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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25208/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1)[OSCURATO:PERSONA]' n. a Castelvetrano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] 2)[OSCURATO:PERSONA] n. ad Abbiategrasso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3)[OSCURATO:PERSONA] n. a Mazara del Vallo il 21/9/1986 4)[OSCURATO:PERSONA] n. a Castelvetrano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo il 21/7/2020 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott.[OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimento 1 Ds [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 15 Marzo 2017, aveva riconosciuto gli imputati, odierni ricorrenti, colpevoli di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe e di reati fine consumati in danno di [OSCURATO:PERSONA] SpA ed [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione, gli altri prevenuti alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.

Emerge dalle conformi sentenze di merito che gli imputati, attraverso due società intestate a [OSCURATO:PERSONA], si interponevano illecitamente tra l'Enel e diversi utenti commerciali dai quali si facevano pagare i costi delle forniture di energia a fronte di uno sconto previamente concordato, provvedendo ad una serie continua di volture delle utenze interessate a nome di soggetti fittizi in modo da non consentire all'Enel di avvedersi tempestivamente del dirottamento dei pagamenti in favore dei sodali.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che con distinti atti e comuni motivi ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla proposta eccezione di incompetenza territoriale.

La difesa sostiene che l'associazione per delinquere ascritta al capo A) si sia radicata ed abbia mosso i primi passi nel Nord Italia e in particolare nelle province di Pavia e Milano.

Detta circostanza consta dallo stesso capo d'imputazione; dalle emergenze acquisite in atti che evidenziano come i primi reati fine siano stati perpetrati negli anni 2009/2011 in Vigevano, Abbiategrasso e Albairate e dalle stesse dichiarazioni rese dagli imputati in sede di interrogatorio di garanzia e trasfuse anche nelle memorie difensive prodotte.

I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione condividendo le valutazioni del Gup sulla base di una motivazione illogica e lacunosa poiché risulta dalla contestazione effettuata nel capo B) che tre degli esercizi commerciali interessati al meccanismo truffaldino hanno sede in Lombardia e non trova conforto in atti l'assunto che tutti i fatti contestati siano stati commessi in Sicilia negli anni 2014 e 2015.

Aggiunge il difensore che i giudici d'appello hanno errato nell'applicazione dei criteri dettati dal legislatore per individuare l'a.g. competente per territorio con riguardo al delitto associativo, richiamando il luogo di operatività del sodalizio e di residenza degli imputati in contrasto con i criteri fissati dall'art. 8 cod.proc.pen. e con la giurisprudenza di legittimità.

In particolare, risulta erroneo l'assunto secondo il quale solo gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulterebbero responsabili delle truffe commesse in Lombardia dal momento che le coimputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno riportato condanna anche per detti capi e, come segnalato nella memoria difensiva depositata in sede di abbreviato, le stesse erano anagraficamente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2010, risultanza ignorata dai giudici di merito.

Secondo la difesa la sentenza impugnata si pone in contrasto con l'elaborazione giurisprudenziale che individua il giudice competente a conoscere dei reati permanenti in relazione al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione dell'illecito e contesta che il criterio valorizzato dai giudici di merito del luogo in cui si è manifestata e realizzata l'operatività della struttura costituisca un differente e contrapposto criterio piuttosto che una specificazione interpretativa dei criteri di cui all'art. 8 codice di rito; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza di una valida condizione di procedibilità per le fattispecie di truffa, avendo la sentenza impugnata convenuto con la difesa in ordine al difetto di legittimazione del responsabile della [OSCURATO:PERSONA], reputando tuttavia che l'istanza punitiva formalizzata da [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Consiglio di Amministrazione di [OSCURATO:PERSONA], fosse riferibile a tutti i reati di truffa ascritti sub B) e non solo alla fattispecie in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA].

La difesa sostiene che la valutazione della Corte di merito contrasti con il contenuto della querela che descrive unicamente la truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], alla quale esclusivamente deve riferirsi la manifestazione di volontà punitiva.

Secondo i ricorrenti il difetto di procedibilità per i reati fine avrebbe dovuto indurre a ritenere non configurabile anche il delitto di cui all'art. 416 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le censure proposte con il primo motivo sono manifestamente infondate.

I giudici di merito hanno disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale con corretti argomenti giuridici, evidenziando come il sodalizio contestato al capo A) si sia costituito ed abbia iniziato ad operare in Palermo, luogo in cui avevano sede le fittizie società d'intermediazione, veniva pianificata ed eseguita l'attività relativa alle volture delle utenze degli ignari contraenti e venivano convogliati su conti bancari i pagamenti per le forniture sottratti all'Enel.

Hanno, inoltre, concordemente chiarito che le truffe confessate dai coniugi Regina e Rosa, consumate in Lombardia tra il 2009 e il 2010, erano frutto di iniziative concursuali dei predetti, prive di correlazione con l'associazione, costituita solo allorché gli stessi ricorrenti si trasferirono in Sicilia, coinvolgendo nelle attività illecite le congiunte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lasciando al coimputato separatamente giudicato Ingarra il compito di promuovere isolate truffe nell'area lombarda.

Ed, infatti, il primo giudice ha argomentato la sussistenza delle singole fattispecie evidenziando, con riguardo al bar ristorante "Non solo bar" di Misiti Italia in Vigevano, l'esistenza di una conversazione tra la titolare e il correo [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avente ad oggetto il versamento dei "soldi della luce"; con riguardo alla Stampopress dei fratelli Mazotti (pag. 46) il convogliamento sul conto corrente della Multiservice in Palermo dei bonifici per il pagamento delle forniture e l'acquisizione di corrispondenza informatica con [OSCURATO:PERSONA] relativa all'aprile 2015; quanto alla s.a.s [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il Gup ha segnalato che le cinque volture fittizie che hanno interessato la società indicavano indirizzi riconducibili agli imputati in Palermo e Isola delle Femmine mentre i bonifici per le forniture confluivano sul conto palermitano della Multiservice.

Pertanto, contrariamente agli assunti difensivi, le emergenze acquisite agli atti e valorizzate ai fini del rigetto della proposta eccezione dimostrano che il sodalizio negli anni d'interesse operava principalmente nell'area di Palermo e i reati fine consumati in Lombardia erano gestiti da Ingarra nell'ambito delle direttive operative e secondo le consolidate prassi dell'associazione.

Il primo giudice ha opportunamente osservato in proposito (pag. 53) che le condotte che hanno coinvolto aziende lombarde sono sporadiche e, in ogni caso "tutte le attività truffaldine sono state coordinate da Palermo ( sede della ritenuta associazione) ed i proventi sono stati locupletati in una banca sempre di Palermo". 1.1 La valutazione dei giudici di merito è coerente con il consolidato avviso della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Rv. 265282;Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, Rv. 271585;Sez. 2, n. 41012 del 20/6/2018, Rv. 274083).

2. Ad analoghi esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi anche con riferimento all'eccepita inesistenza della condizione di procedibilità per le truffe sub B), ad eccezione di quella in danno di "[OSCURATO:PERSONA]".

La Corte di merito a pag. 11 ha ampiamente spiegato le ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo, evidenziando come il Lanzetta, nella querela formalizzata il 4/12/2014, non si sia limitato a chiedere la punizione dei responsabili della truffa concernente l'utenza di [OSCURATO:PERSONA] ma abbia espressamente esteso l'istanza ai responsabili di tutte le ipotesi delittuose ravvisate "all'esito degli accertamenti e delle indagini che saranno espletate", formula che abbraccia indistintamente tutte le fattispecie &- oggetto di contestazione.

Deve in proposito ribadirsi che l'apprezzamento della volontà di querelarsi e l'estensione dell'istanza punitiva costituisce giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, sempreché l'interpretazione di tale volontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta dal giudice di merito in conformità ai canoni logico-giuridici di ermeneutica (Sez. 5, n. 8034 del 25/05/1999, Rv. 213806;Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Rv. 258384;cfr anche Sez. 3, n. 1037 del 09/10/1984, dep. 1985, Rv. 167633).

Nella specie il tenore letterale dell'istanza sollecita la punizione non solo in relazione ai fatti direttamente e compiutamente a conoscenza del querelante ma anche di quelli, analoghi ed ulteriori, commessi dagli imputati ai danni di Enel con le stesse modalità esecutive ed oggetto di investigazioni da parte della P.g.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarato inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Agli imputati fanno, altresì, carico le spese sostenute per l'odierno grado dalle costituite parti civili, liquidate in complessivi euro 4.600,00 oltre accessori.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1)[OSCURATO:PERSONA]' n. a Castelvetrano 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] 2)[OSCURATO:PERSONA] n. ad Abbiategrasso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3)[OSCURATO:PERSONA] n. a Mazara del Vallo il 21/9/1986 4)[OSCURATO:PERSONA] n. a Castelvetrano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo il 21/7/2020 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., dott.[OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimento 1 Ds [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 15 Marzo 2017, aveva riconosciuto gli imputati, odierni ricorrenti, colpevoli di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe e di reati fine consumati in danno di [OSCURATO:PERSONA] SpA ed [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione, gli altri prevenuti alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Emerge dalle conformi sentenze di merito che gli imputati, attraverso due società intestate a [OSCURATO:PERSONA], si interponevano illecitamente tra l'Enel e diversi utenti commerciali dai quali si facevano pagare i costi delle forniture di energia a fronte di uno sconto previamente concordato, provvedendo ad una serie continua di volture delle utenze interessate a nome di soggetti fittizi in modo da non consentire all'Enel di avvedersi tempestivamente del dirottamento dei pagamenti in favore dei sodali. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che con distinti atti e comuni motivi ha dedotto: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla proposta eccezione di incompetenza territoriale. La difesa sostiene che l'associazione per delinquere ascritta al capo A) si sia radicata ed abbia mosso i primi passi nel Nord Italia e in particolare nelle province di Pavia e Milano. Detta circostanza consta dallo stesso capo d'imputazione; dalle emergenze acquisite in atti che evidenziano come i primi reati fine siano stati perpetrati negli anni 2009/2011 in Vigevano, Abbiategrasso e Albairate e dalle stesse dichiarazioni rese dagli imputati in sede di interrogatorio di garanzia e trasfuse anche nelle memorie difensive prodotte. I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione condividendo le valutazioni del Gup sulla base di una motivazione illogica e lacunosa poiché risulta dalla contestazione effettuata nel capo B) che tre degli esercizi commerciali interessati al meccanismo truffaldino hanno sede in Lombardia e non trova conforto in atti l'assunto che tutti i fatti contestati siano stati commessi in Sicilia negli anni 2014 e 2015. Aggiunge il difensore che i giudici d'appello hanno errato nell'applicazione dei criteri dettati dal legislatore per individuare l'a.g. competente per territorio con riguardo al delitto associativo, richiamando il luogo di operatività del sodalizio e di residenza degli imputati in contrasto con i criteri fissati dall'art. 8 cod.proc.pen. e con la giurisprudenza di legittimità. In particolare, risulta erroneo l'assunto secondo il quale solo gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risulterebbero responsabili delle truffe commesse in Lombardia dal momento che le coimputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno riportato condanna anche per detti capi e, come segnalato nella memoria difensiva depositata in sede di abbreviato, le stesse erano anagraficamente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2010, risultanza ignorata dai giudici di merito. Secondo la difesa la sentenza impugnata si pone in contrasto con l'elaborazione giurisprudenziale che individua il giudice competente a conoscere dei reati permanenti in relazione al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione dell'illecito e contesta che il criterio valorizzato dai giudici di merito del luogo in cui si è manifestata e realizzata l'operatività della struttura costituisca un differente e contrapposto criterio piuttosto che una specificazione interpretativa dei criteri di cui all'art. 8 codice di rito; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza di una valida condizione di procedibilità per le fattispecie di truffa, avendo la sentenza impugnata convenuto con la difesa in ordine al difetto di legittimazione del responsabile della [OSCURATO:PERSONA], reputando tuttavia che l'istanza punitiva formalizzata da [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Consiglio di Amministrazione di [OSCURATO:PERSONA], fosse riferibile a tutti i reati di truffa ascritti sub B) e non solo alla fattispecie in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA]. La difesa sostiene che la valutazione della Corte di merito contrasti con il contenuto della querela che descrive unicamente la truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], alla quale esclusivamente deve riferirsi la manifestazione di volontà punitiva. Secondo i ricorrenti il difetto di procedibilità per i reati fine avrebbe dovuto indurre a ritenere non configurabile anche il delitto di cui all'art. 416 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le censure proposte con il primo motivo sono manifestamente infondate. I giudici di merito hanno disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale con corretti argomenti giuridici, evidenziando come il sodalizio contestato al capo A) si sia costituito ed abbia iniziato ad operare in Palermo, luogo in cui avevano sede le fittizie società d'intermediazione, veniva pianificata ed eseguita l'attività relativa alle volture delle utenze degli ignari contraenti e venivano convogliati su conti bancari i pagamenti per le forniture sottratti all'Enel. Hanno, inoltre, concordemente chiarito che le truffe confessate dai coniugi Regina e Rosa, consumate in Lombardia tra il 2009 e il 2010, erano frutto di iniziative concursuali dei predetti, prive di correlazione con l'associazione, costituita solo allorché gli stessi ricorrenti si trasferirono in Sicilia, coinvolgendo nelle attività illecite le congiunte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lasciando al coimputato separatamente giudicato Ingarra il compito di promuovere isolate truffe nell'area lombarda. Ed, infatti, il primo giudice ha argomentato la sussistenza delle singole fattispecie evidenziando, con riguardo al bar ristorante "Non solo bar" di Misiti Italia in Vigevano, l'esistenza di una conversazione tra la titolare e il correo [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avente ad oggetto il versamento dei "soldi della luce"; con riguardo alla Stampopress dei fratelli Mazotti (pag. 46) il convogliamento sul conto corrente della Multiservice in Palermo dei bonifici per il pagamento delle forniture e l'acquisizione di corrispondenza informatica con [OSCURATO:PERSONA] relativa all'aprile 2015; quanto alla s.a.s [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il Gup ha segnalato che le cinque volture fittizie che hanno interessato la società indicavano indirizzi riconducibili agli imputati in Palermo e Isola delle Femmine mentre i bonifici per le forniture confluivano sul conto palermitano della Multiservice. Pertanto, contrariamente agli assunti difensivi, le emergenze acquisite agli atti e valorizzate ai fini del rigetto della proposta eccezione dimostrano che il sodalizio negli anni d'interesse operava principalmente nell'area di Palermo e i reati fine consumati in Lombardia erano gestiti da Ingarra nell'ambito delle direttive operative e secondo le consolidate prassi dell'associazione. Il primo giudice ha opportunamente osservato in proposito (pag. 53) che le condotte che hanno coinvolto aziende lombarde sono sporadiche e, in ogni caso "tutte le attività truffaldine sono state coordinate da Palermo ( sede della ritenuta associazione) ed i proventi sono stati locupletati in una banca sempre di Palermo". 1.1 La valutazione dei giudici di merito è coerente con il consolidato avviso della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Rv. 265282;Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, Rv. 271585;Sez. 2, n. 41012 del 20/6/2018, Rv. 274083). 2. Ad analoghi esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi anche con riferimento all'eccepita inesistenza della condizione di procedibilità per le truffe sub B), ad eccezione di quella in danno di "[OSCURATO:PERSONA]". La Corte di merito a pag. 11 ha ampiamente spiegato le ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo, evidenziando come il Lanzetta, nella querela formalizzata il 4/12/2014, non si sia limitato a chiedere la punizione dei responsabili della truffa concernente l'utenza di [OSCURATO:PERSONA] ma abbia espressamente esteso l'istanza ai responsabili di tutte le ipotesi delittuose ravvisate "all'esito degli accertamenti e delle indagini che saranno espletate", formula che abbraccia indistintamente tutte le fattispecie &- oggetto di contestazione. Deve in proposito ribadirsi che l'apprezzamento della volontà di querelarsi e l'estensione dell'istanza punitiva costituisce giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, sempreché l'interpretazione di tale volontà, in tutti i suoi elementi, sia compiuta dal giudice di merito in conformità ai canoni logico-giuridici di ermeneutica (Sez. 5, n. 8034 del 25/05/1999, Rv. 213806;Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Rv. 258384;cfr anche Sez. 3, n. 1037 del 09/10/1984, dep. 1985, Rv. 167633). Nella specie il tenore letterale dell'istanza sollecita la punizione non solo in relazione ai fatti direttamente e compiutamente a conoscenza del querelante ma anche di quelli, analoghi ed ulteriori, commessi dagli imputati ai danni di Enel con le stesse modalità esecutive ed oggetto di investigazioni da parte della P.g. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarato inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. Agli imputati fanno, altresì, carico le spese sostenute per l'odierno grado dalle costituite parti civili, liquidate in complessivi euro 4.600,00 oltre accessori. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in co
Sentenza Cassazione n. 25208/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris