CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 gennaio 2021
Cassazione n. 32014/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] +ALTRI, rappresentati e difesi da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32 pressoi qual i sono elettivamente domiciliati, giusta delega in atti; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1131/20 della Corte di Appello di Milano depositata il 04.01.2021N.R.G. 24/2020. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Roma, 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI