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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 47162/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRIESTEidpitcravy-i-so Oe- parti L/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 6/10/2020, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Udine in data 17/8/2020.

2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Cioffi ha proposto personalmente reclamo, pervenuto in data 13/10/2020 nella Cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Trieste, il cui Presidente lo ha correttamente qualificato come ricorso per cassazione, trasmettendolo alla Cancelleria della Suprema Corte, ove esso è stato ritualmente iscritto.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che [OSCURATO:PERSONA], al di là del nomen iuris attribuito alla sua richiesta, ha chiaramente inteso impugnare il provvedimento di rigetto del reclamo, contestando la decisione del Magistrato di sorveglianza; doglianza, questa, che avrebbe potuto essere proposta soltanto con iI mezzo del ricorso per cassazione; di tal che la riqualificazione operata dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste deve ritenersi corretta e ribadita in questa sede.

3.1. Orbene, sia la notifica dell'ordinanza impugnata, sia il ricorso, sono successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. n [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rréA4,~ !DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEidpitcravy-i-so Oe- parti L/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 6/10/2020, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Udine in data 17/8/2020. 2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Cioffi ha proposto personalmente reclamo, pervenuto in data 13/10/2020 nella Cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Trieste, il cui Presidente lo ha correttamente qualificato come ricorso per cassazione, trasmettendolo alla Cancelleria della Suprema Corte, ove esso è stato ritualmente iscritto. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che [OSCURATO:PERSONA], al di là del nomen iuris attribuito alla sua richiesta, ha chiaramente inteso impugnare il provvedimento di rigetto del reclamo, contestando la decisione del Magistrato di sorveglianza; doglianza, questa, che avrebbe potuto essere proposta soltanto con iI mezzo del ricorso per cassazione; di tal che la riqualificazione operata dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Trieste deve ritenersi corretta e ribadita in questa sede. 3.1. Orbene, sia la notifica dell'ordinanza impugnata, sia il ricorso, sono successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. n [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rréA4,~ !DEPOSITAT
Sentenza Cassazione n. 47162/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris