CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 26436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14582/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C S . N . C . , domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]' PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di VENEZI A n. 140/2020depositata il 21/01/2020 . R.g. n. 14582 del 2020 Ad.27/02/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 27/02/2023 , dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio nelle fasi di merito, e per quanto ancora rileva in questa sede,venne proposto dinanzi all’allora Tribunale di Bassano del Grappa dalla società in nome collettivo [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. (d’ora in seguito [OSCURATO:SOCIETA].) per ottenere il risarcimento dei dann i a causa di un asserito inadempimento contrattuale da parte del geometra [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla progettazione e direzione dei lavori di una villetta bifamiliare da edificare su terreno, insistente in parte in zona agricola e in parte in zona di espansione residenziale (al mappali 1122, 1123 e 1133) del Comune di Conco (Vicenza) acquistato dalla stessa società [OSCURATO:SOCIETA] nel giugno dell’anno 2001 in comproprietà con [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA]. I lavori subirono dei ritardi e vennero riscontrate, secondo la [OSCURATO:SOCIETA]., delle difformità rispetto al progetto presentato. [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. chiese ed ottenne l’espletamento di un accertamento tecnico di ufficio. La causa di merito venne, quindi, istruita mediante consulenza tecnica di ufficio e prova testimoniale. Il Tribunale di Vicenza, divenuto competente a seguito della soppressione dell’ufficio giudiziario di Bassano del Grappa, accolse la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]. e condann ò il geometra [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento de i dann i in misura di trentasettemila euro, oltre quattrocento euro per ogni mese di mancata fruizione dell’immobile da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. Il geometra [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia e questa, con sentenza n. 140 del 21/01/2020, ha accolto l’appello e ha rigettato la domanda di risarcimento danni R.g. n. 14582 del 2020 Ad.27/02/2023 CC; estensore: C. Valle con condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio di merito. Avverso la sentenza della C orte d ’ A ppello di Venezia p ropone ricorso per cassazione la societàPioves e , affidandosi a nove motivi. Resiste PaoloSalvò con controricorso. Pr l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] La ricorrente censura come segue la sentenza della Corte territoriale. I motivi primo e secondo riguardano lo sconfinamento del fabbricato realizzato, su progetto e direzione dei lavori del geometra paolo salvò, in zona agricola . Il primo motivo segnatamente pone censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 c od . p roc . civ. con riferimento agli artt. 1218, 1176, 2° comma c od . c iv ., per aver la Corte d ’ A ppello di Venezia scriminato la condotta del geometra Salvò in base all’affidamento da questi riposto nell’approvazione del progetto rilasciata dal Comune; afferma l a ricorrente che lo stato psicologico del geometra era irrilevante in materia di inadempimento contrattuale. Il secondo mezzo pone censura di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5 cod. p roc . c iv . – per omesso esame di al cuni fatti decisivi per il decidere, laddove la Corte avrebbeinopinatamente, con caren za di motivazione in merito, accolto le conclusioni del consulente tecnico di ufficio senza considerare quelle dell’ accertamento tecnico preventivo, ritualmente depositate in atti, secondo il quale alcune opere in contestazione non erano neppure staterealizzate. I motivi terzo e quarto del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. riguardano l’errore di progettazione, ascrivibile al geometra Salvò, dell’impianto fognario, specificamente il terzo mezzo pone censura R.g. n. 14582 del 2020 Ad.27/02/2023 CC; estensore: C. Valle di cui all’art. 360, 1° co mma , n. 5 c od . p roc . c iv . – ; lamenta la ricorrente la riscontrata carenza progettuale dell’operato del geometra Salvò , che aveva assunto la d up l i ce veste di diret tore dei lavori e di progettista, documentata dall’ accertamento tecnico preventivo. La Corte d’Appelloavrebbe es cluso la responsabilità del geometra Salvò accogliendo le conclusioni della consulenza tecnica di ufficiosenza considerare il duplice incarico conferito al g eometra . Il quarto mezzo pone vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. p roc . c iv . in relazione all’art. 112 c od . p roc . c iv . , per avere la Corte territoriale omesso la decisione sull’accertamento della responsabilità del g eometra, quale progettista, la cui prospettazione era stata, invece,accolta in primo grado. Il quinto motivo del ricorso deduce violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.p roc . c iv . , con riferimento alla collocazione della rampa per disabili, laddove la Corte d’Appello, nel criticare la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto l’errore di progettazione del g eometra Salvò , non a vrebbe rilevato l’andamento non rettilineo della linea di confine nord del terreno di proprietà della società, ove insisteva la rampa per i disabili e, pertanto, aveva ritenuto inevitabile il mancato rispetto del limite della distanza dei cinque m etri tra la rampa di discesa menzionata e il muro di contenimento dei confinanti e il parziale sconfinamento sulla altrui proprietà. Il sesto mezzo deduce violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. p roc . c iv . in relazione all’art. 112 c od . p roc . c iv ., per aver la Corte d’Appello omesso la pronuncia su una parte della domanda , nella parte relativa ai costi della sanatoria da presentare per lo sconfinamento dell’immobile in zona agricola. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare l’accertamento delle altre irregolarità rilevate nell’accertamento tecnico preventivo, R.g. n. 14582 del 2020 Ad.27/02/2023 CC; estensore: C. Valle affermando che esse non avevano dato luogo a ulteriori voci di danno. Il settimo e l’ottavo motivo riguardano l’inadempimento relativo al ritardato e mancato completamento delle opere e la condanna al risarcimento del danno. Il settimo mezzo specificamente pone censura di cui all’art. 360, 1° co mma , n. 5 c od . p roc . c iv ., per l’omesso esame delle prove orali e documentali che dimostravano l’abbandono del cantiere da parte del g eometra Salvò , il che configurava una interruzione volontaria del rapporto da parte del debitore nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,a cui era seguito il rifiuto ingiustificato di completare l’opera. L’ottavo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod. p roc . civ. con riferimento agli artt. 1218, 1453 cod. civ ., per l’omessa valutazione del comportamento del debitore che aveva posto in essere una condotta idonea non solo a ritardare l’adempimento ma che anzi aveva causato la definitiva ed intenzionale interruzione della prestazione lavorativa. Infine, il nono, e ultimo, mezzo deduce violazione e (o) falsa applicazione, art. 360, 1° co mma , n. 3 c od . p roc . c iv . con riferimento agli artt. 1218, 1123, 1226, 2697 cod. c iv ., nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto infondata la condanna del geometra Salvò al risarcimento del danno , da mancato godimento del bene, a causa de lla carenza di prova fornita dalla società con riferimento alla possibilità di reperire in zona persone intenzionale a locare il bene. Il ricorso è in primo luogo carente in punto di esposizione dei fatti rilevanti, compendiati in poco più di quattro facciate. La detta carenza, rilevante in relazione al disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. è , solo in parte , rimediata mediante l’esposizione dei fatti salienti relativi a ciascun motivo. R.g. n. 14582 del 2020 Ad.27/02/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo è inammissibile in quanto esso non consiste in una censura di diritto ma si limita a chiedere, del tutto impropriamente, una diversa valutazione di merito : la Corte d’Appello di Venezia ha escluso che alla condotta del geometra Salvò fosse riconducibile un danno risarcibile e in effetti detto danno non è stato allegato e dimostrato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] territoriale, lungi dall’affermare che lo stato soggettivo del geometra Salvò, circa l’esattezza dell’ubicazione dell’immobile era scriminante, ha ritenuto che comunque l’edificazione della villetta era stata effettuata nel rispetto della distanza minima di venticinque metri dalla strada e che, sul punto, le risultanze catastali non erano affidabili (in tema di residualità dei data catastali, in quanto il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, si vedaCass. n. 9096 del 24/08/1991 Rv. 473636 – 01 ). E’ , inoltre, corretta l’affermazione dei giudici d’appello dell’insussistenza di un esborso per procedere alla sanatoria edilizia, in quanto non solo l’esborso nel merito non risulta dimostratoda parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e per v er o non è neppure allegato che il Comune di Conco abbia contestato delle violazioni edilizie o urbanistiche, ma l’esborsoper conseguire la sanatoria non sarebbe neppure stato, a rigore, necessario, posto che la parte di fabbricato asseritamente sconfinante dalla porzione edificabile del lotto e comunque non in regola con le prescrizioni urbanistiche non era quella della [OSCURATO:SOCIETA]., bensì quella della moglie dello stesso geometra Salvò, [OSCURATO:PERSONA], in quanto che già nel novembre dell’anno 2011, come si apprende dal controricorso, vi era stata divisione del terreno e quindi, delle porzioni di fabbricato costruende. Il secondo motivo è inammissibile, sia in quanto censura erroneamente la sentenza impugnata mediante richiamo al parametro dell’omissione di fatto decisivo, ai sensi del n. 5 dell’art. R.g. n. 14582 del 2020 Ad.27/02/2023 CC; estensore: C. Valle 360 codice di rito, mentre in concretochiede che sia adottata quale criterio di decisione la relazione della fase pregiudiziale, ossia dell’accertamento tecnico preventivo, invece di quella adottata dalla Corte territoriale, della fase di merito, della consulenza tecnica d’ufficio e sia in quanto i fatti sono stati esaminati dalla Corte d’Appello che, con riferimento specifico alla circolare n. 2/88 del Ministero delle Finanze, ha ritenuto che non vi fosse stato sconfinamento alcuno se non dal punto di vista meramente catastale e che comunque detto sconfinamento non aveva comportato una diminuzione delle distanze del fabbricato dalla strada e in ogni caso non aveva determinato l’insorgenza di alcun concreto danno. Il motivo è infondato in quanto la Circolare n. 2/1988, già richiamata , non ha valenza cogente con riferimento alla esatta rilevazione dei confini dell’immobile, come pure esattamente affermato dalla Corte territoriale e tantomeno è criterio orientativo dell’opera dei soggetti privati, in quanto diretta a fornire indicazioni e direttive agli uffici pubblici dipendenti dal Ministero emanante, come costantemente affermato, in relazione alle circolari, dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U n . 1457 del 21/05/1973 Rv. 364186 - 01) : « Le circolari ministeriali spiegano effetti soltanto nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici della stessa amministrazione ed i loro funzionari, ma non possono costituire fonti di diritti a favore di terzi ne di obblighi a carico dell’amministrazione, ne possono avere alcun valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge». I motivi terzo e quattro, concernenti la realizzazione dell’impianto fognario pure sono infondati , in quanto l’opera era stata divisata, dal geometra Salvò, in piena conformità con il progetto approvato dal Comune di Conco e, la mancata realizzazione dell’originario progetto era dovuta, come affermato dalla Corte territoriale con proprio accertamento di fatto, alla R.g. n. 14582 del 2020 Ad.27/02/2023 CC; estensore: C. Valle scoperta, successivamente all’inizio dei lavori, di uno strato di roccia, che impediva l’interramento delle tubazioni. Detta successiva scoperta rendeva necessario un nuovo progetto di scarico, ma l’inconveniente tecnico non era imputabile all’operato professionale del geometra Salvò. Il quinto motivo,relativo alla asseritamente errata realizzazione della rampa di discesa per disabili, non evidenzia alcun concreto nocumento all’immobile e come già esattamente p r ospetta to dalla Corte d’Appello, i confinanti Garavello e Andreasi, nella cui proprietà la rampa avrebbe sconfinato, nulla avevano lamentato, cosicché la voce di danno a tal fine individuata dal Tribunale ineuro diecimila non era adeguatamente riscontrata non solo nel detto ammontare, ma nella stessa causa genetica, ossia essa era ed è, del tutto insussistente, o quantomeno indimostrata. Il sesto m ezz o concernente le asserite ulteriori difformità , ritenute sussistenti dal Tribunale e scriminate dalla Corte d’Appello, è privo di specificità e in ogni caso non si confronta adeguatamente con l’assenza di voci specifiche di danno, posto che il Tribunale aveva liquidato in totale euro trentasettemila per la pratica di sanatoria edilizia, il rifacimento della rampa d’accesso per disabili e la pratica edilizia del nuovo impianto fognario, rispettivamente per euro ventiquattromila sei e settanta centesimi, diecimila euro e tremila euro, in tal modo escludendo, almeno implicitamente, che vi fossero ulteriori danni.Il sesto motivo non ne individua di diversi e ulteriori e pertanto esso è del tutto carente di specificità ed è, pertanto, inammissibile. I motivi settimo, ottavo e nono, dei quali, conformemente all’esposizione fattane in ricorso, può essere effettuata una trattazione congiunta,sono infondati in quanto la Corte territoriale ha escluso che vi fosse stato alcun inadempimento al mandato professionale da parte del geometra Salvò e che quindi i ritardi nei R.g. n. 14582 del 2020 Ad.27/02/2023 CC; estensore: C. Valle lavori gli fossero imputabili, ritenendo che il suo allontanamento volontario dal cantiere dimostrasse la sua volontà, per fatti concludenti, di sciogliere il rapporto con la [OSCURATO:SOCIETA]. e che la detta società non aveva adeguatamente allegato la sussistenza del danno da mancata fruizione dell’immobile, potendo, inoltre, essa fare continuare i lavori autonomamente con un diversodirettore dei lavori, essendo in possesso dei mezzi tecnici a tal fine e quindi, in grado di diminuire il danno, ai sensi dell’art. 1227, 2° comma, cod. civ. L’affermazione relativa all’inosservanza da parte del geometra Salvò del termine per la consegna dei lavori è del tutto infondata, in quanto un termine contrattuale non risulta essere stato previsto (a dire il vero la [OSCURATO:SOCIETA]. non fa riferimento a alcun atto scritto di conferimento degli incarichi di progettista e direttore dei lavori al Salvò) e desumerlo dall’art. 15 del t.u. edil. non appare corretto, trattandosi di termine previsto a fini diversi e comunque prorogabile. I motivi di ricorso non spiegano adeguatamente per quale ragione le operazioni costruttive siano rimaste ferme nella sola parte di proprietà esclusiva della [OSCURATO:SOCIETA]. e, inoltre, fanno riferimento alla prospettazione del danno quale in re ipsa, oramai non più accreditabile alla stregua della giurisprudenza di questa Corte(Sez. U n. 33645 del 15/11/2022 Rv. 666193 - 01) e non risultando allegato dalla ricorrente la necessità di ricorrere a diverse soluzioni in luogo di quella costituita dall’immobile costruendo. Il ricorsoè, in conclusione , infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Le spese di lite di questa fase di legittimit à seguono la soccombenza della ricorrente e, valutata l’attività processuale in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. R.g. n. 14582 del 2020 Ad.27/02/2023 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l egge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteri ore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Riserva mo