CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2022
Cassazione n. 18364/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, emessa il 27 giugno 2022, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi della dottssa [OSCURATO:PERSONA], consigliere della Corte di appello di Catanzaro, nel processo contrassegnato dal n. 3680/2013 RGNR a carico del suddetto [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La dichiarazione di ricusazione era stata depositata il 20 giugno 2022 presso l'Ufficio matricola della casa Circondariale dove [OSCURATO:PERSONA] era detenuto, Ufficio che aveva provveduto all'inoltro presso la cancelleria della Corte di appello suddetta. La stessa dichiarazione si basava sulla circostanza che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] si era già espressa nei suoi riguardi, per i medesimi fatti, nel giudizio conclusosi con sentenza n. 193/2017. 1.2. La Corte di appello ha ritenuto, in via dirimente, tardiva la dichiarazione di ricusazione, per essere stata presentata in data 20 giugno 2022, in relazione alla data del 16 giugno 2022 in cui l'addotta causa di incompatibilità era stata certamente conosciuta dalla parte, per avere [OSCURATO:PERSONA] presenziato in videoconferenza all'udienza tenutasi in quel giorno e, comunque, oltre il termine di tre giorni da quell'udienza, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento e adducendo un unico, articolato, motivo con il quale ha lamentato la violazione del l' art. 38, comma 2, cod. proc. pen. per avere ritenuto intempestiva la dichiarazione di ricusazione. A tal fine il ricorrente ha, in primo luogo, evidenziato c:he la ricusazione era stata tempestivamente formulata nei tre giorni successivi all'udienza, poiché il terzo giorno, il 19 giugno, cadeva di domenica, sicché la scadenza del termine era da ritenersi procrastinata al giorno successivo. Quanto al momento della conoscenza della causa di ricusazione, ha rilevato che - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello - la presenza nel collegio della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non era Frotg a lui nota né conoscibile con ordinaria diligenza, perché all'udienza del 16 giugno, cui pure partecipava in videoconferenza, la Corte aveva dato atto del mutamento della composizione del precedente collegio, disponendo la rinnovazione degli atti per il trasferimento ad altra sede di uno dei suoi componenti, senza in alcun modo indicare il nuovo giudice componente il collegio giudicante. Il ricorrente aveva, dunque, appreso trattarsi della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], a udienza conclusa, nel pomeriggio dello stesso giorno, in esito a colloquio con il proprio difensore e aveva immediatamente provveduto a formulare istanza di ricusazione presso l'[OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta in data 2 novembre 2022, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In punto di fatto, risulta dagli atti, allegati al ricorso ai fini dell'autosufficienza e, comunque, cui il Collegio può direttamente accedere, stante la natura del vizio dedotto (Cass. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092), che - come segnalato dal ricorrente dopo la celebrazione del processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 17 febbraio 2022 dinanzi ad un collegio presieduto dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e nel quale non risultava componente la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], alla successiva udienza del 16 giugno 2022, cui il ricorrente partecipava in videoconferenza, il Presidente del nuovo collegio dava atto che, a causa del trasferimento ad altra sede giudiziaria della suindicata dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], il processo sarebbe stato celebrato «nell'attuale composizione», senza tuttavia indicare nominativamente il nuovo componente del collegio, ovverosia la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Va altresì detto che il termine decadenziale dei tre giorni di cui all'art. 38 cod. proc. pen. scadeva in un giorno festivo sicché è errata la valutazione di intempestività della dichiarazione di ricusazione da parte della Corte d'appello per essere stata depositata il 20 giugno 2022, operando nel caso di specie la proroga di diritto del termine stabilito a giorni, che scada nel giorno festivo, ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. Il tema, dunque, è quello di verificare se già al momento dell'udienza celebrata il 16 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] potesse avere, usando l'ordinaria diligenza, conoscenza della causa legittimante l'istanza di ricusazione. 3. Non è superfluo qui richiamare brevemente i principi espressi in sede di legittimità alla luce dei quali scrutinare il caso posto all'attenzione del Collegio. In primo luogo è pacifico, in tema di ricusazione, che - ove il fatto che vi dà luogo sorga o si apprenda, incolpevolmente dopo i termini di cui all'art. 38, comma primo, cod. proc. pen. - la presentazione dell'istanza deve avvenire entro tre giorni dalla notizia e, comunque, entro il limite massimo della conclusione del giudizio che si assume pregiudicato, in quanto la causa di ricusazione è, per sua stessa natura, configurabile soltanto rispetto ad un attività da compiere e non avrebbe senso rispetto ad un atto già espletato (Sez. 1, n. 32907 del 02/07/2014, Sanzone, Rv. 260454). Quanto, poi, al momento della conoscenza della causa di ricusazione si è chiarito che, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della relativa dichiarazione, occorre fare riferimento a una situazione obiettiva di pubblicità, collegata non alla reale conoscenza del fatto, ma soltanto alla sua conoscibilità con l'ordinaria diligenza (Sez. 1, n. 25003 del 31/05/2022, Giofrè, 283445; Sez. 2 n. 5844 del 12/11/2021, dep. 2022, Zarcone, Rv. 282627). Questa Corte, interrogatasi altresì sul tema - che qui viene precipuamente in rilievo - della rilevanza o meno della mancata conoscenza della persona fisica del giudice da parte del soggetto che formula la dichiarazione di ricusazione, ha risolto il problema sotto il profilo della tempestività, reputando «inammissibile perché tardiva la dichiarazione di ricusazione presentata dopo la deliberazione dell'atto da parte del giudice, assunta all'esito di udienza camerale partecipata, nel contraddittorio delle parti presenti, a nulla rilevando la mancata conoscenza, da parte dell'istante, della persona fisica del giudice» (Sez. 1, n. 6842 del 05/02/2008, Lazic, Rv. 238650); per tale via, come si legge nella motivazione della sentenza, nel caso al suo esame ha attribuito assorbente rilievo all'ormai intervenuta deliberazione dell'atto nel contraddittorio tra le parti. 4. Sulla scorta dei principi appena sintetizzati, non può porsi in dubbio che, con l'espressione «divenire noto» contenuta nell'art. 38 citato, si sia inteso prendere in considerazione una situazione obiettiva di pubblicità, ricollegata alla conoscibilità della causa pregiudicante mediiante l'uso dell'ordinaria diligenza. Ritiene, dunque, il Collegio che la Corte di appello, nel verificare il rispetto del termine decadenziale secondo il paradigma dell'ordinaria diligenza, ha omesso di prendere in considerazione la plausibilità della spiegazione fornita da [OSCURATO:PERSONA], in ipotesi anche per escluderne la fondatezza, ad esempio dando contezza di una preventiva pubblicità della composizione del collegio giudicante e, segnatamente, della partecipazione a esso della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Diversamente dovendosi ritenere divenuta nota la causa della ricusazione - come allegato dal ricorrente - successivamente all'udienza e, conseguentemente, reputare la dichiarazione di ricusazione tempestiva, ancorché depositata il giorno 20 giugno, per via del meccanismo della proroga di diritto del termine stabilito a giorni, che scada in giorno festivo. 5. L'ordinanza dev'essere, pertanto, annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro, per nuovo giudizio. P.T.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per n