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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 11430/2022

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A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.

Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A Cron.«Aú3 R.G.N. 11335/2016 SENTENZA sul ricorso R.G. 11335/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ECOLOGIA 33S DELL'AMBIENTE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, difeso dagli avv.ti.

Lorenzo del Federico e [OSCURATO:PERSONA]Ilio elettivamente domiciliato nel loro studio in Roma via F. Denza 20 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, -intimato- avverso la sentenza n.1146/2015 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] dell' Abruzzo depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta alla udienza del 02/03/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] RUSSO; sentito il Procuratore generale che conclude per l'accoglimento del quinto motivo [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha impugnato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1146/20915 relativa alla TARSU per gli anni 2009 e 2010 affidandosi a otto motivi.

Il Comune di Cupello non si è costituito.

Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del quinto motivo.

E' stata quindi depositata un istanza nella quale si comunica che in pendenza di giudizio il [OSCURATO:SOCIETA] ed il Comune di Cupello hanno definito stragiudizialmente, tra le altre, anche la presente controversia, come da documento allegato, che il predetto accordo pienamente satisfattivo degli interessi delle parti, ed è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del presente contenzioso.

La parte ha pertanto richiesto l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite.

Il ricorso è stato trattato all'udienza del 2 marzo 2022 Considerando che la richiesta è fondata su un accordo tra le parti, deve qui applicarsi il principio enunciato dalla Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiaràre cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass. sez. un. n. 8980 del 11/04/2018).

Le spese del processo sono compensate tra le parti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.

Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non nel caso di declaratoria della cessazione della materia del contendere che, pur determinando la caducazione delle pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia delle sentenze impugnate in forza di intervenuto accordo tra le parti (Cass. Sez.

U, n. 8980 del 2018).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese.

Roma, Camera di consiglio del 2 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] W/ CANCELLERIA oggi, 8 APR 207 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL Ci's-N CEL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A Cron.«Aú3 R.G.N. 11335/2016 SENTENZA sul ricorso R.G. 11335/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ECOLOGIA 33S DELL'AMBIENTE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, difeso dagli avv.ti. Lorenzo del Federico e [OSCURATO:PERSONA]Ilio elettivamente domiciliato nel loro studio in Roma via F. Denza 20 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, -intimato- avverso la sentenza n.1146/2015 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] dell' Abruzzo depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta alla udienza del 02/03/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] RUSSO; sentito il Procuratore generale che conclude per l'accoglimento del quinto motivo [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha impugnato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1146/20915 relativa alla TARSU per gli anni 2009 e 2010 affidandosi a otto motivi. Il Comune di Cupello non si è costituito. Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del quinto motivo. E' stata quindi depositata un istanza nella quale si comunica che in pendenza di giudizio il [OSCURATO:SOCIETA] ed il Comune di Cupello hanno definito stragiudizialmente, tra le altre, anche la presente controversia, come da documento allegato, che il predetto accordo pienamente satisfattivo degli interessi delle parti, ed è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del presente contenzioso. La parte ha pertanto richiesto l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite. Il ricorso è stato trattato all'udienza del 2 marzo 2022 Considerando che la richiesta è fondata su un accordo tra le parti, deve qui applicarsi il principio enunciato dalla Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiaràre cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Cass. sez. un. n. 8980 del 11/04/2018). Le spese del processo sono compensate tra le parti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non nel caso di declaratoria della cessazione della materia del contendere che, pur determinando la caducazione delle pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia delle sentenze impugnate in forza di intervenuto accordo tra le parti (Cass. Sez. U, n. 8980 del 2018). P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese. Roma, Camera di consiglio del 2 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] W/ CANCELLERIA oggi, 8 APR 207 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL Ci's-N CEL
Sentenza Cassazione n. 11430/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris