CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29694/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L. e, per essa,[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viaG. [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1488 /20 20 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 7 ottobre2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del13 gennaio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 29694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Per la soddisfazione di un credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed assistito da ipoteca iscritta nel febbraio 1992 su immobili ubicati nel Comune di Marsala, la MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., agendo in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., promosse nell’anno 2010espropriazione ex art. 602 cod. proc. civ. in danno di [OSCURATO:PERSONA], terzo acquirente (con atto dell’agosto 2009) dei cespiti ipotecati. 2. Nel settembre 2014 , [OSCURATO:PERSONA] ore Pipitone spiegò opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. assumendo l’inesistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente in suo danno , per mancata rinnovazione della ipoteca nei suoi confronti, formalità eseguita (prima dello spirare del termine di efficacia ventennale) soltanto verso i debitori originari. 3. L’opposizione è stata accolta in ambedue i gradi di merito. 4. Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in appello, ricorre per cassazione, affidandosi ad unico motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito litigioso; resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. 5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo dare conto del motivod i ricorso: rispetto all’esame di esso riveste, infatti , carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale inficiante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, nelle parentesi cognitive incidentali all’espropriazione promossa contro il terzo proprietario nei casi di cui agli artt. 602 e seguenti cod. proc. civ. sono parti necessarie il creditore, debitore diretto e terzo proprietario: nel r.g. n. 29694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudizio di opposizione all’esecuzione proposto dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese all’esito di un’opposizione in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado (tra le tantissime, da ultimo, Cass. 22/02/2022, n. 5747; Cass.18/01/2022, n. 1331; Cass. 25/02/2021, n. 5256; Cass. 30/06/2020, n. 12970; Cass. 28/06/2018, n. 17113; Cass. 31/01/2017, n. 2333). Ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione all’esecuzione formulata dal terzo proprietario in seno ad un’espropriazione promossa ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ. -non hanno ab initio (ed in ambedue i gradi di merito) partecipato i debitori diretti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nemmeno evocatidal ricorrente in sede di legittimità. 2. La non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento delle pronunce emesse e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665). r.g. n. 29694/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. La gravata sentenza va pertanto cassata - con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con un litisconsorte indefettibile -con rinvio al Tribunale di Marsala, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con i debitori dirett i , illegittimamente pretermessi nei gradi di merito, provvedendo altresì sulle spese dell’intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado. P. Q.M. Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Marsala, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.