CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 agosto 1970
Cassazione n. 16080/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato all'esito di giudizio abbreviato alla pena di cinque mesi di reclusione e di 1.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge, in ordine alla configurabilità del delitto contestato; Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata ed, inoltre, sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la Corte d'appello ha spiegato perché il rinvenimento di un quantitativo di stupefacente inferiore alla dose media giornaliera drogante non vale ad escludere la sussistenza del delitto in esame, sottolineando che il quantitativo rinvenuto è comunque superiore alla metà della dose media singola, e quindi non irrisorio, e che, inoltre, la condotta dell'acquirente, consistita nel gettare a terra l'involucro e nel tentativo di occultarlo con il piede, ha determinato la dispersione di parte dello stupefacente, così permettendo di desumere con ragionevole certezza come la quantità originaria fosse superiore a quella effettivamente sequestrata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.M