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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25615/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che deducono, rispettivamente, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Manafra e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 131-bis cod. pen. - sono inammissibili perché, per un verso, pur prescindendo dal fatto che l'affermazione della penale responsabilità non si fonda sulla deposizione del Nlanafra (il quale ha semplicemente dichiarato di aver dato in locazione al Tinnirello un'area - circostanza peraltro desumibile dal contratto di locazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), in ogni caso la Corte di merito ha correttamente escluso che il dichiarante dovesse essere assunto ex art. 210 cod. proc. pen. in quanto nemmeno indagato; per altro verso, le censure, come emerge dalla lettura del motivo, illustrato mediante l'utilizzazione di brani estrapolati da prove dichiarative (cfr. le pagine 7, 11, 12, 13, 15, 16 del ricorso), lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, attaccano profili ricostruttivi del fatto, il che esula dai motivi tassativamente indicati dall'art. 606 cod. proc. pen.; per altro verso ancora, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, la Corte di merito ha ribadito l'insussistenza dei presupposti ex art. 131-bis cod. pen., ostando, alla qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità'', la varietà e la pericolosità dei rifiuti trattati; considerato che il terzo motivo, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile nel giudizio di legittimità - la Corte di merito ha ribadito il diniego delle circostanze attenuanti generiche a motivo dei precedenti penali - uno dei quali specifico - di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che deducono, rispettivamente, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Manafra e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 131-bis cod. pen. - sono inammissibili perché, per un verso, pur prescindendo dal fatto che l'affermazione della penale responsabilità non si fonda sulla deposizione del Nlanafra (il quale ha semplicemente dichiarato di aver dato in locazione al Tinnirello un'area - circostanza peraltro desumibile dal contratto di locazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), in ogni caso la Corte di merito ha correttamente escluso che il dichiarante dovesse essere assunto ex art. 210 cod. proc. pen. in quanto nemmeno indagato; per altro verso, le censure, come emerge dalla lettura del motivo, illustrato mediante l'utilizzazione di brani estrapolati da prove dichiarative (cfr. le pagine 7, 11, 12, 13, 15, 16 del ricorso), lungi dall'evidenziare profili di illogicità della motivazione, attaccano profili ricostruttivi del fatto, il che esula dai motivi tassativamente indicati dall'art. 606 cod. proc. pen.; per altro verso ancora, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, la Corte di merito ha ribadito l'insussistenza dei presupposti ex art. 131-bis cod. pen., ostando, alla qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità'', la varietà e la pericolosità dei rifiuti trattati; considerato che il terzo motivo, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile nel giudizio di legittimità - la Corte di merito ha ribadito il diniego delle circostanze attenuanti generiche a motivo dei precedenti penali - uno dei quali specifico - di cui è gravato l'imputato; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 m
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