CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05986/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza in data 15/02/2021, riformava parzialmente (ritenendo prevalente, sulla contestata recidiva, l'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Bari, in data 25/06/2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fallou, in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per entrambi i reati ascritti. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, quanto al primo motivo, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella critica del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite il cui apprezzamento è, ovviamente, in questa sede precluso. Occorre solo precisare, con riferimento al primo reato, la necessità di dover dar seguito al consolidato indirizzo interpretativo che esclude la rilevanza di una eventuale grossolanità della contraffazione (Sez. 2 - n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814); altrettanto immune da censure deve ritenersi la valorizzazione della disponibilità, in capo all'odierno ricorrente, dei beni recanti la contraffazione e quindi palesemente di provenienza illecita (disponibilità contestata in ricorso con argomenti palesemente congetturali). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. 1/12/2021 stensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]