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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23491/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché meramente riproduttivi dei motivi d'appello e comunque manifestamente infondati.

In particolare, il primo motivo di ricorso, che censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, atteso che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce die precedenti penali dell'imputato (Sez.2, n.52523 del 06/711/2016, Cicchi, Rv. 268411).

Anche in relazione al secondo motivo di ricorso, che censura l'aumento di pena ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., la motivazione della sentenza impugnata appare immune da censure, avendo dato adeguatamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base dell'aumento sanzionatorio, stante il rilievo attribuito alla reitrerazione della condotta in un breve arco temporale.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché meramente riproduttivi dei motivi d'appello e comunque manifestamente infondati. In particolare, il primo motivo di ricorso, che censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, atteso che le attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche solo alla luce die precedenti penali dell'imputato (Sez.2, n.52523 del 06/711/2016, Cicchi, Rv. 268411). Anche in relazione al secondo motivo di ricorso, che censura l'aumento di pena ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., la motivazione della sentenza impugnata appare immune da censure, avendo dato adeguatamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base dell'aumento sanzionatorio, stante il rilievo attribuito alla reitrerazione della condotta in un breve arco temporale. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 23491/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris