CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35510/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 del TRIBUNALE di LECCO-dat-41-av-449e~rer" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di ap- pello di Trieste ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi due e giorni venti di reclusione, coi benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, e la so- spensione della patente di guida per anni uno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine all'eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 3. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale, con motivazione congrua ed adeguata, ha ritenuto la durata della sospensione della patente di guida adeguata alla condotta dell'imputato, allo stato dei luoghi e al posizionamento delle strisce pedonali (n.b.: in fattispecie in cui il Ca- stellano, alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], non arrestava la marcia in prossimità delle strisce pedonali ed investiva il pedone [OSCURATO:PERSONA]). La motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida, quindi, è conforme al dettato dell'art. 218, comma 2, C.d.S., secondo cui "[...] Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pe- ricolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare [...]" (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661). Contrariamente a quanto indicato dal ricorrente non sono riscontrabili vizi moti- vazionali, in quanto il Giudice a quo ha svolto una valutazione congiunta degli aspetti favorevoli al ricorrente e degli elementi negativi, attribuendo maggior rilievo alla zona di impatto, situata in coincidenza di un attraversamento pedonale, luogo nel quale il conducente avrebbe dovuto rallentare. 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 apri