CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 02578/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 7812del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione(P.IVA 01640360663), corrente in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 143, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, Arch. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Pescara - tele[OSCURATO:TELEFONO] PEC: avvalessandrarulli @ puntopec.it. [OSCURATO:PERSONA] (P.IVA 01882670662), corrente in L’Aquila, alla S.S. 80, n. 25/B, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni degli atti processuali al seguente numero di tele[OSCURATO:TELEFONO] ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv.luigipatricelli @ pec.it ed elettivamente domiciliata, con il proprio procuratore e difensore, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21 in virtù di procura speciale in calce al ricorso. Ricorrente incidentale contro Azienda sanitaria locale n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila - già Azienda unità sanitaria locale n. 1 di Avezzano – Sulmona, (P.I. E COD. FISC. 01792410662), in persona del Direttore Generale prof. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in (67100) L’Aquila, via [OSCURATO:PERSONA]. Pile, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56L23 H501F) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 76R27 H501E) – unitamente al già costituito avv. [OSCURATO:PERSONA] - ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in (00187) Roma, via Po n. 10 giusta procura speciale per atto autenticato dal [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 12.6.2024 rep. 6.358 e allegata alla “comparsa di costituzione difensore” del 15 ottobre 2024 (per le notificazioni e comunicazioni di cancelleria si indica il fax n. 06.3225931 –PEC vincenzofortunato @ ordineavvocatiroma.org giorgiopallavicini @ ordineavvocatiroma.org). Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n° 1205 depositata il 15 settembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la ricorrente principale ed il ricorrente incidentale (così dovendosi qualificare il ricorso della Presidio ospedaliero [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi; che non risulta che la controparte, Azienda sanitaria locale n° 1 Avezzano –Sulmona – L’Aquila, abbia accettato le rinunce; Considerato che: deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, ma le rinuncianti devono essere condannate alla rifusione delle spese, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; che la pronuncia sulle spese deve comprendere anche quelle della fase cautelare svoltasi davanti alla Corte d’appello, ai sensi dell’art.373 cod. proc. civ. (Cass., sez. III, 15 novembre 2024, n° 29567); che le spese predette vanno liquidate in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 623,9 mila); che, per contro, il contributo unificato non va raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012. p.q.m. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna in solido la ricorrente principale ed il ricorrente incidentale a rifondere all’Azienda sanitaria locale n° 1 Avezzano – Sulmona –L’Aquila le spese di lite, che liquida in euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al c.p. ed all’iva, se dovuta, quanto al giudizio cautelare, ed in euro 12.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al c.p. ed all’iva, se dovuta, quanto al presente giudizio di legittimità. Dà atto che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato. Così deci