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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 12608/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11061-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , depositata il 24/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ebbe a proporre istanza di riconoscimento dell'equo indennizzo per l'eccessiva durata di procedimento civile - afferente ristoro da danno iatrogeno - avanti la Corte d'Appello di Napoli ed il Consigliere designato ebbe ad accogliere l'istanza riconoscendo la somma di C 2.000,00 oltre alle spese.

L'Ascione, ritenendo riduttivo l'indennizzo riconosciuto, interpose opposizione avanti il Collegio e la Corte d'Appello di Napoli accolse le sue rimostranze ed ebbe a procedere alla riliquidazione dell'indennizzo nella misura di C 2.940,00 e liquidando l'importo di C 915,00 a titolo di compenso professionale da distrarsi a favore dei difensori.

Avverso tale provvedimento l'Ascione ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi, illustrato anche con nota difensiva.

Il Ministero della Giustizia, regolarmente evocato, resiste in questo giudizio di legittimità con controricorso.

Ragioni della decisione Il ricorso proposto dall'Ascione s'appalesa fondato limitatamente al secondo e quarto motivo, per le ragioni di cui in motivazione, mentre il primo ed il terzo motivo vanno rigettati e rimangono assorbiti gli ultimi due.

Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente denunzia nullità conseguente alla violazione dell'art. 132 comma 2 n° 4 cod. proc. civ., 116 disp. att. cpc ed art 111 Cost. poiché la Corte partenopea non ha espresso le ragioni giustificanti la liquidazione delle spese di lite ad esito del procedimento, limitandosi ad indicare semplicemente la somma liquidata a titolo di compenso per la lite nel dispositivo nonostante i difensori avessero depositata specifica nota spese.

La censura non coglie nel segno posto che, con la liquidazione del compenso a fasi secondo la tariffa forense vigente, il Giudice ben può liquidare complessivamente il compenso dovuto in relazione a singolo procedimento, purché entro i limiti degli aumenti e delle diminuzioni puntualmente previsti nell'ad 4 comma 1 tariffa e per tutte le quattro fasi previste, anche in presenza di nota spese specifica.

La liquidazione è, nei limiti dianzi specificati, rimessa alla prudenza del Giudicante, quindi sottratta a valutazione in sede di legittimità - Cass. sez. 3 n° 5798/19, Cass. sez. 3 n° 4784/20, Cass. sez. 3 n° 19989/21 -, che deve solo tener conto all'uopo dei parametri partitamente indicati nella norma citata, sicché nemmeno è più dovuta una specifica motivazione per discostarsi dalle indicazioni del difensore purché nei limiti dianzi ricordati.

Difatti anche un importo complessivo dei compensi per singolo procedimento - da evidenziare sempre in modo separato rispetto ai riconosciuti esborsi - consente di verificare in forza delle fasi e dei parametri, se la somma liquidata rientra nella sfera di discrezionalità riconosciuta al Giudice ovvero questi abbia ritenuto di maggiorare o diminuire i valori medi oltre i limiti prefissati, nel qual solo caso dovrà esser esposta puntuale motivazione della statuizione adottata - Cass. sez. 3 n° 89/21 - per l'applicazione di ulteriori aumenti o diminuzioni ovvero mancato riconoscimento del compenso per una o più fasi.

L'insegnamento evocato dalla ricorrente a sostegno della sua censura all'evidenza, operando richiamo ai diritti ed onorari di avvocato, lumeggia come s'attaglia alla tariffa abrogata, posto che attualmente dal 2012 il compenso è liquidato in forza di quattro fasi, ovvero a liquidazione unitaria di più fasi del giudizio o di più procedimenti autonomi anche se collegati - Cass. sez. 1 n° 19482/18 ( istruzione preventiva e giudizio sul merito ) -, nei quali casi invece deve esser operata distinta liquidazione in relazione ad ogni autonomo procedimento ovvero grado del giudizio.

Dunque non concorre il denunziato vizio di omessa motivazione poiché in dispositivo il Collegio partenopeo ha puntualmente enucleato il valore del compenso riconosciuto per lo specifico procedimento trattato, così permettendo in forza della tariffa di verificare se siano stati o non rispettati i limiti di discrezionalità non abbisognevoli di apposita motivazione.Con la seconda doglianza l'Ascione lamenta violazione delle regole ex artt. 91 cod. proc. civ., 2233 cod. civ., 24 comma 1

I. 794/42, 13 comma 6

I. 247/122, art 2 comma 1 e 4 DM 55/14 poiché la Corte distrettuale non solo non ha osservato i valori medi dei parametri, ma ha pure liquidato il compenso riconosciuto in misura inferiore al minimo previsto, a seguito dell'applicazione della riduzione discrezionale consentita, senza addurre alcuna motivazione.

La censura coglie nel segno.

Difatti come dianzi illustrato se è consentito al Giudice, nella sua prudenza, di fissare l'ammontare del compenso senza addurre specifica motivazione nei limiti delle percentuali di aumento o diminuzione secondo le indicazioni numeriche specificate nella norma ex art 4 comma 1 tariffa forense ed in relazione a tutte le fasi previste, laddove, invece, il Giudicante ritiene di diminuire ulteriormente ovvero aumentare ulteriormente il compenso ovvero escludere il compenso per una fase, deve esporre specifica motivazione posto che i valori limite indicati nella norma regolamentare rappresentano la " regola " della discrezionalità consentita.

Laddove si ritiene di superare la " regola " è necessaria la motivazione della scelta fatta.

Nella specie, come dianzi ricordato, il Collegio partenopeo non ha esposto ragione alcuna nel fissare in € 905,00 il compenso complessivo - comprensivo anche della fase del ricorso monitorio -, benché detto importo sensibilmente inferiore al minimo tassabile per le quattro fasi secondo la " regola " prevista nell'art 4 comma 1 tariffa.

Deve però precisare questa Suprema Corte, in ragione dell'argomento svolto nel motivo di ricorso dianzi accolto, come rettamente il Collegio partenopeo non ha proceduto a separata liquidazione del compenso per la fase correlata all'emissione del decreto poi opposto, poiché un tanto in linea con l'insegnamento consolidato di questa Corte - Cass. sez. 2 n° 9728/20 - ricordato anche nel decreto impugnato.Difatti, stante la peculiare natura del procedimento, posto che è consentita l'opposizione anche al richiedente il decreto e non solo all'onerato, una volta avviata opposizione, non già, s'apre un nuovo procedimento ma lo stesso continua in forma contenziosa, sicché nemmeno può prospettarsi una reformatio in pejus poiché il decreto opposto integralmente superato dalla nuova decisione.

Di conseguenza la liquidazione delle spese di lite dovrà esser unitaria anche se il Giudice dovrà tener conto, nel liquidare le fasi in cui s'è articolato il procedimento, anche dell'attività professionale in relazione a ciascuna d'esse posta in essere in sede di richiesta del decreto inaudita altera parte.

Di conseguenza correttamente il Collegio partenopeo, esponendo apposita motivazione ignorata dalla parte ricorrente nella sua argomentazione critica svolta, ha precisato che la liquidazione delle spese di lite non già vanno frazionate in relazione alle due fasi dell'unitario procedimento, bensì liquidate unitariamente, come fatto dal Collegio napoletano.

Con la terza ragione di doglianza la ricorrente rileva nullità per violazione delle norme ex art 132 e 345 cod. proc. civ. poiché il Collegio partenopeo ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in quanto non s'è pronunciato sulla sua istanza di liquidazione della maggiorazione del compenso correlato alla redazione in modalità telematica ex art 1 DM 37/2018 degli atti di parte.

La ricorrente sottolinea come ebbe a formulare, sin nel ricorso per il decreto inaudita altera parte, la richiesta di veder aumentato il compenso per la redazione degli atti con modalità telematica e che il Consigliere designato riconobbe detto aumento, viceversa non più riconosciuto dal Collegio nella liquidazione complessiva del compenso operata ad esito dell'opposizione.

Il vizio di nullità dedotto non appare concorrere posto che il Collegio partenopeo ha provveduto a liquidare le spese di lite, così disponendo anche su detta domanda della ricorrente, ed al riguardo non rileva il mancato dettaglio delle componenti che hanno portato alla somma riconosciuta siccome dovuta, posto che il vizio attiene alla omessa pronuncia sulla domanda e non già ad eventuale errore nell'individuare ogni singolo elemento inerente alla stessa.

Con il quarto mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione del disposto ex art 4 comma 1 bis DM 55/2014, posto che la Corte di merito non ha ritenuto di riconoscere l'aumento, previsto in caso di redazione degli atti di parte con modalità telematica, senza esporre alcuna motivazione circa l'esclusione di detto aumento stabilito espressamente come dovuto " di regola " dalla tariffa forense, siccome innovata dal DM 37/2018.

La censura appare fondata posto che la norma, portata dal DM 37/2018 ed inserita nell'art 4 comma 1 bis DM 55/2014, dispone che " di regola " i compensi, siccome liquidati ai sensi del comma 1 art 4 citato, sono aumentati del 30% allorquando gli atti sono redatti con modalità telematica.

Pertanto l'aumento deve esser disposto, salvo che motivatamente il Giudicante non lo escluda.

Nella specie l'aumento non appare essere stato riconosciuto posto che alcuna motivazione la Corte partenopea ha illustrato per negare l'applicazione di detto aumento pur essendo gli atti di parte stati redatti in forma telematica, nonostante che detto aumento fosse stato puntualmente riconosciuto in sede di decreto emesso dal Consigliere delegato.

Ciò è reso palese dalla circostanza - già oggetto della seconda censura - che il compenso liquidato nel decreto impugnato risulta addirittura inferiore alla previsione del minimo tariffario, sicché di certo alcuna maggiorazione è stata riconosciuta ai sensi dell'art 4 comma 1 bis del DM citato.

Con la quinta doglianza la Ascione lamenta che il Collegio campano non ebbe a riconoscere nemmeno sul compenso per la fase del procedimento svoltosi avanti il Consigliere delegato l'aumento ex DM 37/2018.

Tuttavia espressamente tale doglianza risulta subordinata al mancato accoglimento della censura proposta sub motivo quattro, nella specie accolto.Con il sesto mezzo d'impugnazione la ricorrente deduce violazione degli artt. 93 e 112 cod. proc. civ., posto che la Corte territoriale ha, bensì, riconosciuto la chiesta distrazione delle spese in favore dei difensori, ma in maniera difforme rispetto a quanto chiesto.

Tale questione, attenendo alla liquidazione delle spese della lite, rimane assorbita a seguito della cassazione del decreto impugnato, poiché il Giudice di rinvio dovrà procedere a nuova determinazione delle spese dell'intera lite ed, in tale ambito, anche disciplinerà la distrazione, ove richiesta.

Il decreto impugnato in relazione ai motivi secondo e quarto va cassato nei limiti di motivazione ed il procedimento rimesso nuovamente alla Corte d'Appello di Napoli altra sezione, che anche, ex art 385 comma 3 cod. proc. civ., disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità.

P. Q. M. Accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso nei limiti di motivazione, rigetta il primo ed il terzo, assorbiti il quinto e sesto motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli, altra sezione, che anche provvederà a regola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11061-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , depositata il 24/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ebbe a proporre istanza di riconoscimento dell'equo indennizzo per l'eccessiva durata di procedimento civile - afferente ristoro da danno iatrogeno - avanti la Corte d'Appello di Napoli ed il Consigliere designato ebbe ad accogliere l'istanza riconoscendo la somma di C 2.000,00 oltre alle spese. L'Ascione, ritenendo riduttivo l'indennizzo riconosciuto, interpose opposizione avanti il Collegio e la Corte d'Appello di Napoli accolse le sue rimostranze ed ebbe a procedere alla riliquidazione dell'indennizzo nella misura di C 2.940,00 e liquidando l'importo di C 915,00 a titolo di compenso professionale da distrarsi a favore dei difensori. Avverso tale provvedimento l'Ascione ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi, illustrato anche con nota difensiva. Il Ministero della Giustizia, regolarmente evocato, resiste in questo giudizio di legittimità con controricorso. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dall'Ascione s'appalesa fondato limitatamente al secondo e quarto motivo, per le ragioni di cui in motivazione, mentre il primo ed il terzo motivo vanno rigettati e rimangono assorbiti gli ultimi due. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente denunzia nullità conseguente alla violazione dell'art. 132 comma 2 n° 4 cod. proc. civ., 116 disp. att. cpc ed art 111 Cost. poiché la Corte partenopea non ha espresso le ragioni giustificanti la liquidazione delle spese di lite ad esito del procedimento, limitandosi ad indicare semplicemente la somma liquidata a titolo di compenso per la lite nel dispositivo nonostante i difensori avessero depositata specifica nota spese. La censura non coglie nel segno posto che, con la liquidazione del compenso a fasi secondo la tariffa forense vigente, il Giudice ben può liquidare complessivamente il compenso dovuto in relazione a singolo procedimento, purché entro i limiti degli aumenti e delle diminuzioni puntualmente previsti nell'ad 4 comma 1 tariffa e per tutte le quattro fasi previste, anche in presenza di nota spese specifica. La liquidazione è, nei limiti dianzi specificati, rimessa alla prudenza del Giudicante, quindi sottratta a valutazione in sede di legittimità - Cass. sez. 3 n° 5798/19, Cass. sez. 3 n° 4784/20, Cass. sez. 3 n° 19989/21 -, che deve solo tener conto all'uopo dei parametri partitamente indicati nella norma citata, sicché nemmeno è più dovuta una specifica motivazione per discostarsi dalle indicazioni del difensore purché nei limiti dianzi ricordati. Difatti anche un importo complessivo dei compensi per singolo procedimento - da evidenziare sempre in modo separato rispetto ai riconosciuti esborsi - consente di verificare in forza delle fasi e dei parametri, se la somma liquidata rientra nella sfera di discrezionalità riconosciuta al Giudice ovvero questi abbia ritenuto di maggiorare o diminuire i valori medi oltre i limiti prefissati, nel qual solo caso dovrà esser esposta puntuale motivazione della statuizione adottata - Cass. sez. 3 n° 89/21 - per l'applicazione di ulteriori aumenti o diminuzioni ovvero mancato riconoscimento del compenso per una o più fasi. L'insegnamento evocato dalla ricorrente a sostegno della sua censura all'evidenza, operando richiamo ai diritti ed onorari di avvocato, lumeggia come s'attaglia alla tariffa abrogata, posto che attualmente dal 2012 il compenso è liquidato in forza di quattro fasi, ovvero a liquidazione unitaria di più fasi del giudizio o di più procedimenti autonomi anche se collegati - Cass. sez. 1 n° 19482/18 ( istruzione preventiva e giudizio sul merito ) -, nei quali casi invece deve esser operata distinta liquidazione in relazione ad ogni autonomo procedimento ovvero grado del giudizio. Dunque non concorre il denunziato vizio di omessa motivazione poiché in dispositivo il Collegio partenopeo ha puntualmente enucleato il valore del compenso riconosciuto per lo specifico procedimento trattato, così permettendo in forza della tariffa di verificare se siano stati o non rispettati i limiti di discrezionalità non abbisognevoli di apposita motivazione.Con la seconda doglianza l'Ascione lamenta violazione delle regole ex artt. 91 cod. proc. civ., 2233 cod. civ., 24 comma 1 I. 794/42, 13 comma 6 I. 247/122, art 2 comma 1 e 4 DM 55/14 poiché la Corte distrettuale non solo non ha osservato i valori medi dei parametri, ma ha pure liquidato il compenso riconosciuto in misura inferiore al minimo previsto, a seguito dell'applicazione della riduzione discrezionale consentita, senza addurre alcuna motivazione. La censura coglie nel segno. Difatti come dianzi illustrato se è consentito al Giudice, nella sua prudenza, di fissare l'ammontare del compenso senza addurre specifica motivazione nei limiti delle percentuali di aumento o diminuzione secondo le indicazioni numeriche specificate nella norma ex art 4 comma 1 tariffa forense ed in relazione a tutte le fasi previste, laddove, invece, il Giudicante ritiene di diminuire ulteriormente ovvero aumentare ulteriormente il compenso ovvero escludere il compenso per una fase, deve esporre specifica motivazione posto che i valori limite indicati nella norma regolamentare rappresentano la " regola " della discrezionalità consentita. Laddove si ritiene di superare la " regola " è necessaria la motivazione della scelta fatta. Nella specie, come dianzi ricordato, il Collegio partenopeo non ha esposto ragione alcuna nel fissare in € 905,00 il compenso complessivo - comprensivo anche della fase del ricorso monitorio -, benché detto importo sensibilmente inferiore al minimo tassabile per le quattro fasi secondo la " regola " prevista nell'art 4 comma 1 tariffa. Deve però precisare questa Suprema Corte, in ragione dell'argomento svolto nel motivo di ricorso dianzi accolto, come rettamente il Collegio partenopeo non ha proceduto a separata liquidazione del compenso per la fase correlata all'emissione del decreto poi opposto, poiché un tanto in linea con l'insegnamento consolidato di questa Corte - Cass. sez. 2 n° 9728/20 - ricordato anche nel decreto impugnato.Difatti, stante la peculiare natura del procedimento, posto che è consentita l'opposizione anche al richiedente il decreto e non solo all'onerato, una volta avviata opposizione, non già, s'apre un nuovo procedimento ma lo stesso continua in forma contenziosa, sicché nemmeno può prospettarsi una reformatio in pejus poiché il decreto opposto integralmente superato dalla nuova decisione. Di conseguenza la liquidazione delle spese di lite dovrà esser unitaria anche se il Giudice dovrà tener conto, nel liquidare le fasi in cui s'è articolato il procedimento, anche dell'attività professionale in relazione a ciascuna d'esse posta in essere in sede di richiesta del decreto inaudita altera parte. Di conseguenza correttamente il Collegio partenopeo, esponendo apposita motivazione ignorata dalla parte ricorrente nella sua argomentazione critica svolta, ha precisato che la liquidazione delle spese di lite non già vanno frazionate in relazione alle due fasi dell'unitario procedimento, bensì liquidate unitariamente, come fatto dal Collegio napoletano. Con la terza ragione di doglianza la ricorrente rileva nullità per violazione delle norme ex art 132 e 345 cod. proc. civ. poiché il Collegio partenopeo ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in quanto non s'è pronunciato sulla sua istanza di liquidazione della maggiorazione del compenso correlato alla redazione in modalità telematica ex art 1 DM 37/2018 degli atti di parte. La ricorrente sottolinea come ebbe a formulare, sin nel ricorso per il decreto inaudita altera parte, la richiesta di veder aumentato il compenso per la redazione degli atti con modalità telematica e che il Consigliere designato riconobbe detto aumento, viceversa non più riconosciuto dal Collegio nella liquidazione complessiva del compenso operata ad esito dell'opposizione. Il vizio di nullità dedotto non appare concorrere posto che il Collegio partenopeo ha provveduto a liquidare le spese di lite, così disponendo anche su detta domanda della ricorrente, ed al riguardo non rileva il mancato dettaglio delle componenti che hanno portato alla somma riconosciuta siccome dovuta, posto che il vizio attiene alla omessa pronuncia sulla domanda e non già ad eventuale errore nell'individuare ogni singolo elemento inerente alla stessa. Con il quarto mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione del disposto ex art 4 comma 1 bis DM 55/2014, posto che la Corte di merito non ha ritenuto di riconoscere l'aumento, previsto in caso di redazione degli atti di parte con modalità telematica, senza esporre alcuna motivazione circa l'esclusione di detto aumento stabilito espressamente come dovuto " di regola " dalla tariffa forense, siccome innovata dal DM 37/2018. La censura appare fondata posto che la norma, portata dal DM 37/2018 ed inserita nell'art 4 comma 1 bis DM 55/2014, dispone che " di regola " i compensi, siccome liquidati ai sensi del comma 1 art 4 citato, sono aumentati del 30% allorquando gli atti sono redatti con modalità telematica. Pertanto l'aumento deve esser disposto, salvo che motivatamente il Giudicante non lo escluda. Nella specie l'aumento non appare essere stato riconosciuto posto che alcuna motivazione la Corte partenopea ha illustrato per negare l'applicazione di detto aumento pur essendo gli atti di parte stati redatti in forma telematica, nonostante che detto aumento fosse stato puntualmente riconosciuto in sede di decreto emesso dal Consigliere delegato. Ciò è reso palese dalla circostanza - già oggetto della seconda censura - che il compenso liquidato nel decreto impugnato risulta addirittura inferiore alla previsione del minimo tariffario, sicché di certo alcuna maggiorazione è stata riconosciuta ai sensi dell'art 4 comma 1 bis del DM citato. Con la quinta doglianza la Ascione lamenta che il Collegio campano non ebbe a riconoscere nemmeno sul compenso per la fase del procedimento svoltosi avanti il Consigliere delegato l'aumento ex DM 37/2018. Tuttavia espressamente tale doglianza risulta subordinata al mancato accoglimento della censura proposta sub motivo quattro, nella specie accolto.Con il sesto mezzo d'impugnazione la ricorrente deduce violazione degli artt. 93 e 112 cod. proc. civ., posto che la Corte territoriale ha, bensì, riconosciuto la chiesta distrazione delle spese in favore dei difensori, ma in maniera difforme rispetto a quanto chiesto. Tale questione, attenendo alla liquidazione delle spese della lite, rimane assorbita a seguito della cassazione del decreto impugnato, poiché il Giudice di rinvio dovrà procedere a nuova determinazione delle spese dell'intera lite ed, in tale ambito, anche disciplinerà la distrazione, ove richiesta. Il decreto impugnato in relazione ai motivi secondo e quarto va cassato nei limiti di motivazione ed il procedimento rimesso nuovamente alla Corte d'Appello di Napoli altra sezione, che anche, ex art 385 comma 3 cod. proc. civ., disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità. P. Q. M. Accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso nei limiti di motivazione, rigetta il primo ed il terzo, assorbiti il quinto e sesto motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Napoli, altra sezione, che anche provvederà a regola
Decreto Cassazione n. 12608/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris