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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 02831/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27464/21 Zheng [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla denegata applicazione delle attenuanti generiche; che la Corte ha congruamente motivato, condividendo le argomentazioni espresse nella sentenza di primo grado, quanto alla mancanza di elementi positivi idonei a supportare la concessione delle attenuanti generiche; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27464/21 Zheng [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla denegata applicazione delle attenuanti generiche; che la Corte ha congruamente motivato, condividendo le argomentazioni espresse nella sentenza di primo grado, quanto alla mancanza di elementi positivi idonei a supportare la concessione delle attenuanti generiche; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02831/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris