CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09166/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 11/09/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione presentata in data 28 agosto 2023 da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Giudice onorario presso il Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Zagami ha impugnato personalmente per cassazione la suddetta ordinanza, dolendosi della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte, ritenendo la tardività dell'istanza e la mancata presentazione della documentazione a sostegno dei motivi di ricusazione addotti. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente. Esso è stato infatti irritualmente proposto di persona da Zaganni, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). 4. Alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de