CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2022
Cassazione n. 34405/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 14/07/2022 dalla CORTE di APPELLO di ROMA Rilevato che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 come convertito; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Edoardo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di estorsione consumata e/o tentata e cessione di hashish ed altro, dei quali ciascuno era stato variamente riconosciuto colpevole, la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 21/02/2022, riducendo a tutti le pene, anche per effetto dell'eliminazione della circostanza aggravante delle più persone riunite), deducendo plurimi vizi di motivazione quanto al complessivo trattamento sanzionatorio ed alle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 1. Tenuto conto della pluralità e della insistita reiterazione dei reati, anche di notevole gravità, appariva ed appare improponibile la pretesa di conseguire la massima riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, invero già riconosciute con estrema benevolenza; ed anche le pene sono già state, con analoga, estrema, benevolenza, determinate in assoluta prossimità ai limiti edittali minimi; per quanto in particolare riguarda gli aumenti di pena operati a titolo di continuazione, la Corte di appello ha condiviso il computo ritenuto di giustizia dal Tribunale, di tal che non occorreva riportare tale computo in motivazione. 2. In ordine all'importo delle spese del grado, le comuni doglianze sono assolutamente generiche. La Corte di cassazione ha affermato che il giudice, nel liquidare le voci di spesa sostenute dalla parte civile, non è tenuto ad adottare una motivazione specifica sul punto, quando si attenga ai valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in quanto l'art. 12 del medesimo decreto prevede espressamente di tener conto dei valori medi (Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894); ne consegue che non è ricorribile per cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, il capo della sentenza di condanna relativo alla rifusione delle spese in favore della parte civile, se non vengono indicate, anche in modo sommario, le ragioni di illegittimità della liquidazione e la violazione dei limiti tariffari relativi alle attività difensive. 6 Le comuni doglianze degli imputati non contengono alcuna specifica censura, non indicando specificamente alcun parametro in ipotesi violato; deve, per altro verso, rilevarsi che la Corte di appello rinvia ai parametri adottati dal Tribunale, aggiungendo che gli stessi non sono stati contestati dai motivi d'appello. 2.1. Altrettanto generiche, e comunque non consentite, sono le ulteriori doglianze inerenti alla provvisionale. 3. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 3.1. Poiché appare evidente che i ricorrenti hanno proposto i rispettivi ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), essi vanno altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi per ciascuno, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con