CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19100/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. - ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Milano, viale Scarampo 15, in personadel Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza dei poteri conferiticon scrittura privata autenticata da [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2024, Rep. 29336, raccolta 13060,rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76S24 F912G - pec:[OSCURATO:EMAIL]) con studio in [OSCURATO:PERSONA](SA) alla Piazza G. Amendola n. 12.RicorrentecontroIstituto di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, consede in [OSCURATO:PERSONA], 44 -80010 Quarto (NA), ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA];PEC [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) pressoi cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12.Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 10393/2025Numero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 19100/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n° 4314 depo-sitata il 28 ottobre 2024.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 6.844,65) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modifi-cato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per lafase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 10 giugno 2026Il consigliere delegatoNumero registro generale 10393/2025Numero sezionale 347/2026Numero di raccolta generale 19100/2026Data pubblicazione 11/06/2026Luciano Varotti