CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 30777/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21255-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo 180, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] SALVO , rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] PAVONE ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona delliquidatore e legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, via del Gesù 62, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] RAGNO, rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] CECCIO; -controricorrente e ricorrente incidentale - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Cartella di pagamento - Recupero di contributi erogati dalla Regione Siciliana e dalla stessa revocati - Opposizione solo nei confronti dell’agente per la riscossione - Legittimità R.G.N.21255/2021 Cron. Rep. Ud.07/06/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 179 /2 1 del la del Tribunale di Messina , depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 179/21, del 28 gennaio 2021, del Tribunale di Messina, che ha accolto l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta dalla società Blue DreamsS.r.l. avverso cartella di pagamento relativa al recupero, da parte della Regione Siciliana, di contributi in precedenza erogati alla società opponente, “giusta decreto n. 1085 del 28 maggio 2015”. 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che, con la proposta opposizione, la società [OSCURATO:PERSONA] deduceva l’illegittimità della cartella sotto diversi profili, tra i quali l’omessa indicazione del calcolo degli interessi applicati, chiedendo –previa sospensione della stessa – la decl aratoria di nullità e/o annullabilità dell’intera cartella e del ruolo presupposto. Proprio in relazione a tale profilo, e ad esso soltanto, l’adito giudicante accoglieva l’opposizione. 3.Avverso la sentenza del Tribunale messinese ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, oltre che dell’art. 25 dello stesso d.P.R., in combinato disposto con il d.m. 28 giugno 1999.Si censura l’errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nell’aver ritenuto, a fondamento della decisone in punto interessi, che si stesse discutendo di “interessi di mora”, ex art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, decorrenti dal sessantunesimo giorno successivo alla notifica della cartella e, quindi, non inclusi nella cartella opposta, mentre gli interessi in questione sono quelli dovuti sui crediti della Regione, iscritti a ruolo direttamente dall’ente creditore. Di conseguenza, la cartella opposta risulterebbe redatta in conformità con il d.m. 28 giugno 1999, non potendo esserle ascritto alcun vizio motivazionale. 3.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt.101 e 102 cod. proc. civ., lamentando la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, stante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente creditore (la Regione Siciliana), unico soggetto legittimato a contraddire in relazionead “an”e “quantum” degli interessi dovuti. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Si assume che il Tribunale, dovendo rigettare –diversamente da quanto ha fatto – anche il motivo di opposizione relativo agli interessi, avrebbe dovuto, di conseguenza, condannare l’opponente al pagamento delle spese processuali, stante la sua totale soccombenza. Peraltro, analogo esito si imponeva in ragione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] visto rigettare quattro dei cinque motivi, rimanendo, pertanto, soccombente “in misura prevalente”.4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla base di due motivi. 4.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, ribadendo l’eccezione di nullità del ruolo “per difetto di attribuzione in sede di firma e di sottoscrizione”, contestando l’asserzione con cui il Tribunale ha ritenuto di superare l’eccezione, ovvero l’operatività della presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana. 4.2. Il secondo motivo denuncia – sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Assume la ricorrente incidentale di aver dedotto, con la proposta opposizione, l’illegittimità della riscossione a mezzo ruolo delle quote di cofinanziamento regionale, trattandosi di mero diritto soggettivo di credito, per il quale non doveva trovare applicazione la disciplina pubblicistica della riscossione coattiva, valevole per le sole entrate dello Stato. 5. La trattazione del presente ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 5.1. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso principale va rigettato.6.1. Il primo motivo è inammissibile, ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. 6.1.1. Nel ricorso, infatti, nulla è meglio riferito circa la natura dei “contributi”, già erogati dalla Regione Siciliana e poi fatti oggetto di revoca, “giusta decreto n. 1085 del 28 maggio 2015”, senza che di tale provvedimento sia riprodotto il contenuto, almeno nella misura idonea a soddisfare il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. La ricorrente, pertanto, non ha provveduto ad assolvere quell’onere di “puntuale indicazione” del documento o atto su cui si fonda il ricorso (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), che è richiesto dalla norma suddetta, pur nell’interpretazione “non formalistica” della stessa che – in base al testé citato arresto delle Sezioni Unite –s’impone alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia, del 28 ottobre 2021. Che tale “puntuale indicazione” fosse necessaria, risulta vieppiù evidente, proprio nella prospettiva di stabilire quale fosse l’esatta natura del contributo e, di riflesso, degli interessi di cui è preteso il pagamento. 6.2. Il secondo motivo del ricorso principale – che pone una questione inedita, negli esatti termini in cui oggi è prospettata, nella giurisprudenza di questa Corte– non è fondato . 6.2.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dalla constatazione che non esiste un orientamento univoco circa la necessità della partecipazione, nel giudizio di opposizione averso la cartella di pagamento, dell’ente impositore, variando esso per materia. Infatti, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, “la legittimazione passiva spetta non soltanto all’ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell’incidenza che un’eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15900, Rv. 644728-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-2, ord. 21 maggio 2013, n. 12385, Rv. 626230-01; analogamente pure Cass. Sez. 2, sent. 20 novembre 2007, n. 24154, Rv. 600694-01, nella quale si specifica che, “trattandosi d’ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo”; in senso analogo, recentissimamente, anche Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5129, non massimata). Per contro, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, “nell’ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l’iscrizione a ruolo, al fine di far valere l’inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio” (Cass. Sez. Un., sent. 8 marzo 2022, n. 7514, Rv. 664407-01). Ancora diversa è la disciplina per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo, giacché “non sussiste litisconsorzio necessario fra l’ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l’esistenza stessa del credito, poiché l’eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l’insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell’ente creditore; infatti, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest’ultimo procedere alla chiamata in causa dell’ente creditore interessato secondo lo schema di cui all’art. 106 cod. proc. civ.” (così, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 novembre 2019, n. 29798, Rv. 656156-01; in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 21 giugno 2022, n. 30123, non massimata). Orbene, in assenza di disposizioni specifiche per entrate diverse dalletre testé indicate, è proprio l’applicazione dell’art. 39 del d.lgs. 112 del 1999 a prospettarsi, secondo questa Corte, come soluzione più ragionevole. T anto si ricava dalla portata generale di tale ultima norma processuale e dalla natura speciale delle altre discipline processuali appena richiamate, nonché dalla maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione (che, nella specie, è appunto l’agente della riscossione), lasciando a quest’ultimo l’onere di estendere o meno il contraddittorio nei confronti dell’ente creditore, a seconda del contenuto delle contestazioni, ma pure all’opponente quello di valutare se limitare l’ambito della sua azione alla contestazione dell’atto esattoriale in sé considerato, ovvero se estenderlo, coinvolgendo anche l’ente creditore e rendendo solo così anche a questo opponibile l’esito del giudizio, alla stessa ontologica spettanza del credito azionato. 6.3. Il terzo motivo del ricorso principale, infine, è in parte inammissibile e in parte non fondato.Esso, infatti, nella sua prima parte, non deduce alcun autonomo e specifico vizio di legittimità della statuizione sulle spese di lite, prospettando la caducazione della stessa, innanzitutto, alla stregua di “res sperata”, conseguente all’accoglimento del ricorso, presentandosi, così, come un “non motivo”, donde la sua inammissibilità (Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01; Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01). Quanto, invece, al rilievo per cui la società [OSCURATO:PERSONA] ha visto accogliere l’opposizione in relazione ad uno solo dei cinque motivi, deve richiamarsi – nel senso dell’infondatezza della censura – il principio secondo cui “l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti, ovvero nell’ipotesi di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi”, fermo però restando che persino quest’ultima evenienza, “non consente la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (così Cass. Sez. Un., sent. 31 ottobre 2022, n. 32061, Rv. 666063-01), ovvero per ricorrenza di giusti motivi, “la cui insussistenza”, però, “il giudice del merito non è tenuto a motivare” (Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2020, n. 26912, Rv. 659925-01). 7. Il ricorso incidentale è, invece, inammissibile, perché tardivo.7.1. Infatti, il “principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi […]” (ex multis, Cass. Sez. Lav., sent. 20 marzo 2015, n. 5695, Rv. 634799-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 9 febbraio 2016, n. 2516, Rv. 638617-01; Cass. Sez. 2, sent. 14 gennaio 2020, n. 448, Rv. 656830-01). Nella specie, il ricorso incidentale è stato notificato il 7 ottobre 2021, e dunque oltre quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, risalente al 28 luglio 2021, visto che la previsione di cui all’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la quale esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui le opposizioni esecutive, è applicabile anche al ricorso per cassazione, riferendosi la norma alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 14 gennaio 2022, n. 1127, Rv. 663502-01). Tale dirimente ragione di inammissibilità preclude il rilievo delle conseguenze della mancata notifica del ricorso incidentale all’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA], la quale –a decorrere dal 1° ottobre 2021, ex art. 76, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 –è subentrata alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. 8. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza. 9. A carico sia del la ricorrente principale , sia di quella incidentale, stante il rigettoe la declaratoria di inammissibilità dei rispettiviricorsi , sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovutosecondo l’accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente principale e della ricorrente incidentale, d