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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27273/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è FATTO E DIRITTO

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui, in data 16.7.2020, il Tribunale di Ascoli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di ricettazione in concorso e li aveva condannati alla pena di giustizia;

2. ricorrono per cassazione il Bevilacqua e la Levakovic a mezzo del medesimo difensore e con un unico ricorso lamentando mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione: osservano, infatti, di non poter condividere la affermazione dei giudici di merito che hanno desunto la prova dell'elemento soggettivo del reato dalla mancanza di ogni giustificazione in ordine alla provenienza del telefono, essendo compito del PM quello di provare la responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio".

3. Il ricorso è inammissibile.

I ricorrenti assumono la manifesta illogicità della motivazione in punto di elemento soggettivo del reato, ritenuto invece dalla Corte sussistente in forza della carenza di giustificazione dei prevenuti sulla provenienza delittuosa del telefonino.

La motivazione della sentenza impugnata è invece assolutamente corretta avendo questa Corte costantemente ribadito che la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche dall'omessa e/o inattendibile spiegazione della provenienza della cosa delittuosa e, comunque, da qualsiasi elemento - anche indiretto - in grado di rivelare la volontà di occultamento dell'agente; ciò non costituisce deroga ai principi in tema di onere della prova e neppure un vulnus alle garanzie difensive dell'imputato, in quanto è proprio struttura della fattispecie incriminatrice che richiede - ai fini dell'indagine sulla provenienza illecita della res - il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr. ex pluribus Cass. Sez. 2, Sent. n. 20193 del 19/04/2017, Dep. 27/04/2017, Rv. 270120 - 01 e Sez.

Unite n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246324). t

4. Alla inammissibilità del ricorsp consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui, in data 16.7.2020, il Tribunale di Ascoli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di ricettazione in concorso e li aveva condannati alla pena di giustizia; 2. ricorrono per cassazione il Bevilacqua e la Levakovic a mezzo del medesimo difensore e con un unico ricorso lamentando mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione: osservano, infatti, di non poter condividere la affermazione dei giudici di merito che hanno desunto la prova dell'elemento soggettivo del reato dalla mancanza di ogni giustificazione in ordine alla provenienza del telefono, essendo compito del PM quello di provare la responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio". 3. Il ricorso è inammissibile. I ricorrenti assumono la manifesta illogicità della motivazione in punto di elemento soggettivo del reato, ritenuto invece dalla Corte sussistente in forza della carenza di giustificazione dei prevenuti sulla provenienza delittuosa del telefonino. La motivazione della sentenza impugnata è invece assolutamente corretta avendo questa Corte costantemente ribadito che la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche dall'omessa e/o inattendibile spiegazione della provenienza della cosa delittuosa e, comunque, da qualsiasi elemento - anche indiretto - in grado di rivelare la volontà di occultamento dell'agente; ciò non costituisce deroga ai principi in tema di onere della prova e neppure un vulnus alle garanzie difensive dell'imputato, in quanto è proprio struttura della fattispecie incriminatrice che richiede - ai fini dell'indagine sulla provenienza illecita della res - il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr. ex pluribus Cass. Sez. 2, Sent. n. 20193 del 19/04/2017, Dep. 27/04/2017, Rv. 270120 - 01 e Sez. Unite n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246324). t 4. Alla inammissibilità del ricorsp consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P Così d
Sentenza Cassazione n. 27273/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris