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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08597/2026

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presentantepro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Avellino, allaPiazza Libertà, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), autorizzata astare in giudizio, con determinazione dirigenziale n. 1929 del 12/10/2020,rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, giustaprocura ad litem in calce al ricorso, entrambi sottoscritti digitalmentedall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 67R30 E487W) e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 66M15 A509O), in uno agli stessielettivamente domiciliati in Avellino alla [OSCURATO:PERSONA].Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: [OSCURATO:TELEFONO]; con domicilio digitale di cui al seguente indirizzo di PostaElettronica Certificata: avvoscarmercolino @ pec.it; avv.gen-naro.galietta@ pec.it.RicorrentecontroImmobiliare sun s.r.l., in persona dell’Amministratore, ing.

UgoSorrentino, con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (Av), alla [OSCURATO:PERSONA](p.i.: 01901450641), rappr.ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.:Numero registro generale 4008/2021Numero sezionale 4404/2025Numero di raccolta generale 8597/2026Data pubblicazione 07/04/2026MNN NTN 61A02 D998J; a.mannetta @ pec.giuffre.it), ed elett.te dom.tain Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], Via dei Gracchi n. 137,giusta delega speciale in calce al controricorso.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 2785 depositata il28 luglio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con decreto ingiuntivo n° 1750/09 il tribunale di Avellino, su ricorsodella locatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ingiungeva alla conduttrice [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 150 mila per danni arrecati all’immobilelocato, già rilasciato dalla conduttrice al termine della locazione.Nel ricorso monitorio la Immobiliare allegava che il credito era fondatosull’atto transattivo del 30 ottobre 2008 stipulato con la Provincia.Proposta opposizione, il tribunale di quella città revocava il decreto econdannava la conduttrice a pagare alla Immobiliare euro 150 mila.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello e, nel contraddittorio con la controparte, laCorte d’appello di Napoli con sentenza n° 4350/13 riformava la primadecisione, rigettando in toto la domanda dell’[OSCURATO:PERSONA].Osservava la Corte, in ordine al primo motivo di appello, che il documentoposto a base del ricorso monitorio, contrariamente a quanto ritenuto dalprimo giudice, non consisteva in un accordo transattivo, ma piuttosto inuna mera dichiarazione del legale rappresentante della Immobiliare suns.r.l. con cui quest’ultimo si dichiarava soddisfatto della indennitàriconosciuta nella misura di euro 150 mila.Il secondo motivo di gravame, col quale la Provincia denunciava la nullitàdell’accordo col locatore per mancanza di copertura finanziaria, eraassorbito.Questa sentenza non veniva impugnata e passava quindi in giudicato.Numero registro generale 4008/2021Numero sezionale 4404/2025Numero di raccolta generale 8597/2026Data pubblicazione 07/04/20262.- Con un ulteriore decreto monitorio, n° 1644/14, sempre su ricorsodella locatrice presentato presso il tribunale di Avellino, la Provincia venivacondannata a pagare alla ricorrente euro 150 mila a titolo di risarcimentodei danni arrecati all’immobile nel corso della locazione.Assumeva la ricorrente che il predetto importo trovava riconoscimentonell’atto transattivo del 30 ottobre 2008 e che esso andava erogato inconsiderazione della approvazione del bilancio 2009 dell’Ente locale,intervenuta con delibera del 27 novembre 2009.L’intimata proponeva opposizione, eccependo in via preliminare l’esistenzadel giudicato derivante dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli n°4350/13 e contestando nel merito la domanda.Il tribunale qualificava la domanda come azione di ingiustificatoarricchimento ex art. 2041 cod. civ. e, ritenendola infondata, accoglieval’opposizione della conduttrice.Proposto appello dalla Sun, la Corte napoletana con la sentenza indicata inintestazione, e qui gravata, lo accoglieva.3.- Per quello che qui ancora rileva, la Corte osservava che la domandacontenuta nel secondo ricorso monitorio era diversa; che, infatti, nelprocedimento conclusosi con la precedente sentenza d’appello n°4350/2013 la pretesa creditoria veniva azionata sulla base di un ritenutoaccordo transattivo concluso con l’Ente, mentre nel procedimento in corsola società ricorrente deduceva un’intervenuta ricognizione di debito daparte dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., relativa a unobbligo di spesa dalla stessa assunto con apposita deliberazioneconsiliare; che, dunque, l’eccezione di giudicato era infondata.Quanto al merito, la Corte osservava che nel caso in esame la Provinciaaveva provveduto al «riconoscimento del debito “fuori bilancio” con l’attodeliberativo del 27 novembre 2009» invocato dall’appellante principale,provvisorio ai sensi dell’art. 175, ottavo comma, del d.lgs. 267/2000 e conNumero registro generale 4008/2021Numero sezionale 4404/2025Numero di raccolta generale 8597/2026Data pubblicazione 07/04/2026cui, come rilevato dalla stessa Amministrazione, si garantiva la chiusuradell’esercizio corrente in pareggio.Tale deliberazione veniva peraltro dichiarata con voto unanimeimmediatamente eseguibile per la ritenuta urgenza della sua attuazione aisensi dell’art. 134, comma 4, TUEL.Ne derivava che, con l’iscrizione in bilancio della voce di spesa relativa allarichiesta indennità di locazione, sia pur a titolo di variazione del bilancioprovvisorio già adottato, l’Ente avesse legittimamente riconosciutol’impegno di spesa assunto dal proprio funzionario, in quella sedefinanziaria.4.- Ricorre per cassazione la Provincia di Avellino in base a due mezzi,illustrati da memoria.Resiste la locatrice con controricorso illustrato da memoria, concludendoper la reiezione dell’impugnazione.Il 16 gennaio 2025 il Consigliere delegato dal Presidente della primasezione formulava una sintetica proposta di definizione del giudizio, ex art.380-bis cod. proc. civ., ma la ricorrente ha insistito per la decisione.La causa è stata quindi assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo la ricorrente lamenta la reiezione dell’eccezione digiudicato derivante dalla pregressa sentenza d’appello n° 4350/13.Secondo la ricorrente, la pregressa vicenda processuale ove si era formatoil giudicato (sentenza n° 4350/2013 della Corte di Appello di Napoli),aveva ad oggetto la medesima pretesa di pagamento della società oppostanei confronti dell’Ente opponente.Detta pretesa creditoria era stata azionata in base all’atto prot. 97229 del30 ottobre 2008 (assunto quale atto transattivo poi dichiarato inefficace enon vincolante), nonché in base alla deliberazione del Consiglio ProvincialeNumero registro generale 4008/2021Numero sezionale 4404/2025Numero di raccolta generale 8597/2026Data pubblicazione 07/04/2026di approvazione di Bilancio di Previsione n° 44 del 27 novembre 2009 exart. 175 d.lgs. n° 267/2000.Gli stessi atti sarebbero stati posti a fondamento della medesima pretesacreditoria anche nel secondo ricorso monitorio, che ha dato luogo alpresente giudizio.6.- Come già anticipato nella proposta di definizione del giudizio, il motivoè inammissibile e comunque infondato.Infatti, la denuncia di violazione del giudicato richiede che vengano assoltigli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n° 6 e 369n° 4 cod. proc. civ., per cui il ricorrente è tenuto a trascrivere nel ricorso iltesto della sentenza o del provvedimento giudiziale che si assume passatoin giudicato (Cass., sez.

L., 10 maggio 2021, n° 12347, con menzione dialtri precedenti).Per contro, la Provincia, pure avendo riassunto in ricorso (pagine 9-12)alcuni passaggi, da lei ritenuti rilevanti, delle difese hinc et inde avanzatenel precedente giudizio conclusosi con la sentenza d’appello della Cortenapoletana n° 4350/13, ha totalmente omesso di trascrivere quest’ultimasentenza, che, infatti, è stata semplicemente menzionata a pagina 12 delricorso, con l’unica precisazione che essa non venne impugnata.Tale carenza rende il motivo inammissibile, per violazione dell’art. 366, n°6 cod. proc. civ.Esso, in ogni caso, sarebbe anche infondato.Infatti, procedendo all’esame diretto degli atti processuali del giudizioconclusosi con la sentenza d’appello n° 4350/13, passata in giudicato, sipuò notare che la Corte territoriale ebbe a rigettare la domanda dellaImmobiliare contro la Provincia negando valore di transazione all’atto 30ottobre 2008, con la conseguenza che la locatrice non aveva diritto diottenere il pagamento di euro 150 mila in base a quel titolo.Affrontando, poi, il secondo motivo di gravame, col quale la Provincia,denunciava comunque l’invalidità dell’accordo transattivo (ove fosse statoNumero registro generale 4008/2021Numero sezionale 4404/2025Numero di raccolta generale 8597/2026Data pubblicazione 07/04/2026ritenuto tale) per difetto di copertura finanziaria, la Corte lo ritenneassorbito dall’accoglimento del primo mezzo: assorbimento che,ovviamente, consiste (nella presente ipotesi) in un giudizio di irrilevanzadella questione (in ragione del rigetto del primo mezzo), sulla qualepertanto non può scendere alcun giudicato.È, così, evidente, da un lato, che il primo giudicato non sia affatto scesosulla questione della copertura finanziaria (in quanto questione assorbita),e che, dall’altro, il secondo ricorso monitorio sia fondato su una causapetendi diversa da quella azionata col primo (ossia sull’esistenza di unaDelibera della Provincia, la n° 44 del 27 novembre 2009, con cui sarebbestata riconosciuta la legittimità della pretesa risarcitoria).Quanto sopra esposto consente di ritenere assorbito quanto dedotto dallaricorrente nell’istanza 28 febbraio 2025 (“memoria/istanza ex art. 380-biscomma 2”) con cui chiede la decisione.7.- Col secondo mezzo la Provincia assume che la Corte territorialeabbia confuso la delibera di riconoscimento della legittimità del credito, exart. 194 del d.lgs. n° 267/2000, con la delibera di assestamento generaledi bilancio, ex art. 175 del predetto d.lgs., che, al contrario della prima,non farebbe sorgere alcun obbligo di spesa.8.- Il motivo è infondato.Preliminarmente il Collegio ritiene di dover precisare che il tema posto dalmotivo in esame è limitato alla questione se in una delibera di variazioneal bilancio di previsione, adottata ai sensi dell’art. 175 TUEL, l’Ente localepossa riconoscere “la legittimità dei debiti fuori bilancio” ex art. 194 TUEL.Così delimitato il perimetro dell’intervento richiesto a questa Corte, sipassa al merito del mezzo.La ricorrente deduce, in sostanza, che tra la delibera di variazione delbilancio, adottata ai sensi dell’art. 175 del TUEL, e quella diriconoscimento di debito, ex art. 194 TUEL ci sia una differenza – per cosìdire – ontologica e che, pertanto, la prima non possa recepire obbligazioniNumero registro generale 4008/2021Numero sezionale 4404/2025Numero di raccolta generale 8597/2026Data pubblicazione 07/04/2026fuori bilancio, riconoscibili, invece, solo attraverso la procedura previstadal citato art. 194.In realtà, questa differenza tra le due delibere non si rinviene nel dettatolegislativo.Anzitutto, è bene precisare che, anche prima della modifica dell’art. 151,quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 (TUEL),secondo il quale il rendiconto finanziario degli Enti locali “ha naturaautorizzatoria”, tale natura veniva pacificamente riconosciuta al bilanciodegli Enti territoriali.Medesima previsione si ritrova nel d.lgs. 23 giugno 2011 n° 118 (art. 3,primo comma, che richiama l’allegato 4/1, paragrafo 9.5), anch’essoinapplicabile ratione temporis, ma pur sempre espressivo di un principioda sempre pacificamente predicato.Tanto premesso, l’art. 175 del TUEL – intitolato, nel testo in vigore dal 13ottobre 2000 all’11 settembre 2014, quindi applicabile ratione temporis,“Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione” –prevedeva che “[i]l bilancio di previsione può subire variazioni nel corsodell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, chenella parte seconda, relativa alle spese” e che tali variazioni erano “dicompetenza dell'organo consiliare” (salva la facoltà dell’organo esecutivodi adottarle in via d’urgenza, con successiva ratifica dell’organo consiliareentro i sessanta giorni a seguire e comunque entro il 31 dicembredell’anno in corso).Diversa era, ed è, l’ipotesi disciplinata dall’art. 194 del TUEL, con la qualel’Ente locale provvede alla modificazione dei capitoli di spesa quandol’obbligazione deriva da sentenze esecutive, da disavanzi di Consorzi,aziende speciali ed istituzioni, da ricapitalizzazioni di società di serviziopubblico locale, da espropriazioni o occupazioni per pubblica utilità e daacquisizioni di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dai primitre commi dell'articolo 191.Numero registro generale 4008/2021Numero sezionale 4404/2025Numero di raccolta generale 8597/2026Data pubblicazione 07/04/2026Ora, è notorio (il fenomeno è stato segnalato dalla più attenta dottrinacontabile) che gli Enti locali meno diligenti e rispettosi delle regole dibilancio ricorrevano alla delibera di variazione ex art. 175 onde inserire inesso debiti che avrebbero dovuto, per contro, trovare un ingressocontabile solo nei casi e con le forme previste dall’art. 194.Da tale dottrina era (ed è) in particolare censurata la prassi di inserire nelbilancio, con la delibera di variazione adottata secondo l’art. 175 TUEL,obbligazioni derivanti da “acquisizione di beni e servizi, in violazione degliobblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191” (art. 194, primocomma, lettera e), onde evitare di dar conto della “utilità ed arricchimentoper l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi dicompetenza” (art. 194, primo comma, lettera e], ultima parte): requisiti,questi ultimi, che l’Ente locale avrebbe dovuto, nella delibera ex art. 194,“accertare” e “dimostrare”.Da quanto sopra esposto, è dunque, evidente – in primo luogo – chel’iscrizione di un debito in bilancio ai sensi dell’art. 175 o dell’art. 194 TUELè riconducibile prima di tutto ad una scelta discrezionale dell’Ente locale e,in particolare, del suo organo consiliare o esecutivo.Secondariamente, una scelta errata può portare a responsabilità contabile,ma non può determinare la nullità o l’inefficacia dell’iscrizione adottata enemmeno, come ritiene invece la ricorrente, precludere la spesa (ricorsopagina 22).In conclusione, premesso che non è stata fatta alcuna questione in causasulla legittimità della scelta amministrativa di procedere con la formaprevista dall’art. 175 TUEL (questione per la quale, peraltro e a tuttoconcedere, non sarebbe stato competente il giudice ordinario), la tesisostenuta nel motivo in esame (secondo la quale l’inserimento del debitonella variazione al bilancio non consentirebbe la spesa) non appareconforme al dettato normativo.Numero registro generale 4008/2021Numero sezionale 4404/2025Numero di raccolta generale 8597/2026Data pubblicazione 07/04/2026In definitiva, la conclusione cui è giunta la Corte – secondo la quale conl’iscrizione in bilancio l’Ente avrebbe “legittimamente riconosciutol’impegno di spesa assunto dal proprio funzionario” – appare corretta,costituendo essa una autorizzazione alla spesa stessa, in ragione dellamenzionata natura autorizzatoria del bilancio di previsione.9.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusionedelle spese di lite in favore della resistente, per la cui liquidazione – fattain base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022,ed al valore della lite (euro 150 mila) – si rimanda al dispositivo chesegue.Segue anche la sua condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod.proc. civ. in misura pari alle spese liquidate e la condanna al pagamento dieuro 2.500,00 in favore della Cassa per le ammende.Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13,comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dellaricorrente, ove dovuto.

P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente arifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro7.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuti.Condanna la ricorrente a pagare alla resistente la somma equitativamentedeterminata di euro 7.800,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,nonché la somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa per le ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ovedovuto.Numero registro generale 4008/2021Numero sezionale 4404/2025Numero di raccolta generale 8597/2026Data pubblicazione 07/04/2026Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025, nella camera di consigliodella prima sezione civile.Il presidenteMarco Marulli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentantepro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Avellino, allaPiazza Libertà, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), autorizzata astare in giudizio, con determinazione dirigenziale n. 1929 del 12/10/2020,rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, giustaprocura ad litem in calce al ricorso, entrambi sottoscritti digitalmentedall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 67R30 E487W) e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 66M15 A509O), in uno agli stessielettivamente domiciliati in Avellino alla [OSCURATO:PERSONA].Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: [OSCURATO:TELEFONO]; con domicilio digitale di cui al seguente indirizzo di PostaElettronica Certificata: avvoscarmercolino @ pec.it; avv.gen-naro.galietta@ pec.it.RicorrentecontroImmobiliare sun s.r.l., in persona dell’Amministratore, ing. UgoSorrentino, con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (Av), alla [OSCURATO:PERSONA](p.i.: 01901450641), rappr.ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.:Numero registro generale 4008/2021Numero sezionale 4404/2025Numero di raccolta generale 8597/2026Data pubblicazione 07/04/2026MNN NTN 61A02 D998J; a.mannetta @ pec.giuffre.it), ed elett.te dom.tain Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], Via dei Gracchi n. 137,giusta delega speciale in calce al controricorso.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 2785 depositata il28 luglio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con decreto ingiuntivo n° 1750/09 il tribunale di Avellino, su ricorsodella locatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ingiungeva alla conduttrice [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 150 mila per danni arrecati all’immobilelocato, già rilasciato dalla conduttrice al termine della locazione.Nel ricorso monitorio la Immobiliare allegava che il credito era fondatosull’atto transattivo del 30 ottobre 2008 stipulato con la Provincia.Proposta opposizione, il tribunale di quella città revocava il decreto econdannava la conduttrice a pagare alla Immobiliare euro 150 mila.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello e, nel contraddittorio con la controparte, laCorte d’appello di Napoli con sentenza n° 4350/13 riformava la primadecisione, rigettando in toto la domanda dell’[OSCURATO:PERSONA].Osservava la Corte, in ordine al primo motivo di appello, che il documentoposto a base del ricorso monitorio, contrariamente a quanto ritenuto dalprimo giudice, non consisteva in un accordo transattivo, ma piuttosto inuna mera dichiarazione del legale rappresentante della Immobiliare suns.r.l. con cui quest’ultimo si dichiarava soddisfatto della indennitàriconosciuta nella misura di euro 150 mila.Il secondo motivo di gravame, col quale la Provincia denunciava la nullitàdell’accordo col locatore per mancanza di copertura finanziaria, eraassorbito.Questa sentenza non veniva impugnata e passava quindi in giudicato.Numero registro generale 4008/2021Numero sezionale 4404/2025Numero di raccolta generale 8597/2026Data pubblicazione 07/04/20262.- Con un ulteriore decreto monitorio, n° 1644/14, sempre su ricorsodella locatrice presentato presso il tribunale di Avellino, la Provincia venivacondannata a pagare alla ricorrente euro 150 mila a titolo di risarcimentodei danni arrecati all’immobile nel corso della locazione.Assumeva la ricorrente che il predetto importo trovava riconoscimentonell’atto transattivo del 30 ottobre 2008 e che esso andava erogato inconsiderazione della approvazione del bilancio 2009 dell’Ente locale,intervenuta con delibera del 27 novembre 2009.L’intimata proponeva opposizione, eccependo in via preliminare l’esistenzadel giudicato derivante dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli n°4350/13 e contestando nel merito la domanda.Il tribunale qualificava la domanda come azione di ingiustificatoarricchimento ex art. 2041 cod. civ. e, ritenendola infondata, accoglieval’opposizione della conduttrice.Proposto appello dalla Sun, la Corte napoletana con la sentenza indicata inintestazione, e qui gravata, lo accoglieva.3.- Per quello che qui ancora rileva, la Corte osservava che la domandacontenuta nel secondo ricorso monitorio era diversa; che, infatti, nelprocedimento conclusosi con la precedente sentenza d’appello n°4350/2013 la pretesa creditoria veniva azionata sulla base di un ritenutoaccordo transattivo concluso con l’Ente, mentre nel procedimento in corsola società ricorrente deduceva un’intervenuta ricognizione di debito daparte dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., relativa a unobbligo di spesa dalla stessa assunto con apposita deliberazioneconsiliare; che, dunque, l’eccezione di giudicato era infondata.Quanto al merito, la Corte osservava che nel caso in esame la Provinciaaveva provveduto al «riconoscimento del debito “fuori bilancio” con l’attodeliberativo del 27 novembre 2009» invocato dall’appellante principale,provvisorio ai sensi dell’art. 175, ottavo comma, del d.lgs. 267/2000 e conNumero registro generale 4008/2021Numero sezionale 4404/2025Numero di raccolta generale 8597/2026Data pubblicazione 07/04/2026cui, come rilevato dalla stessa Amministrazione, si garantiva la chiusuradell’esercizio corrente in pareggio.Tale deliberazione veniva peraltro dichiarata con voto unanimeimmediatamente eseguibile per la ritenuta urgenza della sua attuazione aisensi dell’art. 134, comma 4, TUEL.Ne derivava che, con l’iscrizione in bilancio della voce di spesa relativa allarichiesta indennità di locazione, sia pur a titolo di variazione del bilancioprovvisorio già adottato, l’Ente avesse legittimamente riconosciutol’impegno di spesa assunto dal proprio funzionario, in quella sedefinanziaria.4.- Ricorre per cassazione la Provincia di Avellino in base a due mezzi,illustrati da memoria.Resiste la locatrice con controricorso illustrato da memoria, concludendoper la reiezione dell’impugnazione.Il 16 gennaio 2025 il Consigliere delegato dal Presidente della primasezione formulava una sintetica proposta di definizione del giudizio, ex art.380-bis cod. proc. civ., ma la ricorrente ha insistito per la decisione.La causa è stata quindi assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo la ricorrente lamenta la reiezione dell’eccezione digiudicato derivante dalla pregressa sentenza d’appello n° 4350/13.Secondo la ricorrente, la pregressa vicenda processuale ove si era formatoil giudicato (sentenza n° 4350/2013 della Corte di Appello di Napoli),aveva ad oggetto la medesima pretesa di pagamento della società oppostanei confronti dell’Ente opponente.Detta pretesa creditoria era stata azionata in base all’atto prot. 97229 del30 ottobre 2008 (assunto quale atto transattivo poi dichiarato inefficace enon vincolante), nonché in base alla deliberazione del Consiglio ProvincialeNumero registro generale 4008/2021Numero sezionale 4404/2025Numero di raccolta generale 8597/2026Data pubblicazione 07/04/2026di approvazione di Bilancio di Previsione n° 44 del 27 novembre 2009 exart. 175 d.lgs. n° 267/2000.Gli stessi atti sarebbero stati posti a fondamento della medesima pretesacreditoria anche nel secondo ricorso monitorio, che ha dato luogo alpresente giudizio.6.- Come già anticipato nella proposta di definizione del giudizio, il motivoè inammissibile e comunque infondato.Infatti, la denuncia di violazione del giudicato richiede che vengano assoltigli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n° 6 e 369n° 4 cod. proc. civ., per cui il ricorrente è tenuto a trascrivere nel ricorso iltesto della sentenza o del provvedimento giudiziale che si assume passatoin giudicato (Cass., sez. L., 10 maggio 2021, n° 12347, con menzione dialtri precedenti).Per contro, la Provincia, pure avendo riassunto in ricorso (pagine 9-12)alcuni passaggi, da lei ritenuti rilevanti, delle difese hinc et inde avanzatenel precedente giudizio conclusosi con la sentenza d’appello della Cortenapoletana n° 4350/13, ha totalmente omesso di trascrivere quest’ultimasentenza, che, infatti, è stata semplicemente menzionata a pagina 12 delricorso, con l’unica precisazione che essa non venne impugnata.Tale carenza rende il motivo inammissibile, per violazione dell’art. 366, n°6 cod. proc. civ.Esso, in ogni caso, sarebbe anche infondato.Infatti, procedendo all’esame diretto degli atti processuali del giudizioconclusosi con la sentenza d’appello n° 4350/13, passata in giudicato, sipuò notare che la Corte territoriale ebbe a rigettare la domanda dellaImmobiliare contro la Provincia negando valore di transazione all’atto 30ottobre 2008, con la conseguenza che la locatrice non aveva diritto diottenere il pagamento di euro 150 mila in base a quel titolo.Affrontando, poi, il secondo motivo di gravame, col quale la Provincia,denunciava comunque l’invalidità dell’accordo transattivo (ove fosse statoNumero registro generale 4008/2021Numero sezionale 4404/2025Numero di raccolta generale 8597/2026Data pubblicazione 07/04/2026ritenuto tale) per difetto di copertura finanziaria, la Corte lo ritenneassorbito dall’accoglimento del primo mezzo: assorbimento che,ovviamente, consiste (nella presente ipotesi) in un giudizio di irrilevanzadella questione (in ragione del rigetto del primo mezzo), sulla qualepertanto non può scendere alcun giudicato.È, così, evidente, da un lato, che il primo giudicato non sia affatto scesosulla questione della copertura finanziaria (in quanto questione assorbita),e che, dall’altro, il secondo ricorso monitorio sia fondato su una causapetendi diversa da quella azionata col primo (ossia sull’esistenza di unaDelibera della Provincia, la n° 44 del 27 novembre 2009, con cui sarebbestata riconosciuta la legittimità della pretesa risarcitoria).Quanto sopra esposto consente di ritenere assorbito quanto dedotto dallaricorrente nell’istanza 28 febbraio 2025 (“memoria/istanza ex art. 380-biscomma 2”) con cui chiede la decisione.7.- Col secondo mezzo la Provincia assume che la Corte territorialeabbia confuso la delibera di riconoscimento della legittimità del credito, exart. 194 del d.lgs. n° 267/2000, con la delibera di assestamento generaledi bilancio, ex art. 175 del predetto d.lgs., che, al contrario della prima,non farebbe sorgere alcun obbligo di spesa.8.- Il motivo è infondato.Preliminarmente il Collegio ritiene di dover precisare che il tema posto dalmotivo in esame è limitato alla questione se in una delibera di variazioneal bilancio di previsione, adottata ai sensi dell’art. 175 TUEL, l’Ente localepossa riconoscere “la legittimità dei debiti fuori bilancio” ex art. 194 TUEL.Così delimitato il perimetro dell’intervento richiesto a questa Corte, sipassa al merito del mezzo.La ricorrente deduce, in sostanza, che tra la delibera di variazione delbilancio, adottata ai sensi dell’art. 175 del TUEL, e quella diriconoscimento di debito, ex art. 194 TUEL ci sia una differenza – per cosìdire – ontologica e che, pertanto, la prima non possa recepire obbligazioniNumero registro generale 4008/2021Numero sezionale 4404/2025Numero di raccolta generale 8597/2026Data pubblicazione 07/04/2026fuori bilancio, riconoscibili, invece, solo attraverso la procedura previstadal citato art. 194.In realtà, questa differenza tra le due delibere non si rinviene nel dettatolegislativo.Anzitutto, è bene precisare che, anche prima della modifica dell’art. 151,quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 (TUEL),secondo il quale il rendiconto finanziario degli Enti locali “ha naturaautorizzatoria”, tale natura veniva pacificamente riconosciuta al bilanciodegli Enti territoriali.Medesima previsione si ritrova nel d.lgs. 23 giugno 2011 n° 118 (art. 3,primo comma, che richiama l’allegato 4/1, paragrafo 9.5), anch’essoinapplicabile ratione temporis, ma pur sempre espressivo di un principioda sempre pacificamente predicato.Tanto premesso, l’art. 175 del TUEL – intitolato, nel testo in vigore dal 13ottobre 2000 all’11 settembre 2014, quindi applicabile ratione temporis,“Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione” –prevedeva che “[i]l bilancio di previsione può subire variazioni nel corsodell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, chenella parte seconda, relativa alle spese” e che tali variazioni erano “dicompetenza dell'organo consiliare” (salva la facoltà dell’organo esecutivodi adottarle in via d’urgenza, con successiva ratifica dell’organo consiliareentro i sessanta giorni a seguire e comunque entro il 31 dicembredell’anno in corso).Diversa era, ed è, l’ipotesi disciplinata dall’art. 194 del TUEL, con la qualel’Ente locale provvede alla modificazione dei capitoli di spesa quandol’obbligazione deriva da sentenze esecutive, da disavanzi di Consorzi,aziende speciali ed istituzioni, da ricapitalizzazioni di società di serviziopubblico locale, da espropriazioni o occupazioni per pubblica utilità e daacquisizioni di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dai primitre commi dell'articolo 191.Numero registro generale 4008/2021Numero sezionale 4404/2025Numero di raccolta generale 8597/2026Data pubblicazione 07/04/2026Ora, è notorio (il fenomeno è stato segnalato dalla più attenta dottrinacontabile) che gli Enti locali meno diligenti e rispettosi delle regole dibilancio ricorrevano alla delibera di variazione ex art. 175 onde inserire inesso debiti che avrebbero dovuto, per contro, trovare un ingressocontabile solo nei casi e con le forme previste dall’art. 194.Da tale dottrina era (ed è) in particolare censurata la prassi di inserire nelbilancio, con la delibera di variazione adottata secondo l’art. 175 TUEL,obbligazioni derivanti da “acquisizione di beni e servizi, in violazione degliobblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191” (art. 194, primocomma, lettera e), onde evitare di dar conto della “utilità ed arricchimentoper l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi dicompetenza” (art. 194, primo comma, lettera e], ultima parte): requisiti,questi ultimi, che l’Ente locale avrebbe dovuto, nella delibera ex art. 194,“accertare” e “dimostrare”.Da quanto sopra esposto, è dunque, evidente – in primo luogo – chel’iscrizione di un debito in bilancio ai sensi dell’art. 175 o dell’art. 194 TUELè riconducibile prima di tutto ad una scelta discrezionale dell’Ente locale e,in particolare, del suo organo consiliare o esecutivo.Secondariamente, una scelta errata può portare a responsabilità contabile,ma non può determinare la nullità o l’inefficacia dell’iscrizione adottata enemmeno, come ritiene invece la ricorrente, precludere la spesa (ricorsopagina 22).In conclusione, premesso che non è stata fatta alcuna questione in causasulla legittimità della scelta amministrativa di procedere con la formaprevista dall’art. 175 TUEL (questione per la quale, peraltro e a tuttoconcedere, non sarebbe stato competente il giudice ordinario), la tesisostenuta nel motivo in esame (secondo la quale l’inserimento del debitonella variazione al bilancio non consentirebbe la spesa) non appareconforme al dettato normativo.Numero registro generale 4008/2021Numero sezionale 4404/2025Numero di raccolta generale 8597/2026Data pubblicazione 07/04/2026In definitiva, la conclusione cui è giunta la Corte – secondo la quale conl’iscrizione in bilancio l’Ente avrebbe “legittimamente riconosciutol’impegno di spesa assunto dal proprio funzionario” – appare corretta,costituendo essa una autorizzazione alla spesa stessa, in ragione dellamenzionata natura autorizzatoria del bilancio di previsione.9.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusionedelle spese di lite in favore della resistente, per la cui liquidazione – fattain base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022,ed al valore della lite (euro 150 mila) – si rimanda al dispositivo chesegue.Segue anche la sua condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod.proc. civ. in misura pari alle spese liquidate e la condanna al pagamento dieuro 2.500,00 in favore della Cassa per le ammende.Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13,comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dellaricorrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente arifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro7.800,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuti.Condanna la ricorrente a pagare alla resistente la somma equitativamentedeterminata di euro 7.800,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,nonché la somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa per le ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ovedovuto.Numero registro generale 4008/2021Numero sezionale 4404/2025Numero di raccolta generale 8597/2026Data pubblicazione 07/04/2026Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025, nella camera di consigliodella prima sezione civile.Il presidenteMarco Marulli
Sentenza Cassazione n. 08597/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris