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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 40884/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TERLOCUTORIA sul ricorso 26268/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale - controricorrente — e contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - intimata - nonchè da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] N 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale - controricorrente ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], REGIONE [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 428/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 da [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su sette motivi e illustrato da memorie, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, poi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, nonché della Regione [OSCURATO:PERSONA] e avverso la sentenza n. 428/2019, pubblicata il 25 febbraio 2019, con la quale la Corte di appello di Firenze, pronunciando sull'appello principale proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] e sugli appelli incidentali avanzati da [OSCURATO:PERSONA] e Tenuta di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione avverso la sentenza n. 518/2014 emessa dal Tribunale di Grosseto in data 15/05/2014, in parziale Ric. 2019 n. 26268 sez. 53 - ud. 22-09-2021 -4- riforma della sentenza gravata, così decise: a) accolse, per quanto di ragione, l'appello principale e, in parte, l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione e, per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale nei modi esposti nella narrativa della sentenza di secondo grado, condannò il solo [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, la somma di euro 1.530.549,60, a titolo di lucro cessante, oltre interessi dal dì della sentenza di primo grado sino al soddisfo; b) per le medesime ragioni, condannò altresì [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, l'ulteriore importo di euro 452.572,46, a titolo di danno emergente, oltre interessi dal dì del pagamento sino al definitivo soddisfo; c) rigettò gli appelli incidentali, fatta eccezione per la statuizione sugli interessi sulla somma dovuta a titolo di lucro cessante, come invocata dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione; d) confermò per il resto il provvedimento gravato, anche in riferimento alle spese di giudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per come poste esclusivamente a carico del Martinelli, nella congrua misura indicata dal primo giudice; e) condannò [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alla Regione [OSCURATO:PERSONA] le spese del primo grado del giudizio di merito; f) condannò il Martinelli e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, in solido fra loro, a rimborsare, in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], le spese processuali del secondo grado del giudizio di merito; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in dodici motivi e pure illustrato da memoria; anche la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con distinto controricorso, illustrato da memoria; considerato che: Ric. 2019 n. 26268 sez. 53 - ud. 22-09-2021 -3- i ricorsi proposti pongono questioni per le quali è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza, P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione T Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 sett [OSCURATO:PERSONA], tbirni-,1L) Dott. arto Ur 'uoli / DEP° TiT9NAWRZILER;A, oggi, ... .. ..... ...

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TERLOCUTORIA sul ricorso 26268/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale - controricorrente — e contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - intimata - nonchè da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] N 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale - controricorrente ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], REGIONE [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 428/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su sette motivi e illustrato da memorie, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, poi [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, nonché della Regione [OSCURATO:PERSONA] e avverso la sentenza n. 428/2019, pubblicata il 25 febbraio 2019, con la quale la Corte di appello di Firenze, pronunciando sull'appello principale proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] e sugli appelli incidentali avanzati da [OSCURATO:PERSONA] e Tenuta di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione avverso la sentenza n. 518/2014 emessa dal Tribunale di Grosseto in data 15/05/2014, in parziale Ric. 2019 n. 26268 sez. 53 - ud. 22-09-2021 -4- riforma della sentenza gravata, così decise: a) accolse, per quanto di ragione, l'appello principale e, in parte, l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione e, per l'effetto, accertato l'inadempimento contrattuale nei modi esposti nella narrativa della sentenza di secondo grado, condannò il solo [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, la somma di euro 1.530.549,60, a titolo di lucro cessante, oltre interessi dal dì della sentenza di primo grado sino al soddisfo; b) per le medesime ragioni, condannò altresì [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, l'ulteriore importo di euro 452.572,46, a titolo di danno emergente, oltre interessi dal dì del pagamento sino al definitivo soddisfo; c) rigettò gli appelli incidentali, fatta eccezione per la statuizione sugli interessi sulla somma dovuta a titolo di lucro cessante, come invocata dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione; d) confermò per il resto il provvedimento gravato, anche in riferimento alle spese di giudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. per come poste esclusivamente a carico del Martinelli, nella congrua misura indicata dal primo giudice; e) condannò [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare alla Regione [OSCURATO:PERSONA] le spese del primo grado del giudizio di merito; f) condannò il Martinelli e la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, in solido fra loro, a rimborsare, in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA], le spese processuali del secondo grado del giudizio di merito; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in dodici motivi e pure illustrato da memoria; anche la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con distinto controricorso, illustrato da memoria; considerato che: Ric. 2019 n. 26268 sez. 53 - ud. 22-09-2021 -3- i ricorsi proposti pongono questioni per le quali è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza, P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione T Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 sett [OSCURATO:PERSONA], tbirni-,1L) Dott. arto Ur 'uoli / DEP° TiT9NAWRZILER;A, oggi, ... .. ..... ...