Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06174/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15867/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Antuono, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 123/28/13, depositata l’8 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto : Tributi-Avviso di accertamento -Cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza n. 123/28/13 del 08/04/2013, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 188/22/10 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, con l’avviso di accertamento AE procedeva alla ricostruzione del reddito in applicazione degli studi di settore;

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate depositava atto di costituzione in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agenzia delle entrate dava atto della intervenuta definizione della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136 e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere;

2. preso atto della documentazione prodotta a corredo dell’istanza, va senz’altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio;

3. le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15867/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Antuono, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 123/28/13, depositata l’8 aprile 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto : Tributi-Avviso di accertamento -Cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 123/28/13 del 08/04/2013, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 188/22/10 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004; 1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, con l’avviso di accertamento AE procedeva alla ricostruzione del reddito in applicazione degli studi di settore; 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 3. l’Agenzia delle entrate depositava atto di costituzione in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agenzia delle entrate dava atto della intervenuta definizione della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136 e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere; 2. preso atto della documentazione prodotta a corredo dell’istanza, va senz’altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio; 3. le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della ma
Sentenza Cassazione n. 06174/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris