CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 10802/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo, inerente la quantificazione della pena e il diniego delle generiche è generico e non si confronta con le puntuali argomentazioni che descrivono la particolare gravità dei fatti, ritenuta incompatibili con il riconoscimento delle attenuanti, non essendo ravvisabili aspetti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; ritenuto che il secondo motivo, relativo al riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello - sia pur con motivazione sintetica - dato atto delle ragioni per cui il nuovo reato è stato ritenuto dimostrativo di un'accresciuta capacità a delinquere; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente