CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 32000/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3678-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con studio in Paravati di [OSCURATO:PERSONA], via Umberto 132; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1189/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dalla [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, rigettando il gravame, ha respinto la domanda di riconoscimento del diritto di proprietà di un terreno con annessi fabbricati oggetto di una procedura di esproprio da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] che negava ai Romano la relativa indennità contestandone la proprietà; -attesa la natura pregiudiziale i sigg.ri Romano promuovevano il presente giudizio producendo l'atto di divisione e la denuncia di successione che asseritamente giustificava il loro diritto; -il Comune di [OSCURATO:PERSONA] contestava l'idoneità della suddetta documentazione e controdeduceva che, al contrario, gli attori risultavano "livellari" ed il Comune concedente; -l'adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava sia la domanda di accertamento della proprietà che quella di usucapione; -impugnata la sentenza di primo grado, la Corte d'appello di Catanzaro l'ha disattesa argomentando che, essendo i beni in contestazione oggetto di una procedura espropriativa, l'appellante non era nel possesso dei beni, e che per dimostrare il diritto di proprietà avrebbe dovuto fornire la prova rigorosa che la legge richiede per l'azione di rivendica; -la cassazione della sentenza è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 948 cod.civ. e 2697 cod.civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.; -secondo il ricorrente, la Corte d'appello erra nel ritenere che i ricorrenti per dimostrare il loro diritto di proprietà avrebbero dovuto fornire la prova rigorosa che la legge richiede per Ric. 2020 n. 03678 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -2- l'azione di rivendicazione ex art.948 cod.civ., essendo quella esperita un'azione di mero accertamento; -il Collegio osserva che il ricorso non presenta evidenza decisoria in punto di individuazione del contenuto della prova in relazione al petitum articolato ( azione di rivendica, domanda di restituzione, domanda di indennità di espropriazione) e, pertanto, dispone la rimessione alla pubblica udienza. P.Q.M La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 10 giugno 2021. esident bar [OSCURATO:PERSONA]' - 5 NOV 2021 [OSCURATO:PERSONA] C