CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 luglio 2022
Cassazione n. 32919/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 marzo 2022, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 23 marzo 2022 con la quale il Tribunale di Velletri ha applicato all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari per i seguenti reati: - reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per aver detenuto all'interno dell'abitazione gr. 93,47 lordi di cocaina (capo 1); - reato di cui all'art. 455 cod. pen per aver detenuto nella medesima abitazione 17 banconote da € 100,00 totalmente contraffatte (capo 2). 2. Contro l'ordinanza emessa dal Tribunale per il riesame il difensore dell'indagato ha proposto ricorso senza contestare i gravi indizi di colpevolezza né le esigenze cautelari, ma lamentando violazione di legge e sostenendo che il fatto di cui al capo 1) avrebbe dovuto essere diversamente qualificato come violazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90. Secondo il ricorrente, nel confermare la qualificazione giuridica del fatto come violazione dell'art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90, il Tribunale per il riesame avrebbe omesso di compiere una adeguata valutazione complessiva come è imposto, invece, dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Prima dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, il difensore e procuratore speciale dell'indagato, ha depositato atto di rinuncia riferendo che, essendo venuta mano l'ordinanza genetica, è cessata la materia del contendere. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 4. Poiché l'inammissibilità deriva da una effettiva e sopravvenuta carenza di concreto interesse a coltivare l'impugnazione, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e non deve essere disposto a suo carico l'onere di versare una somma in favore della Cassa per le ammende. Costituisce infatti principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione determinato da causa non imputabile al ricorrente non configura un'ipotesi di soccombenza di quest'ultimo (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168 e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 luglio 2022 Il Consigliere estensore