CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 12405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2 Z% OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché, in parte, inedito; in parte, genericamente proposto e dedicato a contestare la recidiva ritenuta sussistente, avuto riguardo a plurimi reati (di concorso in furto aggravato e di utilizzo indebito di carte bancomat). Il difensore, che non aveva contestato la recidiva in sé nei motivi d'appello, ma solo la determinazione dell'aumento di pena stabilito per detta aggravante, si limita a citare la giurisprudenza in materia di recidiva: per entrambe le ragioni, dunque, il motivo proposto è inammissibile. 2. Considerato, altresì, che la recidiva è stata chiaramente elisa, nella sua valenza aggravante del trattamento sanzionatorio, dal giudizio di bilanciamento in equivalenza con le circostanze attenuanti generiche concesse dal giudice d'appello e che il richiamo alla motivazione della sentenza su cui si incentra un'ulteriore ragione di censura del ricorrente è frutto di un evidente refuso, poiché la sentenza impugnata ha inteso riferirsi, nel passaggio richiamato, con evidenza, all'aumento per la continuazione e non già a quello per la recidiva, escluso con chiarezza in precedenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] U t ---->et-°- DE !N CAN