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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 02665/2026

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nte ORDINANZA sul ricorso n. 9711/2025 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata su foglio separato al ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiaranodi voler ricevere le comunicazioni e le notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo Avvocato, in Roma, via dei Gracchi, n. 128. - Ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le 2RG n. 9711/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato -controricorrente- avverso il decreto del tribunale di Lodi n. 3673/2025, pubblicato il 24/3/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il tribunale di Lodi, con decreto n. 3673/2025, depositato il 24/3/2025, rigettava l’opposizione presentata avverso il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al passivo presentata dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva espletato l’incarico di advisor per la predisposizione del domanda, della piano e della proposta di concordato preventivo della società IGE, successivamente revocato per la sussistenza di atti in frode ex art. 173 l.f.

In particolare, il tribunale rilevava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’ammissione al passivo, in prededuzione, della somma di euro 228.384,00 e che il curatore, in sede di progetto di stato passivo, aveva eccepito l’inadempimento, in quanto il concordato preventivo era stato revocato per carenze ed irregolarità della documentazione prodotta dalla società.

Il tribunale indicava i profili di inadempimento del professionista:1) mancata valutazione in ordine alla ricevibilità o il ricevibilità della nota di credito di [OSCURATO:PERSONA]; 2) mancata valutazione in ordine ai pagamenti anomali effettuati in favoree della [OSCURATO:SOCIETA].; 3) mancata valutazione in relazione all’applicazione del consolidato fiscale e del gruppo Iva; 4) mancata segnalazione dell’incompletezza 3RG n. 9711/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio della situazione contabile al 30/11/2022 di IGE per la quantificazione del risultato economico conseguito alla medesima data; 5) mancata informativa al tribunale delle ingenti spese sostenute da IGE per la formazione industria

4.0. Interfaccia uomo macchina.

Chiariva il tribunale che il commercialista advisor doveva espletare la sua prestazione ai sensi dell’art.1176, secondo comma, c.c., dovendo esaminare e verificare «compiutamente e approfonditamente i dati comunicatigli dalla società, verificandone l’attendibilità anche alla luce degli accadimenti pre-concorsuali» e ciò al fine di «raggiungere l’obiettivo di una effettiva informazione dei creditori».

Con la conseguenza per cui «un’acquisizione asettica e acritica dei dati comunicati dalla società deve ritenersi ontologicamente espressione di inadempimento dell’advisor rispetto al dovere legale di attestazione della veridicità dei dati aziendali».

Il tribunale si soffermava, poi, sui singoli inadempimenti: dalle note di credito relative alla società Dask –che non aveva depositato i bilanci di esercizio dal2012, priva di PEC attiva, con oggetto sociale del tutto peculiare - erano emersi pagamenti anomali per importi elevati, effettuati poco prima della presentazione della domanda di concordato; era stato applicato il consolidato fiscale a partire dall’anno 2021, mentre l’opzione riguardava l’anno 2022; evidenti anomalie caratterizzavano il corso di formazione «interfaccia uomo macchina»; mancati rilievi in ordine alla irricevibilità della nota di credito per euro 337.857,94 emessa da [OSCURATO:PERSONA], dovendosi invece attendere la fruttuositào meno della procedura; incompletezza della situazione contabile al30/11/2022.

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria. 4RG n. 9711/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

3. Ha resistito con controricorso il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., depositando anche memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce «Capo A del Decreto (gli obblighi e la diligenza dell’attestatore.

Nullità del decreto.

Violazione dell’art. 161, comma 3, l.f., in relazione all’ art.1176 c.c.)»; «Impugnazione ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. (nullità del provvedimento per omessa motivazione); n. 3 (per violazione dell’art.161, comma 3, l.f., in relazione all’art. 117 6 c.c)».

Per il ricorrente il tribunale avrebbe reso una motivazione meramente apparente, avendo preso in esame una situazione inesistente, ovvero che il dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto il ruolo di professionista attestatore indipendente ex art. 161, terzo comma, l.f., mentre, in realtà, il ricorrente è stato advisor della società, coadiuvando la debitrice a predisporre la domanda, il piano e la proposta di concordato preventivo.

L’altra possibilità - ad avviso del ricorrente - è quella per cui il tribunale di Lodi avrebbe ritenuto che «il commercialista che redige il piano di concordato preventivo, pur non essendo terzo indipendente (lo è l’attestatore), è gravato dei medesimi incombenti.

I dati che comunica devono essere analizzati sul profilo della veridicità e le ipotesi concordatarie che formula devono essere ricoperte da un controllo di fattibilità».

In entrambi i casi, la modificazione della decisione non renderebbe percepibile il fondamento della stessa.

2. Il motivo è infondato. 5RG n. 9711/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

2.1. La motivazione del decreto è presente, non solo graficamente, ma anche nella enunciazione delle ragioni logiche e giuridiche sottese al provvedimento adottato.

È vero che in alcuni passaggi della motivazione si fa riferimento all’art. 161, comma 3, l.f., dedicato a l professionista attestatore indipendente, ma, in realtà, l’intero impianto motivazionalesi fonda proprio sulla spettanza o meno del compenso del ricorrente, quale professionista advisor della società nella predisposizione del piano di concordato preventivo («il [OSCURATO:PERSONA] opposto ha negato a [OSCURATO:PERSONA] l’ammissione del credito -tanto in prededuzione quanto al privilegio -per le prestazioni professionali rese a favore della IGE in concordato preventivo quale attestatore, a fronte delle criticità che hanno condotto alla revoca del concordato ex art. 173 l.f. che l’advisor, nell’assolvimento del proprio incarico, avrebbe invero dovuto a propria volta riscontrare e segnalare tempestivamente»). 3.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta «Capo B del Decreto (Pagamenti anomali per complessivi euro 233.000,00 effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo prima del deposito della domanda di concordato al fornitore [OSCURATO:SOCIETA].).

Violazione e falsa applicazione dell’ art. 1176 c.c. violazione e falsa applicazione dell’art.67 l.f. dell’art. 173 l.f., in relazione all’ art. 1176 c.c.».

«Nullità del decreto.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1176, in relazione all’art.67 l.f. e in relazione all’art. 173 l.f.».

I pagamenti di cui si discute sono stati effettuati in previsione e nella vigenza della domanda di concordato dell’aprile 2021, che prevedeva la continuità aziendale diretta di IGE.

L’ordine risulta seguito da bolle di consegna, così come le fatture sono state emesse. 6RG n. 9711/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sostanza, per il ricorrente, il soggetto che redige il piano «non attesta la veridicità dei dati aziendali», ma redige il piano «sulla base dell’analisi documentale dei dati contabili».

Al più, potrebbe ascriversi alla società fornitrice, che ha ricevuto il pagamento prima del concordato preventivo, «un certo disordine nella fatturazione, disordine tuttavia ricomponibile».

Non vi sarebbe stata alcuna negligenza o imperizia da parte dell’advisor.

Tra l’altro, potrebbe sussistere al più l’ipotesi di inefficacia di cui all’art.67, secondo comma, in presenza di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, ma occorrendo la dimostrazione, da parte del curatore, della prova che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza della debitrice.

Mancherebbe comunque la motivazione del decreto in ordine alla sussistenza di un atto di frode.

4. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce «Capo CV del Decreto (Errata contabilizzazione dei crediti per imposte anticipate per la non corretta applicazione del consolidato fiscale, sia per [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo sia per [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, con indicazione per la [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato di un utile errato di euro 3711,85 a fronte di una perdita effettiva di euro 317.791,15).

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c.; […] in relazione all’art.173 l.f.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Nullità del decreto».

Il tribunale si sarebbe limitato ad evidenziare che il dott. [OSCURATO:PERSONA] nulla ha rilevato in merito al consolidato fiscale.

In realtà, dopo aver comunicato la decisione di rinunciare al consolidato fiscale per l’anno 2021, nel bilancio le poste sarebbero state correttamente indicate.

Tra l’altro, «ci si chiede infine quali 7RG n. 9711/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio possano essere le evidenti ripercussioni sulle valutazioni di fattibilità del piano».

Per il ricorrente, dunque, i fatti omessi sarebbero decisivi.

5. Con il quartomotivo di impugnazione ci si duole «Capo D del Decreto (Anomalie relative al credito di imposta formazione

4.0. Interfaccia uomo macchina da utilizzare con modello F24 per complessivi euro 229.304 da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico).

Nullità del decreto per omessa considerazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Violazione dell’art. 1176 c.c. anche in relazione agli articoli 167 e 173 l.f.

Violazione dell’art.2697 c.c. […]».

Il ricorrente non sarebbe stato mai messo al corrente del corso di formazione organizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, società interamente partecipata dalla legge a cui, con autorizzazione del tribunale era stata concessa in affitto l’azienda a fini concordatari, non avrebbe comunicato l’avvio del corso all’advisor.

6. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce «Capo E del Decreto (Contabilizzazione nell’esercizio 2021 da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo di una nota di credito irricevibile per l’importo complessivo di euro 778.186,69).

Violazione e falsa applicazione dell’ art. 26 d.P.R. 633/1972; violazione e falsa applicazione dell’art.1176, anche in relazione all’art. 173 l.f.».

Anche in questo caso, la motivazione sarebbe meramente apparente.

Inoltre, il tribunale non avrebbe tenuto conto delle continue modifiche normative in ordine all’art.26 del d.P.R. n. 633 del 1972, infatti, se il concordato fosse stato ammesso dopo il 26/5/2021, anziché nell’aprile dello stesso anno, la nota sarebbe stata pacificamente ricevibile. 8RG n. 9711/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

7. Con il sestomotivo di ricorso si lamenta «Capo F del Decreto (incompletezza della situazione contabile al 30/11/2022 di IGE alla situazione al 31/12/2022 viziate da contabilizzazione non corrette).

Nullità del decreto, omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Violazione dell’art.1176 c.c. (rinvio)».

Si richiama quanto già enunciato nel terzo motivo di ricorso, da intendersi qui integralmente trascritto, in quanto «ciò che vale per le bozze di bilancio al 31 dicembre 2022, vale a fortiori per le situazioni contabili al 30 novembre 2021 e al 31 dicembre 2022».

Ad avviso del ricorrente, tutti i provvedimenti che si sono pronunciati sulla vicenda sarebbero viziati da un «atteggiamento acritico sulle rilevazioni tecniche […] di un Commissario/Curatore» attraverso un «puro e inaccettabile disinteresse sia per i fatti (completamente omessi nelle decisioni, benché oltremodo significativi/decisivi) sia per le difese delle controparti».

8. I motivi secondo, terzo, quarto, quintoe sesto, di ricorso, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono tutti inammissibili.

8.1. In primo luogo, i motivi peccano di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., non riportando il ricorrente, neppure per stralcio, il contenuto degli atti indicati.

8.2. Inoltre, pur deducendo censure di violazione di legge, in realtà il ricorrente chiede una nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio, già compiutamente effettuata dal tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, non consentita in questa sede.

8.3. E difatti, sebbene lamentando l’omesso esame di fatti decisivi, il ricorrente indugia in una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali ed istruttorie, che mai può essere effettuata in sede di legittimità(Cass., Sez.

U., n. 8053 del 2014) . 9RG n. 9711/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 9.La motivazione del decreto è evidenteme n te presente , ed è anche congruente e completa, avendo il tribunale esaminato tutti gli aspetti della vicendain quanto trascurati invece dall’advisor .

10. Invero il curatore del fallimento (liquidazione giudiziale) della società committente è legittimato a sollevare, nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione del credito vantato dal professionista al compenso asseritamente maturato, l’eccezione di inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, con il solo onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione, ad opera del contraente in bonis, della prestazione o l’incompleto adempimento da parte dello stesso (Cass. n. 6382 del 2025; Cass.n. 35554 del 2023; Cass.Sez.U., n. 13533 del 2001); il professionista, in tal caso, (al di fuori di un’obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura) ha l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto della situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili dell’evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento (Cass., sez. 1, 10/3/2025, n. 6382; Cass. , sez. 1, 3/7/2025, n 18020; Cass. Sez.U., 42093 del 2021).

11. Merita aggiungere che il ricorrente assume di avere svolto le seguenti attività: analisi di tutta la documentazione contabile diIGE e predisposizione del piano concordatario; revisione, per due volte, dello stesso piano concordatario; predisposizione del business plan di Ige; predispone del business plan della società veicolo, newco; predisposizione della transazione previdenziale e di quella fiscale. 10RG n. 9711/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sostiene che «chi redige il piano non attesta la veridicità dei dati aziendali ai sensi dell’art. 161, comma 3, l.f.», limitandosi a redigere il piano «sulla base dell’analisi documentale dei dati contabili». 12.Ora, non v’è dubbio che nell’ambito delle prestazioni richieste al commercialista advisor, che collabora con il debitore per la redazione della domanda, della proposta del piano concordatario, sussiste la responsabilità nel fornire i dati aziendali corretti, da sottoporre poi alla attestazione di veridicità degli stessi e di fattibilità del piano da parte del professionista indipendente attestatore ex art. 161, terzo comma, l.f., per la successiva valutazione da parte del tribunale, in sede di ammissione, e da parte dei creditori al momento della votazione.

13. Tanto il commercialista, quanto l’avvocato, dopo aver accettato l’incarico di preparare e patrocinare una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, hanno l’obbligo di eseguire la corrispondente prestazione professionale con la diligenza richiesta, a norma dell’art. 1176, secondo comma, c.c., dalla natura dell’incarico assunto, vale a dire, tra l’altro, con la predisposizione di una proposta di concordato che, dovendo essere funzionale al conseguimento del risultato perseguito al debitore, e cioè l’ammissione al concordato preventivo, l’approvazione della proposta da parte dei creditori e l’omologazione della stessa da parte del tribunale, sia, quantomeno, rispettosa, nella forma processuale e nel contenuto negoziale, delle norme giuridiche inderogabili a tal fine previste dalla legge (Cass. n. 18020 del 2025; Cass., n. 17002 del 2024; Cass., n. 35489 del 2023; Cass. n. 11522 del 2020).

14. Può, dunque, concludersi nel senso che, in tema di accertamento del passivo fallimentare, sull' "advisor" che intenda far valere crediti per l'attività di assistenza prestata in favore dell'ente 11RG n. 9711/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio per la predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale incombe – a fronte dell'eccezione del curatore di non corretta esecuzione della prestazione o di sua totale o parziale inutilità per la massa –l'onere di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento o l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili della negativa evoluzione della procedura concorsuale minore, culminata nella dichiarazione di fallimento; detto onere postula anche la rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l'ammissione alla procedura concordataria, con l'indicazione dei crediti risarcitori conosciuti o conoscibili, suscettibili di derivare da azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori per atti di "mala gestio"(Cass., sez. 1, 13/12/2022, n. 36319).

Tale accertamento è stat o compiuto dal tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, con l’indicazione specifica di tutti gli inadempimenti a carico dell’advisor fiscale-contabile, che non ha indicato in modo completo e veritiero i dati aziendali, in relazione al pagamento di debiti anteriori alla procedura, al consolidato fiscale, alle note di credito ed alle varie situazioni contabili.

Si tratta di una valutazione coerente col principio appena esposto.

15. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M dichiara inammissibile ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del fallimento controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa. 12RG n. 9711/2025 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso n. 9711/2025 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata su foglio separato al ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiaranodi voler ricevere le comunicazioni e le notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo Avvocato, in Roma, via dei Gracchi, n. 128. - Ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le 2RG n. 9711/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato -controricorrente- avverso il decreto del tribunale di Lodi n. 3673/2025, pubblicato il 24/3/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il tribunale di Lodi, con decreto n. 3673/2025, depositato il 24/3/2025, rigettava l’opposizione presentata avverso il provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al passivo presentata dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva espletato l’incarico di advisor per la predisposizione del domanda, della piano e della proposta di concordato preventivo della società IGE, successivamente revocato per la sussistenza di atti in frode ex art. 173 l.f. In particolare, il tribunale rilevava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’ammissione al passivo, in prededuzione, della somma di euro 228.384,00 e che il curatore, in sede di progetto di stato passivo, aveva eccepito l’inadempimento, in quanto il concordato preventivo era stato revocato per carenze ed irregolarità della documentazione prodotta dalla società. Il tribunale indicava i profili di inadempimento del professionista:1) mancata valutazione in ordine alla ricevibilità o il ricevibilità della nota di credito di [OSCURATO:PERSONA]; 2) mancata valutazione in ordine ai pagamenti anomali effettuati in favoree della [OSCURATO:SOCIETA].; 3) mancata valutazione in relazione all’applicazione del consolidato fiscale e del gruppo Iva; 4) mancata segnalazione dell’incompletezza 3RG n. 9711/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio della situazione contabile al 30/11/2022 di IGE per la quantificazione del risultato economico conseguito alla medesima data; 5) mancata informativa al tribunale delle ingenti spese sostenute da IGE per la formazione industria 4.0. Interfaccia uomo macchina. Chiariva il tribunale che il commercialista advisor doveva espletare la sua prestazione ai sensi dell’art.1176, secondo comma, c.c., dovendo esaminare e verificare «compiutamente e approfonditamente i dati comunicatigli dalla società, verificandone l’attendibilità anche alla luce degli accadimenti pre-concorsuali» e ciò al fine di «raggiungere l’obiettivo di una effettiva informazione dei creditori». Con la conseguenza per cui «un’acquisizione asettica e acritica dei dati comunicati dalla società deve ritenersi ontologicamente espressione di inadempimento dell’advisor rispetto al dovere legale di attestazione della veridicità dei dati aziendali». Il tribunale si soffermava, poi, sui singoli inadempimenti: dalle note di credito relative alla società Dask –che non aveva depositato i bilanci di esercizio dal2012, priva di PEC attiva, con oggetto sociale del tutto peculiare - erano emersi pagamenti anomali per importi elevati, effettuati poco prima della presentazione della domanda di concordato; era stato applicato il consolidato fiscale a partire dall’anno 2021, mentre l’opzione riguardava l’anno 2022; evidenti anomalie caratterizzavano il corso di formazione «interfaccia uomo macchina»; mancati rilievi in ordine alla irricevibilità della nota di credito per euro 337.857,94 emessa da [OSCURATO:PERSONA], dovendosi invece attendere la fruttuositào meno della procedura; incompletezza della situazione contabile al30/11/2022. 2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria. 4RG n. 9711/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 3. Ha resistito con controricorso il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., depositando anche memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce «Capo A del Decreto (gli obblighi e la diligenza dell’attestatore. Nullità del decreto. Violazione dell’art. 161, comma 3, l.f., in relazione all’ art.1176 c.c.)»; «Impugnazione ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. (nullità del provvedimento per omessa motivazione); n. 3 (per violazione dell’art.161, comma 3, l.f., in relazione all’art. 117 6 c.c)». Per il ricorrente il tribunale avrebbe reso una motivazione meramente apparente, avendo preso in esame una situazione inesistente, ovvero che il dott. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto il ruolo di professionista attestatore indipendente ex art. 161, terzo comma, l.f., mentre, in realtà, il ricorrente è stato advisor della società, coadiuvando la debitrice a predisporre la domanda, il piano e la proposta di concordato preventivo. L’altra possibilità - ad avviso del ricorrente - è quella per cui il tribunale di Lodi avrebbe ritenuto che «il commercialista che redige il piano di concordato preventivo, pur non essendo terzo indipendente (lo è l’attestatore), è gravato dei medesimi incombenti. I dati che comunica devono essere analizzati sul profilo della veridicità e le ipotesi concordatarie che formula devono essere ricoperte da un controllo di fattibilità». In entrambi i casi, la modificazione della decisione non renderebbe percepibile il fondamento della stessa. 2. Il motivo è infondato. 5RG n. 9711/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 2.1. La motivazione del decreto è presente, non solo graficamente, ma anche nella enunciazione delle ragioni logiche e giuridiche sottese al provvedimento adottato. È vero che in alcuni passaggi della motivazione si fa riferimento all’art. 161, comma 3, l.f., dedicato a l professionista attestatore indipendente, ma, in realtà, l’intero impianto motivazionalesi fonda proprio sulla spettanza o meno del compenso del ricorrente, quale professionista advisor della società nella predisposizione del piano di concordato preventivo («il [OSCURATO:PERSONA] opposto ha negato a [OSCURATO:PERSONA] l’ammissione del credito -tanto in prededuzione quanto al privilegio -per le prestazioni professionali rese a favore della IGE in concordato preventivo quale attestatore, a fronte delle criticità che hanno condotto alla revoca del concordato ex art. 173 l.f. che l’advisor, nell’assolvimento del proprio incarico, avrebbe invero dovuto a propria volta riscontrare e segnalare tempestivamente»). 3.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta «Capo B del Decreto (Pagamenti anomali per complessivi euro 233.000,00 effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo prima del deposito della domanda di concordato al fornitore [OSCURATO:SOCIETA].). Violazione e falsa applicazione dell’ art. 1176 c.c. violazione e falsa applicazione dell’art.67 l.f. dell’art. 173 l.f., in relazione all’ art. 1176 c.c.». «Nullità del decreto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1176, in relazione all’art.67 l.f. e in relazione all’art. 173 l.f.». I pagamenti di cui si discute sono stati effettuati in previsione e nella vigenza della domanda di concordato dell’aprile 2021, che prevedeva la continuità aziendale diretta di IGE. L’ordine risulta seguito da bolle di consegna, così come le fatture sono state emesse. 6RG n. 9711/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sostanza, per il ricorrente, il soggetto che redige il piano «non attesta la veridicità dei dati aziendali», ma redige il piano «sulla base dell’analisi documentale dei dati contabili». Al più, potrebbe ascriversi alla società fornitrice, che ha ricevuto il pagamento prima del concordato preventivo, «un certo disordine nella fatturazione, disordine tuttavia ricomponibile». Non vi sarebbe stata alcuna negligenza o imperizia da parte dell’advisor. Tra l’altro, potrebbe sussistere al più l’ipotesi di inefficacia di cui all’art.67, secondo comma, in presenza di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, ma occorrendo la dimostrazione, da parte del curatore, della prova che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza della debitrice. Mancherebbe comunque la motivazione del decreto in ordine alla sussistenza di un atto di frode. 4. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce «Capo CV del Decreto (Errata contabilizzazione dei crediti per imposte anticipate per la non corretta applicazione del consolidato fiscale, sia per [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo sia per [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, con indicazione per la [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato di un utile errato di euro 3711,85 a fronte di una perdita effettiva di euro 317.791,15). Violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c.; […] in relazione all’art.173 l.f. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nullità del decreto». Il tribunale si sarebbe limitato ad evidenziare che il dott. [OSCURATO:PERSONA] nulla ha rilevato in merito al consolidato fiscale. In realtà, dopo aver comunicato la decisione di rinunciare al consolidato fiscale per l’anno 2021, nel bilancio le poste sarebbero state correttamente indicate. Tra l’altro, «ci si chiede infine quali 7RG n. 9711/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio possano essere le evidenti ripercussioni sulle valutazioni di fattibilità del piano». Per il ricorrente, dunque, i fatti omessi sarebbero decisivi. 5. Con il quartomotivo di impugnazione ci si duole «Capo D del Decreto (Anomalie relative al credito di imposta formazione 4.0. Interfaccia uomo macchina da utilizzare con modello F24 per complessivi euro 229.304 da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico). Nullità del decreto per omessa considerazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Violazione dell’art. 1176 c.c. anche in relazione agli articoli 167 e 173 l.f. Violazione dell’art.2697 c.c. […]». Il ricorrente non sarebbe stato mai messo al corrente del corso di formazione organizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, società interamente partecipata dalla legge a cui, con autorizzazione del tribunale era stata concessa in affitto l’azienda a fini concordatari, non avrebbe comunicato l’avvio del corso all’advisor. 6. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce «Capo E del Decreto (Contabilizzazione nell’esercizio 2021 da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo di una nota di credito irricevibile per l’importo complessivo di euro 778.186,69). Violazione e falsa applicazione dell’ art. 26 d.P.R. 633/1972; violazione e falsa applicazione dell’art.1176, anche in relazione all’art. 173 l.f.». Anche in questo caso, la motivazione sarebbe meramente apparente. Inoltre, il tribunale non avrebbe tenuto conto delle continue modifiche normative in ordine all’art.26 del d.P.R. n. 633 del 1972, infatti, se il concordato fosse stato ammesso dopo il 26/5/2021, anziché nell’aprile dello stesso anno, la nota sarebbe stata pacificamente ricevibile. 8RG n. 9711/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 7. Con il sestomotivo di ricorso si lamenta «Capo F del Decreto (incompletezza della situazione contabile al 30/11/2022 di IGE alla situazione al 31/12/2022 viziate da contabilizzazione non corrette). Nullità del decreto, omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione dell’art.1176 c.c. (rinvio)». Si richiama quanto già enunciato nel terzo motivo di ricorso, da intendersi qui integralmente trascritto, in quanto «ciò che vale per le bozze di bilancio al 31 dicembre 2022, vale a fortiori per le situazioni contabili al 30 novembre 2021 e al 31 dicembre 2022». Ad avviso del ricorrente, tutti i provvedimenti che si sono pronunciati sulla vicenda sarebbero viziati da un «atteggiamento acritico sulle rilevazioni tecniche […] di un Commissario/Curatore» attraverso un «puro e inaccettabile disinteresse sia per i fatti (completamente omessi nelle decisioni, benché oltremodo significativi/decisivi) sia per le difese delle controparti». 8. I motivi secondo, terzo, quarto, quintoe sesto, di ricorso, che vanno affrontati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono tutti inammissibili. 8.1. In primo luogo, i motivi peccano di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., non riportando il ricorrente, neppure per stralcio, il contenuto degli atti indicati. 8.2. Inoltre, pur deducendo censure di violazione di legge, in realtà il ricorrente chiede una nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio, già compiutamente effettuata dal tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, non consentita in questa sede. 8.3. E difatti, sebbene lamentando l’omesso esame di fatti decisivi, il ricorrente indugia in una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali ed istruttorie, che mai può essere effettuata in sede di legittimità(Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014) . 9RG n. 9711/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 9.La motivazione del decreto è evidenteme n te presente , ed è anche congruente e completa, avendo il tribunale esaminato tutti gli aspetti della vicendain quanto trascurati invece dall’advisor . 10. Invero il curatore del fallimento (liquidazione giudiziale) della società committente è legittimato a sollevare, nel giudizio di verifica conseguente alla domanda di ammissione del credito vantato dal professionista al compenso asseritamente maturato, l’eccezione di inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, con il solo onere di contestare, in relazione alle circostanze del caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione, ad opera del contraente in bonis, della prestazione o l’incompleto adempimento da parte dello stesso (Cass. n. 6382 del 2025; Cass.n. 35554 del 2023; Cass.Sez.U., n. 13533 del 2001); il professionista, in tal caso, (al di fuori di un’obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura) ha l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto della situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili dell’evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento (Cass., sez. 1, 10/3/2025, n. 6382; Cass. , sez. 1, 3/7/2025, n 18020; Cass. Sez.U., 42093 del 2021). 11. Merita aggiungere che il ricorrente assume di avere svolto le seguenti attività: analisi di tutta la documentazione contabile diIGE e predisposizione del piano concordatario; revisione, per due volte, dello stesso piano concordatario; predisposizione del business plan di Ige; predispone del business plan della società veicolo, newco; predisposizione della transazione previdenziale e di quella fiscale. 10RG n. 9711/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sostiene che «chi redige il piano non attesta la veridicità dei dati aziendali ai sensi dell’art. 161, comma 3, l.f.», limitandosi a redigere il piano «sulla base dell’analisi documentale dei dati contabili». 12.Ora, non v’è dubbio che nell’ambito delle prestazioni richieste al commercialista advisor, che collabora con il debitore per la redazione della domanda, della proposta del piano concordatario, sussiste la responsabilità nel fornire i dati aziendali corretti, da sottoporre poi alla attestazione di veridicità degli stessi e di fattibilità del piano da parte del professionista indipendente attestatore ex art. 161, terzo comma, l.f., per la successiva valutazione da parte del tribunale, in sede di ammissione, e da parte dei creditori al momento della votazione. 13. Tanto il commercialista, quanto l’avvocato, dopo aver accettato l’incarico di preparare e patrocinare una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, hanno l’obbligo di eseguire la corrispondente prestazione professionale con la diligenza richiesta, a norma dell’art. 1176, secondo comma, c.c., dalla natura dell’incarico assunto, vale a dire, tra l’altro, con la predisposizione di una proposta di concordato che, dovendo essere funzionale al conseguimento del risultato perseguito al debitore, e cioè l’ammissione al concordato preventivo, l’approvazione della proposta da parte dei creditori e l’omologazione della stessa da parte del tribunale, sia, quantomeno, rispettosa, nella forma processuale e nel contenuto negoziale, delle norme giuridiche inderogabili a tal fine previste dalla legge (Cass. n. 18020 del 2025; Cass., n. 17002 del 2024; Cass., n. 35489 del 2023; Cass. n. 11522 del 2020). 14. Può, dunque, concludersi nel senso che, in tema di accertamento del passivo fallimentare, sull' "advisor" che intenda far valere crediti per l'attività di assistenza prestata in favore dell'ente 11RG n. 9711/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio per la predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale incombe – a fronte dell'eccezione del curatore di non corretta esecuzione della prestazione o di sua totale o parziale inutilità per la massa –l'onere di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento o l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili della negativa evoluzione della procedura concorsuale minore, culminata nella dichiarazione di fallimento; detto onere postula anche la rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l'ammissione alla procedura concordataria, con l'indicazione dei crediti risarcitori conosciuti o conoscibili, suscettibili di derivare da azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori per atti di "mala gestio"(Cass., sez. 1, 13/12/2022, n. 36319). Tale accertamento è stat o compiuto dal tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, con l’indicazione specifica di tutti gli inadempimenti a carico dell’advisor fiscale-contabile, che non ha indicato in modo completo e veritiero i dati aziendali, in relazione al pagamento di debiti anteriori alla procedura, al consolidato fiscale, alle note di credito ed alle varie situazioni contabili. Si tratta di una valutazione coerente col principio appena esposto. 15. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano come da dispositivo. P.Q.M dichiara inammissibile ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del fallimento controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro10.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa. 12RG n. 9711/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma
Decreto Cassazione n. 02665/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris