori, e ha anch’esso un numero di iscritti importante (pari ad oltre 3 milioni), le donne rappresentano appena il 36,15%, che non corrisponde affatto alla quota di popolazione femminile nel totale nazionale o nell’insieme delle persone attive. 15 A tale riguardo, il giudice del rinvio osserva che la prestazione per invalidità permanente totale concessa nel 1999 è stata riconosciuta sulla base di contributi precedenti, mentre la prestazione concessa nel 2018 non presupponeva un previo periodo contributivo, in quanto derivava da un infortunio non professionale ed era sufficiente l’iscrizione alla previdenza sociale.

Il giudice del rinvio rileva altresì che la situazione sarebbe diversa se la seconda pensione fosse stata riconosciuta a titolo di invalidità permanente assoluta , poiché in tal caso detta pensione compenserebbe l’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, che assorbirebbe l’impossibilità di continuare ad esercitare una determinata professione. 16

V. supra, nota

14. 17 La Corte ha dichiarato che nella nozione di «retribuzione» ai sensi dell’articolo 157 TFUE rientrano le pensioni che dipendono dal rapporto di lavoro che lega il lavoratore al datore di lavoro, eccetto quelle derivanti da un sistema legale al cui finanziamento contribuiscono i lavoratori, i datori di lavoro e, eventualmente, i pubblici poteri in una misura che dipende meno da un siffatto rapporto di lavoro che da considerazioni di politica sociale.

In tal senso, non possono essere inclusi in tale nozione i regimi o le prestazioni previdenziali, quali le pensioni di vecchiaia, direttamente disciplinati dalla legge al di fuori di qualsiasi concertazione nell’ambito dell’impresa o della categoria professionale interessata, e obbligatori per categorie generali di lavoratori (sentenza del 22 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], C‑385/11, EU:C:2012:746, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). 18 V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Integrazione della pensione per le madri) (C‑450/18, EU:C:2019:696, paragrafi 24 e 25). 19 V., in tal senso, sentenze del 13 febbraio 1996, Gillespie e a. (C‑342/93, EU:C:1996:46, punto 14); del 22 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] (C‑385/11, EU:C:2012:746, punto 25), e del 14 luglio 2016, Ornano (C‑335/15, EU:C:2016:564, punto 38). 20 V., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Integrazione della pensione per le madri) (C‑450/18, EU:C:2019:1075, punto 29). 21 Inoltre, dall’articolo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva 2006/54, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della stessa risulta che tale direttiva non si applica ai regimi legali disciplinati dalla direttiva 79/7. 22 V., in particolare, sentenze dell’8 giugno 1994, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑382/92, EU:C:1994:233, punto 36), e del 15 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] (C‑431/16, EU:C:2018:189, punto 46). 23

V. supra, paragrafo

16. 24 V., in particolare, sentenze del 4 dicembre 2003, Kristiansen (C‑92/02, EU:C:2003:652, punto 31); del 4 febbraio 2015, Melchior (C‑647/13, EU:C:2015:54, punto 21), e del 10 settembre 2015, Wojciechowski (C‑408/14, EU:C:2015:591, punto 35). 25 V., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] per i diritti LGBTI (C‑507/18, EU:C:2020:289, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 26 V., in particolare, sentenze del 13 febbraio 1996, Gillespie e a. (C‑342/93, EU:C:1996:46, punto 16) e dell’8 maggio 2019, Praxair MRC (C‑486/18, EU:C:2019:379, punto 73). 27 V., in particolare, sentenze del 27 ottobre 1998, Boyle e a. (C‑411/96, EU:C:1998:506, punto 39), e del 16 luglio 2009, Gómez-[OSCURATO:PERSONA]Camacho (C‑537/07, EU:C:2009:462, punto 53). 28 V., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑161/18, EU:C:2019:382, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

Mentre nella sua precedente giurisprudenza la Corte ha definito la nozione di «discriminazione indiretta» come una situazione in cui «un provvedimento nazionale, pur formulato in modo neutro, di fatto sfavorisce un numero molto più alto di donne che di uomini» (il corsivo è mio) (v., in particolare, sentenze del 20 ottobre 2011, Brachner, C‑123/10, EU:C:2011:675, punto 56 e giurisprudenza ivi citata, e del 22 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], C‑385/11, EU:C:2012:746, punto 29), la definizione giurisprudenziale attuale è identica a quella di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/54.

Sul cambiamento di formulazione, v. conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa TGSS (Disoccupazione dei collaboratori domestici) (C‑389/20, EU:C:2021:777, nota 28). 29 V., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑127/07, EU:C:2008:728, punti 25 e 26); del 16 luglio 2015, CHEZ [OSCURATO:PERSONA] (C‑83/14, EU:C:2015:480, punti 89 e 90), e del 9 marzo 2017, Milkova (C‑406/15, EU:C:2017:198, punti 56 e 57 e giurisprudenza ivi citata).

V. anche sentenze del 1º marzo 2011, Association belge des [OSCURATO:PERSONA]Achats e a. (C‑236/09, EU:C:2011:100, punto 29); del 26 giugno 2018, MB (Cambiamento di sesso e pensione di fine lavoro) (C‑451/16, EU:C:2018:492, punto 42); e del 22 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑193/17, EU:C:2019:43, punto 42). 30 V., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2011, Römer (C‑147/08, EU:C:2011:286, punto 42), e del 19 luglio 2017, Abercrombie & Fitch Italia (C‑143/16, EU:C:2017:566, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 31 Sentenza del 9 febbraio 1999 (C‑167/97, EU:C:1999:60). 32 Tobler, C., Limits and potential of the concept of indirect discrimination , direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione (Commissione europea), 2009, pag.

41. I due gruppi sono denominati «qualifiers» (aventi diritto) e «non qualifiers» (non aventi diritto). 33 Sentenza del 24 settembre 2020, YS (Pensioni aziendali del personale dirigente) (C‑223/19, EU:C:2020:753, punto 40). 34 Sentenza del 24 settembre 2020, YS (Pensioni aziendali del personale dirigente) (C‑223/19, EU:C:2020:753, punto 44). 35 Ibidem, punto

45. 36

V. supra, paragrafo 47. 37

V. supra, paragrafo 48. 38

V. supra, paragrafo

49. 39 V., in particolare, sentenze del 14 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C‑527/13, EU:C:2015:215, punto 28 e giurisprudenza ivi citata), e dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑161/18, EU:C:2019:382, punti 37 e 38 nonché giurisprudenza ivi citata). 40 V., in particolare, sentenze dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑161/18, EU:C:2019:382, punto 46), e del 3 ottobre 2019, Schuch-Ghannadan (C‑274/18, EU:C:2019:828, punto 46). 41 V., in particolare, sentenza dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑161/18, EU:C:2019:382, punti 37 e 38 e giurisprudenza ivi citata). 42 V., in particolare, sentenze del 9 febbraio 1999, Seymour-Smith e Perez (C‑167/97, EU:C:1999:60, punto 59); del 6 dicembre 2007, Voß (C‑300/06, EU:C:2007:757, punto 40), e del 3 ottobre 2019, Schuch-Ghannadan (C‑274/18, EU:C:2019:828, punto 47). 43 Sentenza del 24 settembre 2020, YS (Pensioni aziendali del personale dirigente) (C‑223/19, EU:C:2020:753, punto 52). 44 Una proporzione è un tipo di rapporto nel quale il numeratore figura nel denominatore e può essere espresso in termini di decimale, frazione o percentuale. 45 Ad esempio, la Corte ha precisato che non è sufficiente prendere in considerazione il numero di persone interessate, dal momento che tale numero dipende dal numero di lavoratori attivi nell’intero Stato membro, nonché dalla ripartizione dei lavoratori e delle lavoratrici nello stesso Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 1999, Seymour-Smith e Perez, C‑167/97, EU:C:1999:60, punto 59). 46 V., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑161/18, EU:C:2019:382, punto 45). 47

V. sentenza del 21 gennaio 2021, INSS (C‑843/19, EU:C:2021:55, punto 27 e giurisprudenza ivi citata), nonché conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa TGSS (Disoccupazione dei collaboratori domestici) (C‑389/20, EU:C:2021:777, paragrafo 56). 48 Per le cifre precise, v. supra, paragrafo 24 e nota

14. 49 L’INSS e il governo spagnolo hanno presentato alla Corte cifre a partire dal mese di ottobre 2021, dalle quali risulta che il numero di uomini che svolgono un’unica attività è pari a 10 295 048, mentre il numero di uomini che hanno versato contribuiti in più regimi è pari a 198

558. Per le donne, i rispettivi numeri sono 8 917 750 e 185

116. 50 Le parti hanno dibattuto sul ruolo della crisi dovuta al COVID-19 nella composizione in termini di genere dei regimi di previdenza sociale per quanto riguarda le statistiche dell’ottobre 2021. 51

V. sentenza del 21 gennaio 2021, INSS (C‑843/19, EU:C:2021:55, punto 31). 52 Supra, paragrafo 42. 53

V. sentenze del 27 ottobre 1998, Boyle e a. (C‑411/96, EU:C:1998:506, punto 76); del 20 ottobre 2011, Brachner (C‑123/10, EU:C:2011:675, punto 56), e dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑161/18, EU:C:2019:382, punto 37). 54

V. sentenza del 3 ottobre 2019, Schuch-Ghannadan (C‑274/18, EU:C:2019:828, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). 55 V., in tal senso, sentenze del 9 febbraio 1999, Seymour-Smith e Perez (C‑167/97, EU:C:1999:60, punto 62 e giurisprudenza ivi citata), e dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑161/18, EU:C:2019:382, punto 40). 56 Sentenza dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑161/18, EU:C:2019:382, punto 42).

V. anche De la Corte Rodríguez, M., «Recent cases and the future of Directive 79/7 on equal treatment for men and women in social security: How to realise its full potential», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] 2021, vol. 23(1), 2021, pagg. da 44 a

61. 57

V. supra, paragrafo

63. 58 Come menzionato al precedente paragrafo 63, vi sono 7 723 uomini con più invalidità che hanno versato contributi in più regimi previdenziali, mentre il numero di uomini con più invalidità che hanno versato contributi soltanto nell’ambito dell’RGSS è pari a 4

047. 59 Come precisato al precedente paragrafo 63, il numero di donne con più invalidità che hanno versato contributi in più regimi previdenziali è pari a 3 460, mentre il numero di donne con più invalidità che hanno versato contributi soltanto nell’ambito dell’RGSS è pari a 3 388.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 24 febbraio 2022( 1 ) Causa C ‑ 625/20 KM contro [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (INSS) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo [OSCURATO:PERSONA] nº 26 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 26 di Barcellona, Spagna)] «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Articolo 4, paragrafo 1 – Calcolo delle prestazioni – Rifiuto di concedere due prestazioni di invalidità permanente nell’ambito dello stesso regime previdenziale – Concessione di due o più prestazioni di invalidità maturate nell’ambito di regimi previdenziali diversi – Termini di paragone pertinenti» 1. Secondo una celebre citazione attribuita a [OSCURATO:PERSONA], «esistono tre tipi di bugie: le bugie, le bugie sfacciate e le statistiche» ( 2 ). Questa citazione serve a illustrare il potere di persuasione dei numeri nel settore del diritto antidiscriminazione dell’Unione, esortando al contempo alla prudenza quando un argomento si fonda esclusivamente su di essi. Da un lato, i numeri e i dati statistici hanno un ruolo preponderante nell’accertamento di una discriminazione indiretta, dato che una persona che lamenti di esserne vittima può essere tenuta a provare che il gruppo di persone al quale appartiene è posto in una situazione di particolare svantaggio rispetto a un altro gruppo. Dall’altro, l’uso di numeri e statistiche può essere problematico per accertare una discriminazione indiretta, poiché il risultato può variare a seconda del gruppo di riferimento utilizzato per il confronto. Come affermato eloquentemente da un autore, «la discriminazione non è un fenomeno statico», essa «è mutevole, si adatta a nuove circostanze; sotto attacco diviene discreta, persino elusiva» ( 3 ). È pertanto fondamentale identificare tali gruppi in modo specifico e preciso. 2. La controversia nel procedimento principale contrappone KM, dipendente, all’[OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (INSS) (Istituto nazionale di previdenza sociale, Spagna) e verte sul mancato riconoscimento di due prestazioni di invalidità professionale successive nell’ambito di uno stesso regime previdenziale. 3. Più precisamente, con la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, il «giudice del rinvio – il Juzgado de lo [OSCURATO:PERSONA] nº 26 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 26 di Barcellona, Spagna) chiede alla Corte indicazioni in merito alla specifica percentuale di persone che deve essere presa in considerazione nel decidere se la normativa nazionale di cui trattasi operi una discriminazione indiretta fondata sul sesso o sul genere. Il giudice del rinvio osserva che le donne rappresentano il 48.09% dei lavoratori iscritti al regime generale di previdenza sociale spagnolo ([OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: l’«RGSS») e il 36.15% dei lavoratori iscritti al regime speciale dei lavoratori autonomi ([OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «RETA») ( 4 ). Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che le donne abbiano meno probabilità degli uomini di cumulare le prestazioni di questi due regimi. 4. Di conseguenza, la Corte è chiamata a stabilire se le donne siano oggetto di una discriminazione indiretta fondata sul sesso o sul genere per effetto del regime di previdenza sociale spagnolo che consente la concessione di due prestazioni nell’ambito di regimi previdenziali diversi, ma vieta di percepirle nell’ambito di uno stesso regime, anche qualora siano soddisfatte le condizioni per il riconoscimento di entrambe le prestazioni. 5. In particolare, alla Corte si chiede di determinare il metodo appropriato per l’accertamento di una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale ( 5 ). Conformemente alla richiesta della Corte, nelle presenti conclusioni mi concentrerò sui summenzionati aspetti metodologici nel contesto delle prestazioni di invalidità professionale concesse ai lavoratori. I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione europea 1. Direttiva 79/7 6. L’articolo 1 della direttiva 79/7 così dispone: «Scopo della presente direttiva è la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all’articolo 3, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, denominato qui appresso “principio della parità di trattamento”». 7. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva precisa che essa si applica ai regimi legali che assicurano una protezione contro rischi fra i quali la «malattia» e l’«invalidità». 8. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 prevede quanto segue: «Il principio di parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda: –        il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi, (…) –        il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonch[é] le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni». 2. Direttiva 2006/54 9. L’articolo 1 della direttiva 2006/54/CE ( 6 ) così dispone: «Lo scopo della presente direttiva è assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. A tal fine, essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda: (…) b)      le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione; c)      i regimi professionali di sicurezza sociale. (...)». 10. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva definisce i «regimi professionali di sicurezza sociale» come i «regimi non regolati dalla direttiva [79/7] aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell’ambito di un’impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o di sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l’affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa». B. Diritto spagnolo 1. LGSS 11. L’articolo 9, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (legge generale sulla previdenza sociale), nella versione consolidata risultante dal [OSCURATO:PERSONA] 8/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (regio decreto legislativo n. 8/2015 che approva le modifiche alla legge generale sulla previdenza sociale), del 30 ottobre 2015 ( 7 ) (in prosieguo: la «LGSS») prevede che il regime previdenziale è costituito dal regime generale di cui al titolo II di detta legge e dai regimi speciali di cui all’articolo 10 della stessa. 12. L’articolo 10, paragrafo 1, della LGSS precisa che sono istituiti regimi speciali per attività professionali che, per la loro natura, le condizioni speciali di esercizio in termini di tempo e di luogo o il tipo di processo di produzione, richiedono l’istituzione di detti regimi al fine di garantire la corretta applicazione delle prestazioni previdenziali. L’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della LGSS prevede, tra l’altro, che i lavoratori autonomi debbano essere iscritti in regimi speciali. 13. L’articolo 163 della LGSS, rubricato «Incompatibilità delle prestazioni», prevede, al paragrafo 1, che le prestazioni del regime generale di previdenza sociale siano incompatibili tra di loro, salvo espressa disposizione contraria. In caso di incompatibilità, il beneficiario deve optare per una di esse. 2. Decreto n. 2530/1970 14. L’articolo 34 del decreto 2530/1970, de 20 agosto, por el que se regula el régimen especial de la [OSCURATO:PERSONA] de los trabajadores por cuenta propia o autónomos (decreto n. 2530/1970, , recante disciplina del regime speciale di previdenza sociale dei lavoratori autonomi) del 20 agosto 1970 ( 8 ), dichiara che le prestazioni concesse nell’ambito di tale regime speciale ai suoi beneficiari sono incompatibili tra di loro, salvo espressa disposizione contraria. Tale articolo aggiunge che chiunque abbia diritto a due o più prestazioni è tenuto a optare per una di esse. 3. Regio decreto n. 691/1991 15. [OSCURATO:PERSONA] 691/1991, sobre cómputo recíproco de cuotas tra Regímenes de [OSCURATO:PERSONA] (regio decreto n. 691/1991 sul computo reciproco dei contributi tra regimi di previdenza sociale), del 12 aprile 1991 ( 9 ), prevede, al suo articolo 4, paragrafo 1, che, in caso di invalidità permanente, qualora l’interessato abbia maturato, successivamente o alternativamente, periodi di contribuzione in più di un regime previdenziale – regime generale e regimi speciali di previdenza sociale – tali periodi e quelli ad essi assimilati, che siano stati maturati ai sensi delle regole che li disciplinano, possano essere cumulati su richiesta dell’interessato, purché non si sovrappongano, ai fini dell’acquisizione del diritto a una prestazione, nonché al fine di determinare, se del caso, la percentuale applicabile per anni di contribuzione o di servizio. 4. Sentenza n. 3038/2013 16. Ai sensi della sentenza n. 3038/2013, del 14 luglio 2014, della Sala de lo [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (Sezione per le cause in materia di lavoro e sicurezza sociale della Corte suprema, Spagna), le due prestazioni di invalidità permanente totale sarebbero compatibili se fossero state concesse nell’ambito di regimi diversi. II. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali 17. KM ha lavorato come assistente amministrativa ed è stata iscritta, dal maggio 1989 all’aprile 1994, al regime generale di previdenza sociale spagnolo, l’RGSS. 18. Con decisione dell’INSS del 2 marzo 1999, KM è stata considerata affetta da invalidità permanente totale causata da una malattia non professionale, che le impediva di esercitare la sua professione abituale. Di conseguenza, ella aveva diritto a percepire la corrispondente prestazione a decorrere dal 19 novembre 1998. La prestazione è stata calcolata sulla base delle contribuzioni a tale regime nel corso del periodo summenzionato ( 10 ). 19. La professione abituale attuale di KM è quella di accuditrice diurna e a tal fine è iscritta all’RGSS dal mese di febbraio 2015. Il 18 luglio 2016 KM ha iniziato un periodo di invalidità temporanea. 20. Con provvedimento del 20 marzo 2018 l’INSS ha dichiarato che KM si trovava in situazione di invalidità permanente totale, derivante da infortunio non professionale consistente nella frattura di un femore. L’INSS le ha riconosciuto la prestazione corrispondente nell’ambito dell’RGSS, tenendo conto delle basi contributive del periodo compreso tra febbraio 2015 e gennaio 2017 ( 11 ). L’INSS ha ritenuto, sulla base dell’articolo 163, paragrafo 1, della LGSS, che le prestazioni riconosciute nel 1999 e nel 2018 fossero incompatibili. Di conseguenza, esso ha deciso che la ricorrente aveva diritto soltanto a una di esse. 21. Con decisione del 23 gennaio 2019, la [OSCURATO:PERSONA] del INSS de Barcelona (Direzione provinciale dell’INSS di Barcellona, Spagna) ha respinto il reclamo presentato dalla ricorrente. 22. Il 12 marzo 2019 KM ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, adducendo che l’articolo 163, paragrafo 1, della LGSS è contrario all’articolo 4 della direttiva 79/7 e all’articolo 5 della direttiva 2006/54. A suo avviso dovrebbero esserle concesse due prestazioni di invalidità permanente, cumulativamente. La ricorrente sostiene che, poiché la percentuale di donne nei regimi speciali – e segnatamente nel RETA – è di molto inferiore alla percentuale di uomini ( 12 ), le norme concernenti l’incompatibilità delle prestazioni determinano una discriminazione indiretta fondata sul sesso o sul genere. Pertanto, tali norme rendono più difficile per le donne il cumulo delle prestazioni, poiché esse costituiscono una parte proporzionalmente più ridotta degli iscritti ai regimi speciali rispetto agli uomini. 23. Il giudice del rinvio osserva che il rigetto da parte dell’INSS delle domande della ricorrente è conforme alla giurisprudenza recente del [OSCURATO:PERSONA] ( 13 ), ai sensi della quale due prestazioni sono considerate compatibili quando sono concesse nell’ambito di regimi diversi (generalmente l’RGSS e il RETA, poiché si tratta dei due maggiori regimi in termini di iscritti) ( 14 ) e per la stessa invalidità lavorativa. Tuttavia, nell’ambito dello stesso regime (solitamente l’RGSS, che è il maggiore regime in termini di iscritti), le prestazioni sono incompatibili, anche se il relativo diritto è stato maturato attraverso contribuzioni distinte. 24. Il giudice del rinvio nutre dubbi in ordine alla questione se siffatto sistema determini una discriminazione indiretta fondata sul sesso o sul genere, vietata dall’articolo 4 della direttiva 79/7 e dall’articolo 5 della direttiva 2006/54. Il giudice del rinvio aggiunge che, nel procedimento principale, la ricorrente ha dimostrato di aver maturato contributi sufficienti e separati per accedere ad entrambe le prestazioni, la prima riconosciuta nel 1999 e la seconda nel 2018 ( 15 ). 25. Il giudice del rinvio sottolinea che la giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) relativa alla normativa sull’incompatibilità delle prestazioni appare neutra rispetto al sesso, poiché non opera distinzioni sulla base di tale elemento, ma soltanto in base al numero di regimi di previdenza sociale nell’ambito dei quali l’interessato ha versato contributi. Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto all’applicazione di detta giurisprudenza, poiché essa produce un impatto maggiore sulle lavoratrici. Nei due regimi con il maggior numero di iscritti – l’RGSS e il RETA –, la possibilità di cumulare prestazioni nell’ambito di regimi diversi sarebbe molto più praticabile nel caso degli uomini che non in quello delle donne, poiché la percentuale di uomini nel RETA è molto più elevata rispetto a quella delle donne ( 16 ). Pertanto, poiché due prestazioni sono compatibili soltanto se maturate nell’ambito di due regimi diversi, e tenuto conto della maggior percentuale di uomini nel RETA, sembrerebbe molto più semplice per gli uomini, rispetto alle donne, beneficiare di detta compatibilità. 26. Inoltre, secondo il giudice del rinvio, la minore presenza di donne nel RETA riflette le maggiori difficoltà che, storicamente, esse hanno incontrato nell’intraprendere attività lavorative autonome, a causa del loro ruolo sociale di accuditrici e casalinghe. Di conseguenza, il giudice del rinvio si chiede se la normativa nazionale di cui trattasi possa determinare una discriminazione indiretta fondata non soltanto sul sesso, ma anche sul genere. 27. Infine, il giudice del rinvio precisa che due prestazioni per invalidità permanente totale non possono essere concesse per la stessa invalidità nell’ambito di un unico regime. Tuttavia, è possibile beneficiare di due prestazioni di invalidità permanente totale compatibili per la stessa infermità qualora esse siano concesse nell’ambito di due regimi diversi. 28. Date tali circostanze, lo Juzgado de lo [OSCURATO:PERSONA] nº 26 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 26 di Barcellona, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se sia in contrasto con la normativa europea contenuta nell’articolo 4 della [direttiva 79/7] e nell’articolo 5 della [direttiva 2006/54], in quanto determina una discriminazione indiretta basata sul sesso o sul genere, la norma spagnola sulla compatibilità delle prestazioni, contenuta nell’articolo 163, paragrafo 1, della LGSS, come interpretata dalla giurisprudenza, che vieta di cumulare due prestazioni di invalidità permanente totale riconosciute nell’ambito dello stesso regime – mentre ne consente invece il cumulo ove siano riconosciute nell’ambito di regimi diversi – sebbene, in ogni caso, siano maturate in base a contribuzioni separate, tenuto conto della distribuzione per sesso nei diversi regimi della previdenza sociale spagnola. 2)      In caso di risposta negativa alla prima questione, se la normativa spagnola possa essere in contrasto con quella europea sopra citata nel caso in cui le due prestazioni traggano origine da lesioni diverse». 29. KM, l’INSS, il governo spagnolo e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. La Corte ha sottoposto all’INSS e al governo spagnolo taluni quesiti scritti ai quali rispondere per iscritto. Dette parti hanno risposto il 6 dicembre 2021. Tutte le parti menzionate hanno presentato argomenti orali dinanzi alla Corte all’udienza del 12 gennaio 2022. III. Analisi A. Osservazioni preliminari 30. In via preliminare, devo anzitutto osservare che le questioni pregiudiziali si riferiscono a disposizioni sia della direttiva 79/9 sia della direttiva 2006/54. Il giudice del rinvio afferma di aver menzionato quest’ultima direttiva nel suo rinvio pregiudiziale nell’ipotesi in cui essa sia applicabile. L’INSS, il governo spagnolo e la Commissione ritengono che la direttiva 2006/54 non sia applicabile alle prestazioni di invalidità oggetto del procedimento principale, poiché il suo ambito di applicazione è limitato ai regimi professionali di sicurezza sociale. 31. A tal riguardo, devo sottolineare che il diritto dell’Unione distingue tra sistemi pensionistici professionali, che rientrano nella nozione di «retribuzione» di cui all’articolo 157, paragrafi 1 e 2, TFUE ( 17 ), e regimi pensionistici previdenziali legali, che non vi rientrano ( 18 ). Secondo una giurisprudenza costante, siffatta prestazione contributiva di invalidità non rientra nella nozione di «retribuzione», ai sensi dell’articolo 157, paragrafi 1 e 2, TFUE, né nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/54 ( 19 ). 32. Nel caso di specie, le prestazioni di cui trattasi nel procedimento principale fanno parte di un regime legale e assicurano una protezione contro i rischi di malattia e di invalidità. Sembra che tali prestazioni dipendano meno da un rapporto di lavoro che da considerazioni di ordine sociale ( 20 ). Come dichiarato dal giudice del rinvio nella decisione di rinvio, la prestazione concessa a KM nel 2018 non presupponeva un previo periodo contributivo, in quanto derivava da un infortunio non professionale, sicché era sufficiente l’iscrizione alla previdenza sociale. A tale riguardo, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 79/7, lo scopo di quest’ultima è la graduale attuazione, nel campo della sicurezza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all’articolo 3 della direttiva, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale. Ritengo pertanto che le prestazioni di cui trattasi nel procedimento principale costituiscano una protezione contro due dei rischi elencati all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 79/7, ossia la malattia e l’invalidità, ai quali è applicabile soltanto tale direttiva ( 21 ). Di converso, tali prestazioni non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/54. 33. Esaminerò quindi le questioni alla luce della sola direttiva 79/7. 34. In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se l’interpretazione di una disposizione legislativa fornita da un giudice supremo di uno Stato membro debba essere considerata rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 79/9, occorre ricordare che la portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali deve essere valutata alla luce delle interpretazioni date dai giudici nazionali e, segnatamente, dagli organi giurisdizionali nazionali supremi ( 22 ). Pertanto, il fatto che la regola nazionale di cui trattasi risulti da un’interpretazione giurisprudenziale ( 23 ) operata dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna) non può sottrarre tale norma nazionale, né la normativa nazionale ad essa sottesa, all’applicazione delle disposizioni di tale direttiva. 35. In terzo luogo, come sottolineato dalla Commissione, occorre osservare che la seconda questione pregiudiziale non esige che la Corte operi un esame distinto, dal momento che essa costituisce una sotto questione della prima. La seconda questione si limita a precisare la situazione oggetto del procedimento principale, vale a dire quella in cui si sono manifestate due invalidità successive a causa di una malattia e di un’invalidità diverse, il che è già compreso nella prima questione. 36. Poiché l’esame della possibilità di una successione di due invalidità causate dalla stessa malattia o invalidità sarebbe un esercizio ipotetico, ritengo che non occorra esaminare separatamente tale questione. B. Valutazione delle questioni pregiudiziali 37. Con la sua prima e seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, poiché riguardano lo stesso problema, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una regola nazionale che ammette la concessione di due o più prestazioni di invalidità ottenute nell’ambito di regimi previdenziali distinti, a causa di due o più invalidità, mentre vieta di percepire due o più prestazioni siffatte nell’ambito di un unico regime, nonostante i requisiti per la concessione di tutte le prestazioni in questione siano soddisfatti. 38. Tengo anzitutto a sottolineare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, spetta agli Stati membri organizzare i loro sistemi previdenziali e, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, determinare le condizioni per la concessione di prestazioni. Nell’esercizio di tale potere, gli Stati membri devono nondimeno rispettare il diritto dell’Unione ( 24 ). 39. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, il principio della parità di trattamento implica l’assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, specificamente per quanto riguarda l’ambito di applicazione dei regimi previdenziali, le condizioni di accesso ad essi e il calcolo delle prestazioni previdenziali. Nell’esercizio della loro competenza in materia di previdenza sociale, gli Stati membri devono rispettare tale disposizione, che concretizza il principio generale di non discriminazione ormai sancito dall’articolo 21 della Carta ( 25 ). 40. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, una discriminazione consiste nell’applicazione di norme diverse a situazioni comparabili o nell’applicazione della stessa norma a situazioni diverse, salvo che tale trattamento sia obiettivamente giustificato ( 26 ). 41. Nel caso di specie, si può escludere che la misura nazionale di cui trattasi comporti una discriminazione diretta. Tale misura esclude la possibilità di percepire due prestazioni nell’ambito di un unico regime previdenziale, anche qualora siano soddisfatti i requisiti richiesti per beneficiare di entrambe. Poiché tale misura si applica indistintamente ai lavoratori di sesso maschile e femminile, essa non è direttamente discriminatoria in base al sesso. Si deve pertanto esaminare se essa possa costituire una discriminazione indiretta ( 27 ). 42. La discriminazione indiretta non è definita dalla direttiva 79/7. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, costituisce una discriminazione indiretta fondata sul sesso la situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell’altro sesso ( 28 ). 43. Da tale definizione risulta che l’esistenza di una discriminazione indiretta implica un’analisi in tre fasi vertente, in primo luogo, sulla neutralità della disposizione, del criterio o della prassi in questione, in secondo luogo sulla determinazione delle persone interessate e di quelle che si trovano in una situazione comparabile e, in terzo luogo, sullo svantaggio causato da tale disposizione, criterio o prassi. 44. Nella presente causa, è chiaro che la prima fase dell’analisi non solleva alcun problema, poiché è pacifico che la regola nazionale di cui trattasi, che si applica indistintamente ad entrambi i sessi, è del tutto neutra. Pertanto, le presenti conclusioni saranno incentrate sulle altre due fasi. La Corte è tenuta anzitutto a determinare le persone in relazione alle quali occorre operare una comparazione. In seguito, la Corte dovrà esaminare la questione se la regola nazionale di cui trattasi ponga in una situazione di particolare svantaggio le persone di un sesso. Poiché la Corte ha chiesto che le conclusioni si concentrino esclusivamente su tali due questioni, non esaminerò la questione delle possibili giustificazioni dell’asserito svantaggio. 1. Determinazione delle persone che possono essere considerate in una situazione comparabile a quella della ricorrente 45. KM sostiene, in sostanza, che l’INSS ha violato il principio di non discriminazione in base al sesso, poiché le due prestazioni concesse nell’ambito di regimi previdenziali diversi sono compatibili nel caso di invalidità uguali, mentre la concessione delle stesse due prestazioni nell’ambito di un solo regime, quale l’RGSS, è esclusa. L’INSS e il governo spagnolo sostengono, in sostanza, che le persone che hanno versato contributi in regimi previdenziali diversi dall’RGSS si trovano in una situazione diversa da quelle che hanno versato contributi soltanto nell’RGSS. 46. Al fine di determinare se due situazioni siano comparabili, occorre tener conto dell’oggetto e dello scopo della normativa di cui trattasi. Soltanto in seguito la Corte potrà procedere all’individuazione dei termini di paragone pertinenti. a) Oggetto e scopo della normativa nazionale di cui trattasi 47. Ricordo che, secondo costante giurisprudenza, la comparabilità delle situazioni deve essere valutata non da un punto di vista globale e astratto, bensì in modo specifico e concreto. Detta valutazione deve considerare la totalità degli elementi che caratterizzano tali situazioni, tenuto conto in particolare dell’oggetto e dello scopo della normativa nazionale che stabilisce la distinzione di cui trattasi ( 29 ). Inoltre, il requisito della comparabilità delle situazioni non esige che tali situazioni siano identiche, ma soltanto simili ( 30 ). 48. Nel caso di specie, dal fascicolo dinanzi alla Corte risulta che la decisione controversa riguarda la concessione di due prestazioni di invalidità permanente a KM. Pertanto, il problema di cui trattasi verte sulla questione se una persona con due o più invalidità successive abbia diritto di percepire una o più prestazioni previdenziali. Fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, tenendo conto degli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale che riconosce tali prestazioni, risulta, a prima vista, che l’obiettivo di dette prestazioni è garantire alla persona iscritta a un regime previdenziale una protezione sociale contro rischi connessi a malattie e/o invalidità. 49. Tenuto conto dell’oggetto e della finalità delle prestazioni di cui trattasi, non vi è differenza tra una persona che soffre di due o più invalidità lavorative successive e che ha versato contributi in un solo regime previdenziale, quale l’RGSS, e una persona che soffre delle stesse invalidità, ma che ha versato contributi nell’ambito di più regimi. Entrambe queste categorie di persone necessitano della stessa protezione sociale contro i rischi di malattie e/o invalidità. 50. L’INSS, invece, ha sostenuto e fortemente insistito in udienza sul fatto che le persone che hanno versato contributi nell’ambito dell’RGSS e le persone che hanno versato contributi nell’ambito del RETA si trovano in una situazione diversa, poiché i rischi coperti da tali regimi non sono gli stessi. Non concordo. Ritengo, al contrario, che la valutazione della comparabilità ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 non dovrebbe essere effettuata alla luce di tali rischi, bensì del diritto alla protezione sociale. 51. Ritengo pertanto che una persona che soffra di due o più invalidità lavorative successive e che abbia versato contributi nell’ambito di un solo regime previdenziale, quale l’RGSS, e una persona che soffra delle stesse invalidità ma che abbia versato contributi nell’ambito di più regimi, si trovino in una situazione comparabile sotto il profilo della protezione sociale di cui necessitano. b) «Gruppo svantaggiato» e suo termine di paragone 52. Nella sentenza Seymour-Smith ( 31 ), la Corte ha dichiarato che il miglior metodo di raffronto delle statistiche consiste nel confrontare, da un lato, le quote rispettive di lavoratori che soddisfano o non soddisfano il requisito di cui trattasi all’interno dei lavoratori di sesso maschile e, dall’altro, le stesse proporzioni esistenti tra i lavoratori di sesso femminile. Ne consegue che la situazione delle persone che soddisfano le condizioni per l’attribuzione di un determinato diritto dev’essere raffrontata con quella di coloro che non le soddisfano ( 32 ). 53. Tale approccio è stato recentemente applicato dalla Corte nella sentenza YS, in cui si chiedeva, in sostanza, se gli uomini, in quanto principali beneficiari di pensioni di importo particolarmente cospicuo, fossero indirettamente discriminati rispetto alle donne che, in media, ricevevano pensioni sostanzialmente inferiori, dalla normativa austriaca che aveva introdotto, tra l’altro, un contributo di garanzia pensionistica sulle «pensioni speciali» di importo particolarmente cospicuo ( 33 ). Al fine di rispondere a tale questione, la Corte ha individuato, in primo luogo, le persone svantaggiate in questione. Tale gruppo di persone comprendeva gli ex dipendenti di imprese controllate dallo Stato che percepivano una pensione in forma di «promessa di prestazione diretta», il cui importo superava determinate soglie ( 34 ). La Corte ha poi individuato il termine di paragone, ossia le persone che percepivano una pensione aziendale dallo Stato federale o dal Land interessato. Nel farlo, la Corte ha espressamente escluso gli ex lavoratori di imprese non controllate dallo Stato e le persone che percepivano una pensione aziendale in una forma diversa da una «promessa di prestazione diretta», come i versamenti di un fondo pensione o di un’assicurazione sulla vita ( 35 ). Di conseguenza, poiché la Corte ha escluso le persone che non erano direttamente interessate dalla norma controversa, mi sembra che essa adotti un approccio abbastanza restrittivo ai fini dell’individuazione dei gruppi da confrontare. 54. Nel caso di specie, poiché è assodato che KM è una lavoratrice che ha versato contributi soltanto nell’ambito dell’RGSS, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che le persone potenzialmente svantaggiate dalla norma nazionale di cui trattasi sono i lavoratori iscritti all’RGSS con due o più invalidità successive nell’ambito di tale regime. Pertanto, tenuto conto, da un lato, dell’esigenza summenzionata di una valutazione specifica e concreta della comparabilità delle situazioni ( 36 ) e, dall’altro, del fatto che il criterio pertinente è la protezione sociale delle persone con due o più invalidità successive ( 37 ), ritengo che il gruppo svantaggiato, nel caso di specie, comprenda soltanto le persone con due o più invalidità successive che abbiano contribuito soltanto nell’ambito dell’RGSS. 55. Per ragioni di completezza, tengo a sottolineare che, poiché il procedimento principale riguarda una lavoratrice che chiede la concessione cumulativa delle prestazioni relative a due invalidità nell’ambito dell’RGSS, la Corte non dovrebbe prendere in considerazione i lavoratori che hanno versato contributi soltanto nell’ambito di regimi diversi dall’RGSS. Il gruppo svantaggiato, nel caso di specie, è costituito dai lavoratori iscritti all’RGSS – e soltanto all’RGSS – che non possono cumulare le prestazioni relative a due o più invalidità, essendo iscritti soltanto a tale regime. Se è vero che la regola spagnola dell’incompatibilità si applica a tutti i vari regimi previdenziali spagnoli, la situazione delle persone iscritte a uno solo di questi altri regimi e che hanno versato contributi unicamente nell’ambito di tale regime non è rilevante nel caso di specie. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, ritengo che solo esaminando la situazione delle persone che hanno versato contributi nell’ambito di uno specifico regime previdenziale – nel caso di specie l’RGSS – la Corte possa fornire al giudice del rinvio una risposta utile, che gli consenta di statuire sulla controversia di cui è investito, vertente, segnatamente, sulle prestazioni concesse a una persona iscritta per due periodi all’RGSS. 56. In seguito, mi occuperò della ricerca del termine di paragone, al fine di stabilire se il gruppo svantaggiato individuato sia vittima oppure no di una discriminazione indiretta fondata sul sesso. Il termine di paragone sono, a mio avviso, le persone con due o più invalidità successive, che possono cumulare due o più prestazioni di regimi previdenziali diversi, poiché hanno versato contributi nell’ambito di tali regimi. 57. Ne consegue che, per quanto riguarda la concessione di prestazioni previdenziali a persone con due o più invalidità successive, una persona che abbia versato contributi soltanto nell’ambito dell’RGSS, come KM, si trova in una situazione comparabile a quella di una persona che ha versato contributi nell’ambito di due o più regimi previdenziali, quali l’RGSS e il RETA. Avendo individuato il gruppo svantaggiato e il suo termine di paragone, mi occuperò ora di analizzare se vi sia una disparità di trattamento fra uomini e donne appartenenti a tali due gruppi ( 38 ). 2. Disparità di trattamento tra uomini e donne a) Confronto delle percentuali di donne e uomini 58. Secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un particolare svantaggio potrebbe essere dimostrata, segnatamente, se fosse provato che una normativa come quella di cui al procedimento principale colpisce negativamente in proporzione significativamente maggiore le persone di un determinato sesso rispetto a quelle dell’altro sesso ( 39 ). Ciò significa che la discriminazione indiretta può essere accertata con qualsiasi mezzo, ivi compreso sulla base di dati statistici ( 40 ). In linea di principio, spetta al giudice nazionale determinare se l’esistenza di un siffatto particolare svantaggio possa essere dimostrata, poiché l’accertamento dei fatti rientra nella competenza del giudice nazionale ( 41 ). In particolare, come indicato al paragrafo 52 delle presenti conclusioni, nel contesto della discriminazione di genere, la Corte ha già dichiarato che il miglior metodo di raffronto delle statistiche consiste nel confrontare le quote rispettive di lavoratori pregiudicati dalla norma in questione e quelli che non ne sono pregiudicati all’interno dei lavoratori di sesso maschile e le stesse proporzioni esistenti tra i lavoratori di sesso femminile ( 42 ). 59. Ad esempio, nella sentenza YS, la Corte ha dichiarato, da una parte, che spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione l’insieme dei lavoratori assoggettati alla normativa nazionale da cui ha origine la disparità di trattamento. Dall’altra, la Corte ha ricordato che il miglior metodo di comparazione consiste nel comparare le proporzioni rispettive dei lavoratori che sono e che non sono colpiti dall’asserita disparità di trattamento nell’ambito della mano d’opera maschile rientrante nel campo di applicazione di tale normativa e le medesime proporzioni nell’ambito della mano d’opera femminile ivi rientrante ( 43 ). 60. Di conseguenza, ritengo che il termine «proporzione» implichi che non sia possibile comparare numeri interi ( 44 ), bensì decimali, frazioni o percentuali che riflettano una parte di un dato gruppo nell’intero gruppo ( 45 ). Nel caso di specie, al fine di verificare se vi sia una disparità di trattamento tra uomini e donne, il giudice del rinvio dovrà prendere in considerazione la situazione delle donne rispetto a quella degli uomini. Più precisamente, dovrà confrontare le due proporzioni specifiche di seguito individuate. 61. In primo luogo, esso deve esaminare la proporzione delle donne del gruppo svantaggiato, ossia il gruppo di donne iscritte soltanto all’RGSS e con due o più invalidità nell’ambito di tale regime, rispetto alle donne del gruppo avvantaggiato, ossia quello delle donne iscritte a due o più regimi previdenziali e con due o più invalidità nell’ambito di tali regimi. 62. In secondo luogo, il giudice nazionale deve determinare la proporzione di uomini con due o più invalidità che non possono cumulare due o più prestazioni previdenziali rispetto al numero di uomini con due o più invalidità che possono invece cumulare due o più prestazioni previdenziali. b) Sulle proporzioni specifiche in questione 63. Dalle risposte ai quesiti scritti della Corte e dall’udienza risulta che i dati non difettano. Ad esempio, nelle loro risposte a tali quesiti, l’INSS e il governo spagnolo hanno dichiarato che, al 10 novembre 2021, il numero di donne con più invalidità e che avevano versato contributi soltanto nell’ambito dell’RGSS era pari a 3 388, mentre il numero di donne con più invalidità e che avevano versato contributi nell’ambito di più regimi previdenziali era pari a 3 460. Così, il rapporto tra il numero di donne del gruppo svantaggiato e quello delle donne del gruppo avvantaggiato è di circa uno a uno. Le rispettive cifre concernenti gli uomini sono 4 047 e a 7 723, il che significa che, per gli uomini, tale rapporto è di circa uno a due. 64. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali prove statistiche siano valide, rappresentative e significative ( 46 ). Per quanto riguarda tali cifre specifiche, occorre verificare se esse possano essere prese in considerazione ( 47 ), principalmente alla luce della data dei fatti all’origine della controversia. 65. Inoltre, desidero sottolineare che l’argomento, addotto da KM e sottolineato dal giudice del rinvio, concernente il numero di iscritti di sesso maschile e femminile nell’RGSS e nel RETA non è rilevante nella presente causa. In particolare, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha insistito sul fatto che, al 31 gennaio 2020, le donne rappresentavano il 48,09% degli iscritti all’RGSS e soltanto il 36,15% degli iscritti al RETA ( 48 ). Tali cifre sono irrilevanti nel caso di specie, poiché riguardano soltanto il numero totale di donne tra tutti gli iscritti all’RGSS e al RETA, ma non indicano la proporzione di donne o di uomini svantaggiati. Detti numeri non sono idonei neppure a dimostrare un nesso di causalità tra l’asserito svantaggio, consistente nell’impossibilità di cumulare due o più prestazioni nell’ambito di uno stesso regime, e il sesso dei lavoratori interessati. 66. Per le stesse ragioni, ritengo che le cifre presentate dall’INSS e dal governo spagnolo nelle risposte scritte, che si riferiscono alla quota di partecipazione degli uomini e delle donne a uno o più regimi previdenziali nell’ottobre 2021 ( 49 ), non debbano essere prese in considerazione dalla Corte. Infatti, come sostenuto dalla Commissione in udienza, tali cifre indicano soltanto le persone iscritte a uno o più regimi previdenziali nel momento in cui tali cifre sono state rese disponibili, mentre l’approccio presentato al precedente paragrafo 63 include cifre che offrono inevitabilmente una migliore prospettiva storica, poiché contemplano il caso di successive invalidità durante un periodo di tempo che rende tali cifre meno dipendenti da eventi puramente fortuiti ( 50 ). Un siffatto approccio presenta altresì il notevole vantaggio che le proporzioni considerate sono irrilevanti per quanto concerne le attività che comportano rischi più elevati, quali talune attività svolte da lavoratori autonomi iscritti al RETA, circostanza menzionata dall’INSS e dal governo spagnolo in udienza. Confrontando le proporzioni di donne e di uomini con più invalidità che hanno versato contributi soltanto nell’ambito dell’RGSS con quelle di coloro che hanno versato contributi nell’ambito di più regimi previdenziali, i gruppi in questione sono già stati ridotti al gruppo delle persone con più invalidità. Pertanto, siffatto confronto si fonda sulla proporzione di persone con più invalidità e non su cifre assolute. 67. Qualora il giudice nazionale decida di tenere conto dei dati menzionati al precedente paragrafo 63, esso dovrà valutare se la percentuale di donne con due o più invalidità che hanno versato contributi soltanto nell’ambito dell’RGSS rispetto alle donne con più invalidità che hanno versato contributi in due o più regimi previdenziali sia « considerevolmente più elevata » di quella di uomini, al punto da costituire un «particolare svantaggio» ai sensi della giurisprudenza della Corte ( 51 ). c) Che cosa si intenda per «proporzione significativamente maggiore» o «considerevolmente più elevata» di individui 68. Come ho già accennato in precedenza ( 52 ), conformemente ai criteri elaborati dalla Corte per accertare l’esistenza di una discriminazione indiretta occorre stabilire se la normativa nazionale di cui trattasi ponga in una situazione di particolare svantaggio le donne rispetto agli uomini ( 53 ). A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che l’esistenza di un siffatto particolare svantaggio può essere dimostrata, segnatamente, se fosse provato che la normativa in questione colpisce negativamente in proporzione significativamente maggiore le persone di un determinato sesso rispetto a quelle dell’altro sesso ( 54 ). È importante stabilire tale proporzione al fine di determinare se i dati di cui trattasi riflettano fenomeni puramente fortuiti o congiunturali e se, in generale, appaiano significativi ( 55 ). 69. Ad esempio, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte, sebbene abbia affidato al giudice del rinvio il compito di verificare se la norma nazionale in questione ponesse in una situazione di svantaggio una proporzione significativamente maggiore di donne che di uomini, ha tenuto conto del fatto che circa il 75% di tutti i lavoratori a tempo parziale erano donne ( 56 ). Inoltre, la Corte ha notato che il 65% dei lavoratori a tempo parziale subivano una situazione di svantaggio a motivo dell’applicazione del detto coefficiente di riduzione controverso nel procedimento principale. Laddove quasi due terzi di tutti i lavoratori a tempo parziale sono specificamente interessati dalla normativa contestata e tre quarti di tutti i lavoratori a tempo parziale sono donne, la Corte sembra suggerire, seppur implicitamente, che le donne possano essere particolarmente svantaggiate rispetto a agli uomini. 70. Nella presente causa, qualora il giudice del rinvio decida di prendere in considerazione le cifre presentate dall’INSS e dal governo spagnolo nelle loro risposte scritte ( 57 ), quali illustrate al precedente paragrafo 63, tali cifre sembrano indicare che, mentre circa due uomini su tre con più invalidità potrebbero cumulare le prestazioni di due o più regimi ( 58 ), è probabile che soltanto circa una donna su due con più invalidità possa farlo ( 59 ). Di converso, circa la metà delle donne con più invalidità è posta in una situazione di svantaggio per effetto della norma nazionale in questione, mentre tale proporzione è pari soltanto a un terzo per gli uomini con più invalidità. Di conseguenza, sebbene spetti esclusivamente al giudice nazionale interpretare i dati in questione, questi numeri rivelano, a mio avviso, che, proporzionalmente, più donne che uomini sono pregiudicate dalla norma nazionale di cui trattasi, poiché una proporzione significativamente maggiore di donne che di uomini è svantaggiata da tale norma. Si potrebbe quindi concludere che la norma nazionale in questione ha l’effetto di discriminare indirettamente le donne. Tuttavia, nell’ipotesi in cui le cifre presentate al giudice nazionale e prese in considerazione da quest’ultimo siano diverse da quelle presentate alla Corte, il risultato finale potrebbe essere diverso. 71. In conclusione, ritengo che occorra rispondere alle questioni pregiudiziali dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale che, di fatto, pone in una situazione di svantaggio una proporzione significativamente maggiore di donne che di uomini, consentendo la concessione di due o più prestazioni di invalidità ottenute nell’ambito di regimi previdenziali diversi a causa di due o più invalidità, e vietando invece di percepire due o più prestazioni siffatte nell’ambito di un solo regime, anche qualora siano soddisfatti i requisiti richiesti per beneficiarne, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. IV. Conclusione 72. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni proposte dal Juzgado de lo [OSCURATO:PERSONA] nº 26 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 26 di Barcellona, Spagna) nei seguenti termini: L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale che, di fatto, pone in una situazione di svantaggio una proporzione significativamente maggiore di donne che di uomini, consentendo la concessione di due o più prestazioni di invalidità ottenute nell’ambito di regimi previdenziali diversi a causa di due o più invalidità, e vietando invece di percepire due o più prestazioni siffatte nell’ambito di un solo regime, anche qualora siano soddisfatti i requisiti richiesti per beneficiarne, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 [OSCURATO:PERSONA], M., «Chapters from [OSCURATO:PERSONA]»°– XX», [OSCURATO:PERSONA] n. 618, 5, luglio, 1907. Risulta tuttavia che la reale paternità della citazione può essere attribuita a molte altre persone. 3 Khaitan, T., «Indirect discrimination» in Lippert-Rasmussen, K. (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] of the Ethics of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Abingdon, 2017. Consultato i1 1° febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 4 Secondo la decisione di rinvio, si tratta dei dati disponibili al 31 gennaio 2020. 5 GU 1979, L 6, pag. 24. 6 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU 2006, L 204, pag. 23). 7 BOE n. 261 del 31 ottobre 2015. 8 BOE n. 221 del 15 settembre 1970. 9 BOE n.104 del 1° maggio 1991. 10 In udienza, l’INSS ha precisato che, per calcolare una simile prestazione in relazione all’RGSS, esso deve tener conto degli ultimi otto anni del periodo contributivo. 11 In udienza, l’INSS ha precisato di dover prendere in considerazione le contribuzioni degli ultimi 24 mesi per il calcolo di tale prestazione. 12 Al 31 gennaio 2020 le donne rappresentavano il 36,15% dei lavoratori iscritti al RETA. 13 V. supra, paragrafo 16. 14 Il giudice del rinvio precisa che l’RGSS è il regime che raggruppa, per tutti i settori, i lavoratori subordinati e contava, al 31 gennaio 2020, oltre 14,5 milioni di iscritti. In esso, la proporzione per sesso è abbastanza equilibrata, rappresentando le donne il 48,09%. Al contrario, nel RETA, che comprende i lavoratori autonomi di tutti i settori, e ha anch’esso un numero di iscritti importante (pari ad oltre 3 milioni), le donne rappresentano appena il 36,15%, che non corrisponde affatto alla quota di popolazione femminile nel totale nazionale o nell’insieme delle persone attive. 15 A tale riguardo, il giudice del rinvio osserva che la prestazione per invalidità permanente totale concessa nel 1999 è stata riconosciuta sulla base di contributi precedenti, mentre la prestazione concessa nel 2018 non presupponeva un previo periodo contributivo, in quanto derivava da un infortunio non professionale ed era sufficiente l’iscrizione alla previdenza sociale. Il giudice del rinvio rileva altresì che la situazione sarebbe diversa se la seconda pensione fosse stata riconosciuta a titolo di invalidità permanente assoluta , poiché in tal caso detta pensione compenserebbe l’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, che assorbirebbe l’impossibilità di continuare ad esercitare una determinata professione. 16 V. supra, nota 14. 17 La Corte ha dichiarato che nella nozione di «retribuzione» ai sensi dell’articolo 157 TFUE rientrano le pensioni che dipendono dal rapporto di lavoro che lega il lavoratore al datore di lavoro, eccetto quelle derivanti da un sistema legale al cui finanziamento contribuiscono i lavoratori, i datori di lavoro e, eventualmente, i pubblici poteri in una misura che dipende meno da un siffatto rapporto di lavoro che da considerazioni di politica sociale. In tal senso, non possono essere inclusi in tale nozione i regimi o le prestazioni previdenziali, quali le pensioni di vecchiaia, direttamente disciplinati dalla legge al di fuori di qualsiasi concertazione nell’ambito dell’impresa o della categoria professionale interessata, e obbligatori per categorie generali di lavoratori (sentenza del 22 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], C‑385/11, EU:C:2012:746, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). 18 V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Integrazione della pensione per le madri) (C‑450/18, EU:C:2019:696, paragrafi 24 e 25). 19 V., in tal senso, sentenze del 13 febbraio 1996, Gillespie e a. (C‑342/93, EU:C:1996:46, punto 14); del 22 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] (C‑385/11, EU:C:2012:746, punto 25), e del 14 luglio 2016, Ornano (C‑335/15, EU:C:2016:564, punto 38). 20 V., per analogia, sentenza del 12 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] (Integrazione della pensione per le madri) (C‑450/18, EU:C:2019:1075, punto 29). 21 Inoltre, dall’articolo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva 2006/54, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della stessa risulta che tale direttiva non si applica ai regimi legali disciplinati dalla direttiva 79/7. 22 V., in particolare, sentenze dell’8 giugno 1994, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (C‑382/92, EU:C:1994:233, punto 36), e del 15 marzo 2018, [OSCURATO:PERSONA] (C‑431/16, EU:C:2018:189, punto 46). 23 V. supra, paragrafo 16. 24 V., in particolare, sentenze del 4 dicembre 2003, Kristiansen (C‑92/02, EU:C:2003:652, punto 31); del 4 febbraio 2015, Melchior (C‑647/13, EU:C:2015:54, punto 21), e del 10 settembre 2015, Wojciechowski (C‑408/14, EU:C:2015:591, punto 35). 25 V., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] per i diritti LGBTI (C‑507/18, EU:C:2020:289, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 26 V., in particolare, sentenze del 13 febbraio 1996, Gillespie e a. (C‑342/93, EU:C:1996:46, punto 16) e dell’8 maggio 2019, Praxair MRC (C‑486/18, EU:C:2019:379, punto 73). 27 V., in particolare, sentenze del 27 ottobre 1998, Boyle e a. (C‑411/96, EU:C:1998:506, punto 39), e del 16 luglio 2009, Gómez-[OSCURATO:PERSONA]Camacho (C‑537/07, EU:C:2009:462, punto 53). 28 V., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑161/18, EU:C:2019:382, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). Mentre nella sua precedente giurisprudenza la Corte ha definito la nozione di «discriminazione indiretta» come una situazione in cui «un provvedimento nazionale, pur formulato in modo neutro, di fatto sfavorisce un numero molto più alto di donne che di uomini» (il corsivo è mio) (v., in particolare, sentenze del 20 ottobre 2011, Brachner, C‑123/10, EU:C:2011:675, punto 56 e giurisprudenza ivi citata, e del 22 novembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], C‑385/11, EU:C:2012:746, punto 29), la definizione giurisprudenziale attuale è identica a quella di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/54. Sul cambiamento di formulazione, v. conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa TGSS (Disoccupazione dei collaboratori domestici) (C‑389/20, EU:C:2021:777, nota 28). 29 V., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑127/07, EU:C:2008:728, punti 25 e 26); del 16 luglio 2015, CHEZ [OSCURATO:PERSONA] (C‑83/14, EU:C:2015:480, punti 89 e 90), e del 9 marzo 2017, Milkova (C‑406/15, EU:C:2017:198, punti 56 e 57 e giurisprudenza ivi citata). V. anche sentenze del 1º marzo 2011, Association belge des [OSCURATO:PERSONA]Achats e a. (C‑236/09, EU:C:2011:100, punto 29); del 26 giugno 2018, MB (Cambiamento di sesso e pensione di fine lavoro) (C‑451/16, EU:C:2018:492, punto 42); e del 22 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑193/17, EU:C:2019:43, punto 42). 30 V., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2011, Römer (C‑147/08, EU:C:2011:286, punto 42), e del 19 luglio 2017, Abercrombie & Fitch Italia (C‑143/16, EU:C:2017:566, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 31 Sentenza del 9 febbraio 1999 (C‑167/97, EU:C:1999:60). 32 Tobler, C., Limits and potential of the concept of indirect discrimination , direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione (Commissione europea), 2009, pag. 41. I due gruppi sono denominati «qualifiers» (aventi diritto) e «non qualifiers» (non aventi diritto). 33 Sentenza del 24 settembre 2020, YS (Pensioni aziendali del personale dirigente) (C‑223/19, EU:C:2020:753, punto 40). 34 Sentenza del 24 settembre 2020, YS (Pensioni aziendali del personale dirigente) (C‑223/19, EU:C:2020:753, punto 44). 35 Ibidem, punto 45. 36 V. supra, paragrafo 47. 37 V. supra, paragrafo 48. 38 V. supra, paragrafo 49. 39 V., in particolare, sentenze del 14 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C‑527/13, EU:C:2015:215, punto 28 e giurisprudenza ivi citata), e dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑161/18, EU:C:2019:382, punti 37 e 38 nonché giurisprudenza ivi citata). 40 V., in particolare, sentenze dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑161/18, EU:C:2019:382, punto 46), e del 3 ottobre 2019, Schuch-Ghannadan (C‑274/18, EU:C:2019:828, punto 46). 41 V., in particolare, sentenza dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑161/18, EU:C:2019:382, punti 37 e 38 e giurisprudenza ivi citata). 42 V., in particolare, sentenze del 9 febbraio 1999, Seymour-Smith e Perez (C‑167/97, EU:C:1999:60, punto 59); del 6 dicembre 2007, Voß (C‑300/06, EU:C:2007:757, punto 40), e del 3 ottobre 2019, Schuch-Ghannadan (C‑274/18, EU:C:2019:828, punto 47). 43 Sentenza del 24 settembre 2020, YS (Pensioni aziendali del personale dirigente) (C‑223/19, EU:C:2020:753, punto 52). 44 Una proporzione è un tipo di rapporto nel quale il numeratore figura nel denominatore e può essere espresso in termini di decimale, frazione o percentuale. 45 Ad esempio, la Corte ha precisato che non è sufficiente prendere in considerazione il numero di persone interessate, dal momento che tale numero dipende dal numero di lavoratori attivi nell’intero Stato membro, nonché dalla ripartizione dei lavoratori e delle lavoratrici nello stesso Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 9 febbraio 1999, Seymour-Smith e Perez, C‑167/97, EU:C:1999:60, punto 59). 46 V., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑161/18, EU:C:2019:382, punto 45). 47 V. sentenza del 21 gennaio 2021, INSS (C‑843/19, EU:C:2021:55, punto 27 e giurisprudenza ivi citata), nonché conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa TGSS (Disoccupazione dei collaboratori domestici) (C‑389/20, EU:C:2021:777, paragrafo 56). 48 Per le cifre precise, v. supra, paragrafo 24 e nota 14. 49 L’INSS e il governo spagnolo hanno presentato alla Corte cifre a partire dal mese di ottobre 2021, dalle quali risulta che il numero di uomini che svolgono un’unica attività è pari a 10 295 048, mentre il numero di uomini che hanno versato contribuiti in più regimi è pari a 198 558. Per le donne, i rispettivi numeri sono 8 917 750 e 185 116. 50 Le parti hanno dibattuto sul ruolo della crisi dovuta al COVID-19 nella composizione in termini di genere dei regimi di previdenza sociale per quanto riguarda le statistiche dell’ottobre 2021. 51 V. sentenza del 21 gennaio 2021, INSS (C‑843/19, EU:C:2021:55, punto 31). 52 Supra, paragrafo 42. 53 V. sentenze del 27 ottobre 1998, Boyle e a. (C‑411/96, EU:C:1998:506, punto 76); del 20 ottobre 2011, Brachner (C‑123/10, EU:C:2011:675, punto 56), e dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑161/18, EU:C:2019:382, punto 37). 54 V. sentenza del 3 ottobre 2019, Schuch-Ghannadan (C‑274/18, EU:C:2019:828, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). 55 V., in tal senso, sentenze del 9 febbraio 1999, Seymour-Smith e Perez (C‑167/97, EU:C:1999:60, punto 62 e giurisprudenza ivi citata), e dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑161/18, EU:C:2019:382, punto 40). 56 Sentenza dell’8 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑161/18, EU:C:2019:382, punto 42). V. anche De la Corte Rodríguez, M., «Recent cases and the future of Directive 79/7 on equal treatment for men and women in social security: How to realise its full potential», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] 2021, vol. 23(1), 2021, pagg. da 44 a 61. 57 V. supra, paragrafo 63. 58 Come menzionato al precedente paragrafo 63, vi sono 7 723 uomini con più invalidità che hanno versato contributi in più regimi previdenziali, mentre il numero di uomini con più invalidità che hanno versato contributi soltanto nell’ambito dell’RGSS è pari a 4 047. 59 Come precisato al precedente paragrafo 63, il numero di donne con più invalidità che hanno versato contributi in più regimi previdenziali è pari a 3 460, mentre il numero di donne con più invalidità che hanno versato contributi soltanto nell’ambito dell’RGSS è pari a 3 388.
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris