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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40105/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

I. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli art. 110, 624, 625 nn. 1,2, 5 e 7, per furto pluriaggravato di una autovettura in concorso con altri.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza, avendo rilasciato mera delega al deposito dell'atto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio ha eletto domicilio.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato.

Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma I, e 613, comma I, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

4. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] I. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli art. 110, 624, 625 nn. 1,2, 5 e 7, per furto pluriaggravato di una autovettura in concorso con altri. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza, avendo rilasciato mera delega al deposito dell'atto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio ha eletto domicilio. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma I, e 613, comma I, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 4. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.). 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre
Sentenza Cassazione n. 40105/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris