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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26684/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MACALUSO [OSCURATO:PERSONA] - imputata del delitto di illecita detenzione di marijuana - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/07/2023, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], censurando la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità; ritenuto che la prima doglianza sia manifestamente infondata, non avendo la ricorrente tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione.

Al riguardo, è sufficiente prendere in considerazione il periodo di sei mesi e dodici giorni trascorso tra l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in cui la difesa ha chiesto un rinvio per munirsi di procura speciale) e quella successiva del 18/12/2019.

Tale periodo, sommato al termine massimo di sette anni e sei mesi decorrente dalla data di consumazione del reato (24/08/2015), consente di ritenere tempestiva l'emissione della sentenza di secondo grado; ritenuto altresì che la residua censura sia meramente reiterativa delle doglianze già dedotte in appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, che ha escluso l'ipotesi di detenzione della droga per uso personale non solo alla luce del quantitativo certamente apprezzabile, anche se ricondotto nell'alveo del comma 5 dell'art. 73 (marijuana per circa 83 dosi medie singole: cfr. pag. 2 della sentenza), ma anche della parziale suddivisione in dosi e della disponibilità, in capo alla MACALUSO, di un bilancino di precisione); ritenuto pertanto che il ricorso intenda prospettare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite e che debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MACALUSO [OSCURATO:PERSONA] - imputata del delitto di illecita detenzione di marijuana - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/07/2023, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], censurando la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità; ritenuto che la prima doglianza sia manifestamente infondata, non avendo la ricorrente tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione. Al riguardo, è sufficiente prendere in considerazione il periodo di sei mesi e dodici giorni trascorso tra l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in cui la difesa ha chiesto un rinvio per munirsi di procura speciale) e quella successiva del 18/12/2019. Tale periodo, sommato al termine massimo di sette anni e sei mesi decorrente dalla data di consumazione del reato (24/08/2015), consente di ritenere tempestiva l'emissione della sentenza di secondo grado; ritenuto altresì che la residua censura sia meramente reiterativa delle doglianze già dedotte in appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, che ha escluso l'ipotesi di detenzione della droga per uso personale non solo alla luce del quantitativo certamente apprezzabile, anche se ricondotto nell'alveo del comma 5 dell'art. 73 (marijuana per circa 83 dosi medie singole: cfr. pag. 2 della sentenza), ma anche della parziale suddivisione in dosi e della disponibilità, in capo alla MACALUSO, di un bilancino di precisione); ritenuto pertanto che il ricorso intenda prospettare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite e che debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile
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