Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 18448/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte confermava la sentenza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], giudicato in assenza, per i reati a lui ascritti.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, privo di mandato, ex art. 581-quater cod. proc. pen..

3. Il collegio riafferma che nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da difensore privo di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione con procedimento de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., posto che il contrasto tra la disposizione che prevede l'anzidetta procedura non partecipata anche per i ricorsi proposti da soggetto non legittimato e quella, egualmente contenuta in tale norma, che la esclude in caso di inosservanza delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen. deve essere risolto accordando la prevalenza alla prima, potendosi ritenere che il riferimento a tale articolo, nella sua interezza, sia rimasto invariato per un difetto di coordinamento (Sez. 2, n. 4800 del 15/01/2024, Stan, Rv. 285927 - 01).

Si ribadisce peraltro che in tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all'imputato assente, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023 Giuliano, Rv. 285525 - 01). 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2024 L'est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte confermava la sentenza che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], giudicato in assenza, per i reati a lui ascritti. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, privo di mandato, ex art. 581-quater cod. proc. pen.. 3. Il collegio riafferma che nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da difensore privo di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione con procedimento de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., posto che il contrasto tra la disposizione che prevede l'anzidetta procedura non partecipata anche per i ricorsi proposti da soggetto non legittimato e quella, egualmente contenuta in tale norma, che la esclude in caso di inosservanza delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen. deve essere risolto accordando la prevalenza alla prima, potendosi ritenere che il riferimento a tale articolo, nella sua interezza, sia rimasto invariato per un difetto di coordinamento (Sez. 2, n. 4800 del 15/01/2024, Stan, Rv. 285927 - 01). Si ribadisce peraltro che in tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all'imputato assente, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023 Giuliano, Rv. 285525 - 01). 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 5 aprile 2024 L'est
Sentenza Cassazione n. 18448/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris