CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 ottobre 2017
Cassazione n. 25349/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di SORVEGLIANZA diSASSARI;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsiinammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza diSassari ha dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione in via provvisoria allamisura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter legge 26 luglio1975 n. 354, presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto in espiazione della pena dianni diciassette e mesi otto di reclusione, inflittagli dalla Corte di appello diReggio Calabria con sentenza del 02/10/2017, passata in giudicato il23/10/2018, per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso enumerosi reati satellite, in parte aggravati ex art. 416-bis cod. pen., con finepena fissato al 28/04/2027. Il condannato aveva addotto di essere in avanzatostato di età, nonché di trovarsi in precario stato di salute e di aver sempreosservato una corretta condotta inframuraria; la decisione di inammissibilitàdell’invocata misura alternativa è stata assunta, invece, in forza della presenza asuo carico di una condanna per reati ostativi ex art. 4-bis Ord. pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, a mezzo del quale denunciacumulativamente violazioni dell’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc.pen., in relazione all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen., con riferimento agli artt.1-bis legge 354 del 1975, 666 e 678 cod. proc. pen. La pena inerente al reatoostativo ex art. 416-bis cod. pen., pari ad anni quindici, è stata interamenteespiata a far data dal 14/05/2025, atteso che il richiedente si trovaininterrottamente detenuto sin dal 12/11/2012.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Pur volendosi condividere il principio della scindibilità del cumulo delle peneconcorrenti, individuandosi, pertanto, quale sanzione complessivamentecomminata, per i soli reati cd. ostativi sopra menzionati, quella di anni quindici emesi sei di reclusione, non risulta possibile affermare che il condannato l’abbiainteramente espiata alla data indicata dal difensore. Le fattispecie cd. ostative, inmancanza di atti da cui possa desumersi il contrario, saranno invece interamenteespiati solo nel maggio 2028.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.2. Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato alla pena di diciassette anni e otto mesi di reclusione per il reato diassociazione di stampo mafioso e altro; a fronte di una richiesta volta a ottenerela detenzione ex art. 47-ter Ord. pen., motivata dall’essere egli ultrasettantenne,ha ricevuto un provvedimento di diniego, scaturito della presenza, a suo carico,di una condanna in espiazione per reato ostativo.2.1. Il principio di diritto da applicare, in materia, è quello delloscorporo del cumulo [può richiamarsi, sul punto, la regola ermeneutica fissata,fra tante, da Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982 –01, a mente della quale: ‹‹In presenza di un provvedimento di unificazione dipene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell'esecuzionequando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda diconcessione di un beneficio penitenziario (nel caso di specie, l'affidamento inprova al servizio sociale e la detenzione domiciliare), che trovi ostacolo nellapresenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencatinell'art. 4-bis Ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di penarelativa ai delitti ostativi››].2.2. In disparte il principio al quale fare riferimento, coglie però nelsegno l’osservazione formulata dal Procuratore generale in sede di requisitoria,circa la mancanza di autosufficienza del ricorso; principio che trova applicazioneanche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.,introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 e che si traducenell'onere di puntuale indicazione - ad opera del ricorrente - degli atti che siassumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, che è poimaterialmente riservata alla cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato ( Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021,Cossu, Rv. 280419 – 01).In particolare, nel caso di specie non risultano allegati elementi atti adocumentare l’entità della condanna inflitta per i vari reati, divenendo cosìimpossibile operare una differenziazione, fra la sanzione inerente al reatoostativo e quella relativa ad altri reati. Né vi è documentazione afferenteall’individuazione del dies a quo dell’esecuzione, da prendere eventualmente abase di calcolo al fine di verificare l’asserita espiazione del reato ostativo.2.3. Non vi è chi non rilevi, inoltre, come dall’ordinanza impugnatapossa evincersi che la condanna in espiazione – oltre che per il reato diassociazione mafiosa – sia stata inflitta anche per reati satellite chepresentavano comunque l’aggravante mafiosa, quindi parimenti ostativi. Ciòrende viepiù impossibile comprendere – in assenza di una completa allegazionedi idonei elementi - quale sia la porzione di pena sulla quale operare lo scorporo,operazione che logicamente postula la presenza di reati in espiazione di naturaanche non ostativa (sul punto, si può richiamare il principio di diritto indicato daSez. 1, n. 38452 del 01/07/2024, Bifulco, Rv. 287081 – 01, che ha così deciso:‹‹Qualora il provvedimento di unificazione di pene concorrenti comprendaesclusivamente condanne per reati ostativi alla concessione dei beneficipenitenziari, non ricorrono i presupposti per derogare alla regola di cui all'art. 76cod. pen. dell'unitarietà delle pene cumulate e del conseguente rapportoesecutivo, poiché lo scioglimento del cumulo sarebbe privo di una base logica egiuridica, non essendo possibile individuare alcun criterio obiettivo e ragionevoledi imputazione all'uno o all'altro titolo della pena già espiata››).3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare ineuro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementiper ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa diinammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n.186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]