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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 ottobre 1981

Cassazione n. 19079/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 novembre 2022 la Corte di appello di Messina, giudicando in sede di rinvio della Corte di cassazione, ha confermato l'aumento per la recidiva operato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 16 dicembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di furto aggravato commesso tra il 27 e il 28 luglio 2018.

Premesso che il giudizio sulla penale responsabilità in ordine al delitto contestato era ormai definitivo per effetto della sentenza della Corte di cassazione del 14 marzo 2022, i giudici di merito hanno pronunciato in ordine alla recidiva per la quale era intervenuto annullamento con rinvio a causa della mancanza di motivazione, sul punto, nella precedente sentenza di appello.

Su tale circostanza, la Corte messinese ha ritenuto configurabile l'aggravante in ragione delle precedenti condanne riportate dall'imputato, già recidivo, per delitti della medesima tipologia di quello per il quale si procede.

Fra tali condanne si rinviene la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 4 aprile 2014, irrevocabile il 24 marzo 2015, rispetto alla quale il delitto di furto contestato è stato commesso entro il quinquennio.

La Corte ha valorizzato, altresì, le modalità di commissione del reato ritenute sintomatiche di abilità e capacità organizzativa e tali da denotare una spiccata pervicacia nel delinquere ed esprimere una particolare pericolosità sociale.

Tutti tali elementi sono stati considerati idonei a giustificare l'aumento per la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali in quanto il giudice di rinvio avrebbe violato l'art. 627 cod. proc. pen. e l'obbligo di rendere una congrua motivazione in punto di sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della recidiva.

Secondo quanto prospettato dal ricorrente, la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento parziale, aveva censurato il percorso motivazionale della precedente decisione di appello in ragione della mera valorizzazione dei precedenti penali.

In violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., il giudice di rinvio avrebbe, invece, ripetuto il medesimo errore riproponendo la valutazione oggetto della declaratoria di annullamento.Così facendo, avrebbe reiterato la violazione degli obblighi motivazionali che gravano sul giudice di merito laddove ritenga la maggiore colpevolezza o pericolosità sociale del reo in ragione della recidiva, nei termini imposti dalla costante giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite.

Nel caso di specie, la violazione dell'obbligo di conformarsi la principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione si sarebbe concretizzata anche nell'omessa individuazione e nella mancata illustrazione della relazione qualificata tra i reati precedentemente commessi e quello per il quale si procede, venendo meno all'obbligo di giustificazione dell'incremento sanzionatorio derivante dalla ritenuta aggravante della recidiva.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo di impugnazione è generico in quanto privo di specificità ed eccentrico rispetto alla ratio decidendi sia della sentenza rescindente della Corte di cassazione n. 24582 del 2022, sia della stessa sentenza oggetto di impugnazione.

Con la predetta sentenza la Quinta Sezione penale di questa Corte, pronunciando su ricorso avverso la sentenza del 4 dicembre 2020 della Corte di appello di Messina che aveva riformato solo in punto di trattamento sanzionatorio quella del 16 dicembre 2019 del Tribunale di Messina, ha annullato la sentenza di merito limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla stessa Corte di appello che ha reso la pronuncia indicata in epigrafe.

Nel rendere la citata pronuncia la sentenza rescindente ha richiamato l'orientamento secondo cui «l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464)».

Ha evidenziato che, pur potendo essere resa la motivazione in termini impliciti mediante il richiamo alla «negativa personalità dell'imputato emergente dalla gravità dei precedenti penali ovvero dalla dettagliata descrizione delle condotte criminose dallo stesso tenute, dalla gravità dei fatti, dal suo inserimento in un contesto di criminalità organizzata», nel caso specifico nessuna motivazione di questo tipo era stata fornita dai giudici di merito di primo e secondo grado, pur in presenza di uno specifico motivo di appello sul punto.

2.1. Così riassunto il percorso argomentativo della sentenza dalla quale ha tratto origine il giudizio di rinvio, deve rilevarsi che la violazione del principio di diritto fissato in sede di annullamento si sarebbe potuta perpetuare e riproporre nel solo caso in cui la configurabilità della recidiva fosse stata nuovamente affermata senza motivazione alcuna anche in occasione del nuovo giudizio sollecitato alla Corte messinese.

Per come esposto nella parte narrativa della presente sentenza, risulta che i giudici di merito, invece, hanno reso una motivazione in ossequio a quanto stabilito dalla precedente decisione nella presente sede di legittimità.

Ciò hanno fatto, in termini non manifestamente illogici e contraddittori.

Si sono così attenuti al consolidato orientamento secondo cui «in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art.99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali» (Sez.

U., n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 il cui insegnamento viene costantemente ribadito da questa Corte).

Pertanto, è manifestamente infondato il rilievo secondo cui la Corte di appello siciliana avrebbe violato l'art. 627 cod. proc. pen. per non essersi attenuta al principio di diritto affermato da questa Corte in ragione del fatto che, contrariamente a quanto fatto nel precedente giudizio di appello, ha reso una motivazione effettiva in relazione alla recidiva.

2.2. Né sorte diversa possono avere i rilievi contenuti nella seconda parte del ricorso con la quale è stata contestata la mancata verifica della effettiva sussistenza della relazione qualificata tra i precedenti penali ed il reato per cui è stata emessa sentenza di condanna con conseguente mancata individuazione dei profili idonei a collegare i fatti oggetto dei diversi giudizi.

Si tratta, all'evidenza, di un profilo che, alla luce della motivazione effettiva resa dai giudici di merito, tende a sollecitare una rinnovata valutazione di merito UJU che in questa sede non è consentita in ragione dell'altro costante principio al quale si presta adesione secondo cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, E., Rv. 280601).

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».

Nel caso di specie, la Corte di appello ha operato, sebbene in termini sintetici, proprio quel giudizio richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte richiamata nel ricorso introduttivo laddove ha individuato proprio nella personalità dell'imputato, già destinatario dell'applicazione della recidiva, condannato con sentenza del 4 aprile 2014, irrevocabile il 24 marzo 2015, nel quinquennio, nonché nelle modalità di commissione dello stesso reato, le ragioni dell'accentuata pericolosità sociale tale da giustificare l'aumento di pena per la recidiva.

Così facendo, ha operato proprio in linea con gli insegnamenti di questa Corte sul punto operando una valutazione individualizzata, non generica e, quindi, priva dei vizi eccepiti in ricorso che proponendosi in termini meramente avversativi della motivazione adottata dai giudici di merito incorre nel vizio di inammissibilità.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 novembre 2022 la Corte di appello di Messina, giudicando in sede di rinvio della Corte di cassazione, ha confermato l'aumento per la recidiva operato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 16 dicembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di furto aggravato commesso tra il 27 e il 28 luglio 2018. Premesso che il giudizio sulla penale responsabilità in ordine al delitto contestato era ormai definitivo per effetto della sentenza della Corte di cassazione del 14 marzo 2022, i giudici di merito hanno pronunciato in ordine alla recidiva per la quale era intervenuto annullamento con rinvio a causa della mancanza di motivazione, sul punto, nella precedente sentenza di appello. Su tale circostanza, la Corte messinese ha ritenuto configurabile l'aggravante in ragione delle precedenti condanne riportate dall'imputato, già recidivo, per delitti della medesima tipologia di quello per il quale si procede. Fra tali condanne si rinviene la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 4 aprile 2014, irrevocabile il 24 marzo 2015, rispetto alla quale il delitto di furto contestato è stato commesso entro il quinquennio. La Corte ha valorizzato, altresì, le modalità di commissione del reato ritenute sintomatiche di abilità e capacità organizzativa e tali da denotare una spiccata pervicacia nel delinquere ed esprimere una particolare pericolosità sociale. Tutti tali elementi sono stati considerati idonei a giustificare l'aumento per la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali in quanto il giudice di rinvio avrebbe violato l'art. 627 cod. proc. pen. e l'obbligo di rendere una congrua motivazione in punto di sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della recidiva. Secondo quanto prospettato dal ricorrente, la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento parziale, aveva censurato il percorso motivazionale della precedente decisione di appello in ragione della mera valorizzazione dei precedenti penali. In violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., il giudice di rinvio avrebbe, invece, ripetuto il medesimo errore riproponendo la valutazione oggetto della declaratoria di annullamento.Così facendo, avrebbe reiterato la violazione degli obblighi motivazionali che gravano sul giudice di merito laddove ritenga la maggiore colpevolezza o pericolosità sociale del reo in ragione della recidiva, nei termini imposti dalla costante giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite. Nel caso di specie, la violazione dell'obbligo di conformarsi la principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione si sarebbe concretizzata anche nell'omessa individuazione e nella mancata illustrazione della relazione qualificata tra i reati precedentemente commessi e quello per il quale si procede, venendo meno all'obbligo di giustificazione dell'incremento sanzionatorio derivante dalla ritenuta aggravante della recidiva. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo di impugnazione è generico in quanto privo di specificità ed eccentrico rispetto alla ratio decidendi sia della sentenza rescindente della Corte di cassazione n. 24582 del 2022, sia della stessa sentenza oggetto di impugnazione. Con la predetta sentenza la Quinta Sezione penale di questa Corte, pronunciando su ricorso avverso la sentenza del 4 dicembre 2020 della Corte di appello di Messina che aveva riformato solo in punto di trattamento sanzionatorio quella del 16 dicembre 2019 del Tribunale di Messina, ha annullato la sentenza di merito limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla stessa Corte di appello che ha reso la pronuncia indicata in epigrafe. Nel rendere la citata pronuncia la sentenza rescindente ha richiamato l'orientamento secondo cui «l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464)». Ha evidenziato che, pur potendo essere resa la motivazione in termini impliciti mediante il richiamo alla «negativa personalità dell'imputato emergente dalla gravità dei precedenti penali ovvero dalla dettagliata descrizione delle condotte criminose dallo stesso tenute, dalla gravità dei fatti, dal suo inserimento in un contesto di criminalità organizzata», nel caso specifico nessuna motivazione di questo tipo era stata fornita dai giudici di merito di primo e secondo grado, pur in presenza di uno specifico motivo di appello sul punto. 2.1. Così riassunto il percorso argomentativo della sentenza dalla quale ha tratto origine il giudizio di rinvio, deve rilevarsi che la violazione del principio di diritto fissato in sede di annullamento si sarebbe potuta perpetuare e riproporre nel solo caso in cui la configurabilità della recidiva fosse stata nuovamente affermata senza motivazione alcuna anche in occasione del nuovo giudizio sollecitato alla Corte messinese. Per come esposto nella parte narrativa della presente sentenza, risulta che i giudici di merito, invece, hanno reso una motivazione in ossequio a quanto stabilito dalla precedente decisione nella presente sede di legittimità. Ciò hanno fatto, in termini non manifestamente illogici e contraddittori. Si sono così attenuti al consolidato orientamento secondo cui «in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art.99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali» (Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 il cui insegnamento viene costantemente ribadito da questa Corte). Pertanto, è manifestamente infondato il rilievo secondo cui la Corte di appello siciliana avrebbe violato l'art. 627 cod. proc. pen. per non essersi attenuta al principio di diritto affermato da questa Corte in ragione del fatto che, contrariamente a quanto fatto nel precedente giudizio di appello, ha reso una motivazione effettiva in relazione alla recidiva. 2.2. Né sorte diversa possono avere i rilievi contenuti nella seconda parte del ricorso con la quale è stata contestata la mancata verifica della effettiva sussistenza della relazione qualificata tra i precedenti penali ed il reato per cui è stata emessa sentenza di condanna con conseguente mancata individuazione dei profili idonei a collegare i fatti oggetto dei diversi giudizi. Si tratta, all'evidenza, di un profilo che, alla luce della motivazione effettiva resa dai giudici di merito, tende a sollecitare una rinnovata valutazione di merito UJU che in questa sede non è consentita in ragione dell'altro costante principio al quale si presta adesione secondo cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, E., Rv. 280601). Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». Nel caso di specie, la Corte di appello ha operato, sebbene in termini sintetici, proprio quel giudizio richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte richiamata nel ricorso introduttivo laddove ha individuato proprio nella personalità dell'imputato, già destinatario dell'applicazione della recidiva, condannato con sentenza del 4 aprile 2014, irrevocabile il 24 marzo 2015, nel quinquennio, nonché nelle modalità di commissione dello stesso reato, le ragioni dell'accentuata pericolosità sociale tale da giustificare l'aumento di pena per la recidiva. Così facendo, ha operato proprio in linea con gli insegnamenti di questa Corte sul punto operando una valutazione individualizzata, non generica e, quindi, priva dei vizi eccepiti in ricorso che proponendosi in termini meramente avversativi della motivazione adottata dai giudici di merito incorre nel vizio di inammissibilità. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu
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