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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32467/2025

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A sul ricorso iscritto al n. 36907/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via di Ripetta n. 142 presso lo studio legale Delfino e Associati, [OSCURATO:PERSONA] LLP, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 5291/2018 depositata il 27 luglio 2018 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 ottobre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] II di Roma dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi, breviter , NGI) un avviso di accertamento con il quale contestava alla prefata società l’omessa applicazione della ritenuta alla fonte, con l’aliquota del 27 per cento, sui dividendi da essa corrisposti nell’anno 2011 alla propria socia danese [OSCURATO:PERSONA] ApS (di qui in avanti NGD), a sua svolta partecipata dalla capogruppo statunitense [OSCURATO:PERSONA] (NGC); ne derivavano le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie collegate.

Secondo l’assunto dell’Ufficio, la contribuente avrebbe fatto un utilizzo abusivo (cd. treaty shopping ) della Convenzione bilaterale Italia - Danimarca del 5 maggio 1999 contro le doppie imposizioni, avvalendosi della sub-holding danese come schermo fittizio dietro il quale si sarebbe celata la beneficiaria effettiva dei dividendi corrisposti, da individuare nella capogruppo ( topholding ) americana.

La NGI contestava la pretesa erariale proponendo ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma.

Deduceva di aver correttamente operato in osservanza dell’art. 10, paragrafo 2, lettera a), della predetta Convenzione, in quanto, essendo stata la NGD detentrice, per un periodo di dodici mesi anteriore alla data di distribuzione dei dividendi, di almeno il 25 per cento del capitale di essa società distributrice, l’imposta da applicare nello Stato italiano non poteva eccedere lo 0 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi medesimi.

Il giudice adìto, riconosciute solo in parte fondate le ragioni da essa addotte, rideterminava nel 5 per cento l’aliquota della ritenuta da operare «a titolo d’acconto» sui dividendi di cui trattasi, in applicazione dell’art. 10, paragrafo 2, lettera a), della [OSCURATO:PERSONA]USA del 25 agosto 1999 contro le doppie imposizioni, precisando che, qualora tali dividendi non fossero stati sottoposti a tassazione nello Stato americano, avrebbe dovuto riprendere vigore il regime fiscale nazionale della ritenuta con l’aliquota del 27 per cento.

La pronuncia di primo grado veniva in sèguito parzialmente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio, che con sentenza n. 5291/2018 del 27 luglio 2018 accoglieva per quanto di ragione il gravame della contribuente e disponeva che la ritenuta del 5 per cento sui dividendi dovesse essere operata a titolo d’imposta, e non di acconto.

A fondamento della decisione adottata il collegio regionale osservava quanto segue: - «la società italiana … (avev) a posto in essere un utilizzo abusivo della [OSCURATO:PERSONA]Danimarca, in virtù della quale (avev)a indebitamente fruito dell’esenzione da ritenute sui dividendi distribuiti alla controllante, per effetto della interposizione di un soggetto di comodo -la controllante danese- fra sé e il beneficiario effettivo, identificabile nella controllante americana»; - «ne costituivano elementi sintomatici, deducibili dal PVC e dall’accertamento, la pluriennale corrispondenza via e-mail tra la società americana e le società europee, l’assenza nella società danese di un ruolo di gestione delle partecipazioni societarie detenute, deducibile da numerose circostanze richiamate negli atti in questione e avvalorata dai pareri degli studi legali consultati; il livello di tassazione prossimo allo zero, a causa del regime fiscale estremamente favorevole riservato alle holding danesi; la gestione formale della liquidità derivante dalla liquidazione dei dividendi da parte di una società olandese del gruppo, ma in realtà nella disponibilità della sola casa madre statunitense tramite una filiale dislocata in Svizzera»; - a mente del comma 5 dell’art. 27 - bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile «ratione temporis», spettava alla contribuente dare prova del fatto che la partecipazione societaria della NGD non fosse da questa detenuta allo scopo esclusivo o principale di consentire alla controllante americana di beneficiare indebitamente del regime fiscale di favore contemplato dal predetto articolo; -a tal fine, « non appar(iva) sufficiente l’esistenza di un reticolo societario in Europa, nonché degli atti formali societari», in mancanza di «dimostrazione della funzione economica della detenzione della partecipazione»; -risultava, quindi, «acclarata la natura di costruzione di puro artificio della società danese, priva di ragioni economiche apprezzabili e diverse dalla mera finalità elusiva nei confronti dello Stato di provenienza e di consentire alla società capogruppo statunitense di disporre degli stessi evitando, o differendo sine die, la gravosa tassazione prevista dalla normativa USA per i redditi prodotti dalle consociate europee»; - nella fattispecie doveva, conseguentemente, trovare applicazione la citata [OSCURATO:PERSONA]USA del 1999; tuttavia, diversamente da quanto affermato dai primi giudici, la ritenuta del 5 per cento stabilita dall’art. 10, paragrafo 2, lettera a), della detta Convenzione andava effettuata a titolo d’imposta, non essendovi nel testo della norma alcun «cenno ad ipotesi di ritenute dovute a titolo di acconto, con obbligo di conguaglio in caso di non prevista tassazione negli [OSCURATO:PERSONA] sui dividendi in questione».

Contro questa sentenza la NGI ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

La ricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 della [OSCURATO:PERSONA]Danimarca stipulata il 5 maggio 1999, ratificata con L. n. 170 del 2002. 1.1 Si censura l’impugnata sentenza per avere la Commissione regionale erroneamente interpretato l’espressione «beneficiario effettivo» contenuta nell’art. 10 della richiamata Convenzione bilaterale. 1.2 Al riguardo, viene dedotto che: - il Commentario OCSE (principale strumento per la ricostruzione del significato ermeneutico della nozione di ”beneficiario effettivo“) esclude tout court da tale nozione (i)i meri agenti e i nominees e (ii)ogni altro soggetto conduit che, pur al di fuori di un rapporto di Ufficio o fiduciario, abbia poteri così limitati da essere considerato un mero fiduciario o amministratore che opera per conto di un terzo soggetto, i.e. il soggetto beneficiario del reddito ; - quando , come nella fattispecie in esame, la holding si sia limitata ad eseguire una delibera di distribuzione dell’utile ai propri soci, questa circostanza non sembra sufficiente ad escludere la natura di beneficiario effettivo e, quindi, la disponibilità giuridica ed economica dei dividendi che la holding abbia a sua volta percepito dalla propria partecipata, dal momento che tale distribuzione non nasce da un rapporto sinallagmatico, ma è la naturale conseguenza del rapporto associativo che lega i soci alla propria società partecipata ; - in presenza di flussi di dividendi che non transitino tramite un agente, una fiduciaria o una conduit company acting as a fiduciary or administrator, non sono ravvisabili obbligazioni di ritrasferimento back to back alla controllante o ai soci di livello superiore e, tanto meno, obbligazioni ”correlate“ in senso tecnico ai dividendi stessi che possano mettere in discussione, ai fini convenzionali, lo status di beneficiario effettivo di una subholding . 1.3 Si soggiunge che: - la circostanza che NGD fosse a sua volta controllata da altra società avente sede negli USA non p(oteva) essere a priori considerata una condizione incompatibile con lo status di beneficiario effettivo , non rilevando in contrario la potenziale re - distribuibilità dei dividendi in favore della socia americana; - anche una struttura quale la holding pura non può, di per sé, rappresentare un limite... al riconoscimento della qualifica di beneficiario effettivo ; - la certificazione rilasciata dalla competente autorità fiscale estera, versata in atti e facente prova fino a querela di falso, attestava la soggettività passiva di NGD alle imposte dirette in Danimarca ; -tutti questi elementi avrebbero dovuto indurre la CTR a riconoscere nella prefata società danese la beneficiaria effettiva dei dividendi percepiti dalla partecipata italiana; - il comportamento della NGI appariva, quindi, pienamente conforme alle previsioni della succitata Convenzione, in base alla quale «i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato» (art. 10, paragrafo 1). 1.4 A differenza di quanto eccepito dalla controricorrente, il motivo non risulta inammissibile per carenzadei presupposti di cui all’art. 360 c.p.c. e difetto di autosufficienza , consentendo al giudice di legittimità di individuare senza incertezze i termini della sollevata censura sulla base del solo contenuto del ricorso. 1.5 Il mezzo di gravame in scrutinio è tuttavia destituito di fondamento. 1.6 L’art. 27–bis del D.P.R. n. 600 del 1973 , norma interna attuativa della direttiva 435/90/CEE (cd. direttiva madre-figlia , in inglese mother-daughter directive ), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 26, comma 2, lettera b), della L. n. 122 del 2016 prevedeva, al comma 5, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società «figlie» a società «madri» comunitarie a loro volta direttamente o indirettamente controllate da società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], a condizione che queste ultime dimostrassero di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime fiscale contemplato dal detto articolo. 1.7 L’attuale formulazione della norma, applicabile con riferimento ai dividendi corrisposti dal 1° gennaio 2016, stabilisce che «ladirettiva (UE) 2015/121del Consiglio, del 27 gennaio 2015», la quale ha modificato l’art. 1, paragrafo 2, delladirettiva del Consiglio n. 2011/96/UE, «è attuata dall’ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell’art. 10– bisdella legge 27 luglio 2000, n. 212 ». 1.8 Ne consegue che detta disposizione, costituente clausola generale in materia di abuso del diritto o elusione fiscale, vale oggi come univoco riferimento normativo per legittimare il disconoscimento dell’esenzione dalla ritenuta su dividendi distribuiti da società figlie a società madri residenti nell’Unione Europea. 1.9 Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 16173/2023, Cass. n. 23628/2024), la normativa interna di recepimento della disciplina unionale va letta alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo con le cd. sentenze danesi , in particolare con quella del 26 febbraio 2019, resa in cause riunite C-116/16 e C-117/16, che specificamente attiene alla materia della distribuzione dei dividendi. 1.10 Deve, quindi, ulteriormente ribadirsi che, «in tema di dividendi madre-figlia, in ragione del disposto di cui all’art. 27–bis, comma 5,del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600–sia nella versione precedente alle modifiche di cui all’art. 26, comma 2, lettera b), della legge 7 luglio 2016, n. 122sia nella versione successiva–, la circostanza che il soggetto che reclama i benefici ivi previsti non ne sia ”beneficiario effettivo“ è elemento da valutarsi per la ricostruzione della fattispecie in termini di pratica elusiva, quale segnale di una struttura posta in essere in maniera formale ed artificiosa per usufruire indebitamente dei benefici riservati alle società con sede nell’Unione». 1.11 Questa Corte Suprema ha chiarito che l’indagine volta ad accertare la qualità di beneficiario effettivo si articola in tre test, autonomi e disgiunti, i quali, a seconda della fattispecie concreta, prendono in considerazione dei «parametri spia» o «indici segnaletici» e sono stati denominati dalla dottrina, fattasi carico di razionalizzare i princìpi cardine enunciati dalla richiamata giurisprudenza comunitaria e di legittimità e dalle Corti anglosassoni e mitteleuropee in noti «leading cases» : (1)«substantive business activity test», che verifica se la società percipiente svolga un’attività economica effettiva o sia una costruzione di puro artificio; (2)«dominion test», che rappresenta il centro dell’indagine e valuta se la società percipiente possa disporre liberamente delle somme ricevute a titolo di dividendi o sia tenuta a rimetterle a un soggetto terzo; (3)«business purpose test», che esamina le ragioni dell’interposizione della società nel flusso reddituale transfrontaliero, onde appurare se essa abbia una funzione di finanziamento o sia una mera «conduit company»o «sociètè relais» (cfr. Cass. n. 16173/2023 e Cass. n. 23628/2024, nonché, con riferimento all’esenzione degli interessi e degli altri flussi reddituali dall’imposta exart. 26–quater del D.P.R. n. 600 del 1973 , n. 6005/2023, Cass. n. 6050/2023; vedasi pure Cass. n. 26923/2024 in tema di «royalties»). 1.12 Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va osservato che la qui impugnata decisione si fonda sulle seguenti argomentazioni: -ai sensi dell’art. 27- bis, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 , nella versione vigente «ratione temporis», spettava alla contribuente, onde potersi legittimamente avvalere dell’invocata esenzione dall’obbligo di operare la ritenuta sui dividendi corrisposti alla propria controllante danese, dimostrare che quest’ultima fosse stata la beneficiaria effettiva dei detti dividendi; - non essendo stata offerta una simile prova ed emergendo dagli atti di causa una serie di elementi che portavano a individuare nella capogruppo statunitense NGC la «beneficial owner» dell’operazione, doveva applicarsi al caso di specie la disciplina contenuta nell’art. 10 della [OSCURATO:PERSONA]USA del 25 agosto 1999 contro le doppie imposizioni, che per quanto qui interessa così recita: «1.

I dividendi pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere: (a)il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data alla quale i dividendi sono dichiarati; e (b)il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi». 1.13 Così statuendo, la CTR laziale ha respinto la diversa tesi propugnata della contribuente, la quale anche in questa sede continua a sostenere che la vicenda in esame debba essere inquadrata nell’àmbito previsionale dell’art. 10 della [OSCURATO:PERSONA]Danimarca del 5 maggio 1999 contro le doppie imposizioni, ratificata e resa esecutiva con L. n. 170 del 2002, che così dispone ai primi due paragrafi: «1.

I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere: a)lo 0 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (non di persone) che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di dodici mesi anteriore alla data in cui sono stati distribuiti i dividendi; b)il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l’imposizione della società rispetto agli utili con i quali sono stati pagati i dividendi». 1.14 La soluzione accolta dal collegio regionale si pone in linea con il surriferito insegnamento unionale e di legittimità, in quanto l’affermata esclusione della qualità di beneficiaria effettiva in capo alla società madre danese scaturisce dall’applicazione dei tre test innanzi indicati, dei cui esiti viene dato conto nella motivazione della sentenza. 1.15 I giudici di secondo grado hanno anzitutto accertato in fatto che la NGD non aveva la disponibilità materiale e giuridica dei dividendi percepiti dalla controllata italiana ( dominion test ), in quanto questi confluivano in una cassa comune (cd. cash pooling ) formalmente affidata a una società olandese tesoriere del gruppo Northrop, «ma in realtà nella disponibilità della sola casa madre statunitense tramite una filiale dislocata in Svizzera». 1.16 Hanno, inoltre, acclarato che la società danese non esercitava in concreto alcuna attività economica, né quella tipica di una sub-holding cd. pura , non svolgendo «un ruolo di gestione delle partecipazioni societarie detenute»( substantive business activity test ). 1.17 Non hanno, infine, mancato di evidenziare come da una serie di circostanze, fra le quali «la pluriennale corrispondenza via e-mail tra la società americana e le società europee», risultasse dimostrato che «la direzione effettiva del comparto europeo promanasse dalla società statunitense e che la società danese fosse un mero schermo interposto fra la controllante statunitense e le controllate europee, strumentale all’elusione impositiva»( business purpose test ). 1.18 Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve escludersi la sussistenza del dedotto «error in iudicando»; né in questa sede è possibile riesaminare la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto posta a base del convincimento motivatamente espresso dal collegio regionale.

2. Con il secondo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. in relazione a un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . 2.1 Si contesta ai giudici d’appello di non aver tenuto in debito conto la summenzionata certificazione rilasciata dall’autorità fiscale danese. 2.2 Il motivo, che riprende in parte alcuni argomenti già spesi a sostegno del precedente mezzo censorio, è infondato. 2.3 Come riportato dalla stessa impugnante (pag. 27 del ricorso, primo periodo), il certificato in discorso attestava la residenza ai fini fiscali della NGD nello Stato danese e la sua qualifica di soggetto passivo dell’imposta locale sul reddito delle società . 2.4 Trattavasi, pertanto, di documento irrilevante ai fini dell’attribuzione alla prefata società dello status di beneficiaria effettiva dei dividendi oggetto di causa, il quale andava accertato non in termini meramente nominali e formali, bensì secondo i criteri e le modalità «sostanziali» di cui ai test surrichiamati e ai princìpi che li ispirano (cfr. Cass. nn. 510-521- 544-552-573/2024, in tema di interessi). 2.5 L’inidoneità dei fatti attestati dal documento de quoa condurre a un esito della lite diverso da quello fatto proprio dalla CTR rende privi di consistenza entrambi i profili di doglianza prospettati.

3. In conclusione, il ricorso va respinto.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 10.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al n. 36907/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via di Ripetta n. 142 presso lo studio legale Delfino e Associati, [OSCURATO:PERSONA] LLP, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 5291/2018 depositata il 27 luglio 2018 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 ottobre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] II di Roma dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi, breviter , NGI) un avviso di accertamento con il quale contestava alla prefata società l’omessa applicazione della ritenuta alla fonte, con l’aliquota del 27 per cento, sui dividendi da essa corrisposti nell’anno 2011 alla propria socia danese [OSCURATO:PERSONA] ApS (di qui in avanti NGD), a sua svolta partecipata dalla capogruppo statunitense [OSCURATO:PERSONA] (NGC); ne derivavano le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie collegate. Secondo l’assunto dell’Ufficio, la contribuente avrebbe fatto un utilizzo abusivo (cd. treaty shopping ) della Convenzione bilaterale Italia - Danimarca del 5 maggio 1999 contro le doppie imposizioni, avvalendosi della sub-holding danese come schermo fittizio dietro il quale si sarebbe celata la beneficiaria effettiva dei dividendi corrisposti, da individuare nella capogruppo ( topholding ) americana. La NGI contestava la pretesa erariale proponendo ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma. Deduceva di aver correttamente operato in osservanza dell’art. 10, paragrafo 2, lettera a), della predetta Convenzione, in quanto, essendo stata la NGD detentrice, per un periodo di dodici mesi anteriore alla data di distribuzione dei dividendi, di almeno il 25 per cento del capitale di essa società distributrice, l’imposta da applicare nello Stato italiano non poteva eccedere lo 0 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi medesimi. Il giudice adìto, riconosciute solo in parte fondate le ragioni da essa addotte, rideterminava nel 5 per cento l’aliquota della ritenuta da operare «a titolo d’acconto» sui dividendi di cui trattasi, in applicazione dell’art. 10, paragrafo 2, lettera a), della [OSCURATO:PERSONA]USA del 25 agosto 1999 contro le doppie imposizioni, precisando che, qualora tali dividendi non fossero stati sottoposti a tassazione nello Stato americano, avrebbe dovuto riprendere vigore il regime fiscale nazionale della ritenuta con l’aliquota del 27 per cento. La pronuncia di primo grado veniva in sèguito parzialmente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio, che con sentenza n. 5291/2018 del 27 luglio 2018 accoglieva per quanto di ragione il gravame della contribuente e disponeva che la ritenuta del 5 per cento sui dividendi dovesse essere operata a titolo d’imposta, e non di acconto. A fondamento della decisione adottata il collegio regionale osservava quanto segue: - «la società italiana … (avev) a posto in essere un utilizzo abusivo della [OSCURATO:PERSONA]Danimarca, in virtù della quale (avev)a indebitamente fruito dell’esenzione da ritenute sui dividendi distribuiti alla controllante, per effetto della interposizione di un soggetto di comodo -la controllante danese- fra sé e il beneficiario effettivo, identificabile nella controllante americana»; - «ne costituivano elementi sintomatici, deducibili dal PVC e dall’accertamento, la pluriennale corrispondenza via e-mail tra la società americana e le società europee, l’assenza nella società danese di un ruolo di gestione delle partecipazioni societarie detenute, deducibile da numerose circostanze richiamate negli atti in questione e avvalorata dai pareri degli studi legali consultati; il livello di tassazione prossimo allo zero, a causa del regime fiscale estremamente favorevole riservato alle holding danesi; la gestione formale della liquidità derivante dalla liquidazione dei dividendi da parte di una società olandese del gruppo, ma in realtà nella disponibilità della sola casa madre statunitense tramite una filiale dislocata in Svizzera»; - a mente del comma 5 dell’art. 27 - bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile «ratione temporis», spettava alla contribuente dare prova del fatto che la partecipazione societaria della NGD non fosse da questa detenuta allo scopo esclusivo o principale di consentire alla controllante americana di beneficiare indebitamente del regime fiscale di favore contemplato dal predetto articolo; -a tal fine, « non appar(iva) sufficiente l’esistenza di un reticolo societario in Europa, nonché degli atti formali societari», in mancanza di «dimostrazione della funzione economica della detenzione della partecipazione»; -risultava, quindi, «acclarata la natura di costruzione di puro artificio della società danese, priva di ragioni economiche apprezzabili e diverse dalla mera finalità elusiva nei confronti dello Stato di provenienza e di consentire alla società capogruppo statunitense di disporre degli stessi evitando, o differendo sine die, la gravosa tassazione prevista dalla normativa USA per i redditi prodotti dalle consociate europee»; - nella fattispecie doveva, conseguentemente, trovare applicazione la citata [OSCURATO:PERSONA]USA del 1999; tuttavia, diversamente da quanto affermato dai primi giudici, la ritenuta del 5 per cento stabilita dall’art. 10, paragrafo 2, lettera a), della detta Convenzione andava effettuata a titolo d’imposta, non essendovi nel testo della norma alcun «cenno ad ipotesi di ritenute dovute a titolo di acconto, con obbligo di conguaglio in caso di non prevista tassazione negli [OSCURATO:PERSONA] sui dividendi in questione». Contro questa sentenza la NGI ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. La ricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 della [OSCURATO:PERSONA]Danimarca stipulata il 5 maggio 1999, ratificata con L. n. 170 del 2002. 1.1 Si censura l’impugnata sentenza per avere la Commissione regionale erroneamente interpretato l’espressione «beneficiario effettivo» contenuta nell’art. 10 della richiamata Convenzione bilaterale. 1.2 Al riguardo, viene dedotto che: - il Commentario OCSE (principale strumento per la ricostruzione del significato ermeneutico della nozione di ”beneficiario effettivo“) esclude tout court da tale nozione (i)i meri agenti e i nominees e (ii)ogni altro soggetto conduit che, pur al di fuori di un rapporto di Ufficio o fiduciario, abbia poteri così limitati da essere considerato un mero fiduciario o amministratore che opera per conto di un terzo soggetto, i.e. il soggetto beneficiario del reddito ; - quando , come nella fattispecie in esame, la holding si sia limitata ad eseguire una delibera di distribuzione dell’utile ai propri soci, questa circostanza non sembra sufficiente ad escludere la natura di beneficiario effettivo e, quindi, la disponibilità giuridica ed economica dei dividendi che la holding abbia a sua volta percepito dalla propria partecipata, dal momento che tale distribuzione non nasce da un rapporto sinallagmatico, ma è la naturale conseguenza del rapporto associativo che lega i soci alla propria società partecipata ; - in presenza di flussi di dividendi che non transitino tramite un agente, una fiduciaria o una conduit company acting as a fiduciary or administrator, non sono ravvisabili obbligazioni di ritrasferimento back to back alla controllante o ai soci di livello superiore e, tanto meno, obbligazioni ”correlate“ in senso tecnico ai dividendi stessi che possano mettere in discussione, ai fini convenzionali, lo status di beneficiario effettivo di una subholding . 1.3 Si soggiunge che: - la circostanza che NGD fosse a sua volta controllata da altra società avente sede negli USA non p(oteva) essere a priori considerata una condizione incompatibile con lo status di beneficiario effettivo , non rilevando in contrario la potenziale re - distribuibilità dei dividendi in favore della socia americana; - anche una struttura quale la holding pura non può, di per sé, rappresentare un limite... al riconoscimento della qualifica di beneficiario effettivo ; - la certificazione rilasciata dalla competente autorità fiscale estera, versata in atti e facente prova fino a querela di falso, attestava la soggettività passiva di NGD alle imposte dirette in Danimarca ; -tutti questi elementi avrebbero dovuto indurre la CTR a riconoscere nella prefata società danese la beneficiaria effettiva dei dividendi percepiti dalla partecipata italiana; - il comportamento della NGI appariva, quindi, pienamente conforme alle previsioni della succitata Convenzione, in base alla quale «i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato» (art. 10, paragrafo 1). 1.4 A differenza di quanto eccepito dalla controricorrente, il motivo non risulta inammissibile per carenzadei presupposti di cui all’art. 360 c.p.c. e difetto di autosufficienza , consentendo al giudice di legittimità di individuare senza incertezze i termini della sollevata censura sulla base del solo contenuto del ricorso. 1.5 Il mezzo di gravame in scrutinio è tuttavia destituito di fondamento. 1.6 L’art. 27–bis del D.P.R. n. 600 del 1973 , norma interna attuativa della direttiva 435/90/CEE (cd. direttiva madre-figlia , in inglese mother-daughter directive ), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 26, comma 2, lettera b), della L. n. 122 del 2016 prevedeva, al comma 5, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società «figlie» a società «madri» comunitarie a loro volta direttamente o indirettamente controllate da società non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], a condizione che queste ultime dimostrassero di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime fiscale contemplato dal detto articolo. 1.7 L’attuale formulazione della norma, applicabile con riferimento ai dividendi corrisposti dal 1° gennaio 2016, stabilisce che «ladirettiva (UE) 2015/121del Consiglio, del 27 gennaio 2015», la quale ha modificato l’art. 1, paragrafo 2, delladirettiva del Consiglio n. 2011/96/UE, «è attuata dall’ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell’art. 10– bisdella legge 27 luglio 2000, n. 212 ». 1.8 Ne consegue che detta disposizione, costituente clausola generale in materia di abuso del diritto o elusione fiscale, vale oggi come univoco riferimento normativo per legittimare il disconoscimento dell’esenzione dalla ritenuta su dividendi distribuiti da società figlie a società madri residenti nell’Unione Europea. 1.9 Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 16173/2023, Cass. n. 23628/2024), la normativa interna di recepimento della disciplina unionale va letta alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo con le cd. sentenze danesi , in particolare con quella del 26 febbraio 2019, resa in cause riunite C-116/16 e C-117/16, che specificamente attiene alla materia della distribuzione dei dividendi. 1.10 Deve, quindi, ulteriormente ribadirsi che, «in tema di dividendi madre-figlia, in ragione del disposto di cui all’art. 27–bis, comma 5,del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600–sia nella versione precedente alle modifiche di cui all’art. 26, comma 2, lettera b), della legge 7 luglio 2016, n. 122sia nella versione successiva–, la circostanza che il soggetto che reclama i benefici ivi previsti non ne sia ”beneficiario effettivo“ è elemento da valutarsi per la ricostruzione della fattispecie in termini di pratica elusiva, quale segnale di una struttura posta in essere in maniera formale ed artificiosa per usufruire indebitamente dei benefici riservati alle società con sede nell’Unione». 1.11 Questa Corte Suprema ha chiarito che l’indagine volta ad accertare la qualità di beneficiario effettivo si articola in tre test, autonomi e disgiunti, i quali, a seconda della fattispecie concreta, prendono in considerazione dei «parametri spia» o «indici segnaletici» e sono stati denominati dalla dottrina, fattasi carico di razionalizzare i princìpi cardine enunciati dalla richiamata giurisprudenza comunitaria e di legittimità e dalle Corti anglosassoni e mitteleuropee in noti «leading cases» : (1)«substantive business activity test», che verifica se la società percipiente svolga un’attività economica effettiva o sia una costruzione di puro artificio; (2)«dominion test», che rappresenta il centro dell’indagine e valuta se la società percipiente possa disporre liberamente delle somme ricevute a titolo di dividendi o sia tenuta a rimetterle a un soggetto terzo; (3)«business purpose test», che esamina le ragioni dell’interposizione della società nel flusso reddituale transfrontaliero, onde appurare se essa abbia una funzione di finanziamento o sia una mera «conduit company»o «sociètè relais» (cfr. Cass. n. 16173/2023 e Cass. n. 23628/2024, nonché, con riferimento all’esenzione degli interessi e degli altri flussi reddituali dall’imposta exart. 26–quater del D.P.R. n. 600 del 1973 , n. 6005/2023, Cass. n. 6050/2023; vedasi pure Cass. n. 26923/2024 in tema di «royalties»). 1.12 Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va osservato che la qui impugnata decisione si fonda sulle seguenti argomentazioni: -ai sensi dell’art. 27- bis, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 , nella versione vigente «ratione temporis», spettava alla contribuente, onde potersi legittimamente avvalere dell’invocata esenzione dall’obbligo di operare la ritenuta sui dividendi corrisposti alla propria controllante danese, dimostrare che quest’ultima fosse stata la beneficiaria effettiva dei detti dividendi; - non essendo stata offerta una simile prova ed emergendo dagli atti di causa una serie di elementi che portavano a individuare nella capogruppo statunitense NGC la «beneficial owner» dell’operazione, doveva applicarsi al caso di specie la disciplina contenuta nell’art. 10 della [OSCURATO:PERSONA]USA del 25 agosto 1999 contro le doppie imposizioni, che per quanto qui interessa così recita: «1. I dividendi pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere: (a)il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data alla quale i dividendi sono dichiarati; e (b)il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi». 1.13 Così statuendo, la CTR laziale ha respinto la diversa tesi propugnata della contribuente, la quale anche in questa sede continua a sostenere che la vicenda in esame debba essere inquadrata nell’àmbito previsionale dell’art. 10 della [OSCURATO:PERSONA]Danimarca del 5 maggio 1999 contro le doppie imposizioni, ratificata e resa esecutiva con L. n. 170 del 2002, che così dispone ai primi due paragrafi: «1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere: a)lo 0 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (non di persone) che detiene ed ha detenuto direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di dodici mesi anteriore alla data in cui sono stati distribuiti i dividendi; b)il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l’imposizione della società rispetto agli utili con i quali sono stati pagati i dividendi». 1.14 La soluzione accolta dal collegio regionale si pone in linea con il surriferito insegnamento unionale e di legittimità, in quanto l’affermata esclusione della qualità di beneficiaria effettiva in capo alla società madre danese scaturisce dall’applicazione dei tre test innanzi indicati, dei cui esiti viene dato conto nella motivazione della sentenza. 1.15 I giudici di secondo grado hanno anzitutto accertato in fatto che la NGD non aveva la disponibilità materiale e giuridica dei dividendi percepiti dalla controllata italiana ( dominion test ), in quanto questi confluivano in una cassa comune (cd. cash pooling ) formalmente affidata a una società olandese tesoriere del gruppo Northrop, «ma in realtà nella disponibilità della sola casa madre statunitense tramite una filiale dislocata in Svizzera». 1.16 Hanno, inoltre, acclarato che la società danese non esercitava in concreto alcuna attività economica, né quella tipica di una sub-holding cd. pura , non svolgendo «un ruolo di gestione delle partecipazioni societarie detenute»( substantive business activity test ). 1.17 Non hanno, infine, mancato di evidenziare come da una serie di circostanze, fra le quali «la pluriennale corrispondenza via e-mail tra la società americana e le società europee», risultasse dimostrato che «la direzione effettiva del comparto europeo promanasse dalla società statunitense e che la società danese fosse un mero schermo interposto fra la controllante statunitense e le controllate europee, strumentale all’elusione impositiva»( business purpose test ). 1.18 Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve escludersi la sussistenza del dedotto «error in iudicando»; né in questa sede è possibile riesaminare la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto posta a base del convincimento motivatamente espresso dal collegio regionale. 2. Con il secondo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. in relazione a un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . 2.1 Si contesta ai giudici d’appello di non aver tenuto in debito conto la summenzionata certificazione rilasciata dall’autorità fiscale danese. 2.2 Il motivo, che riprende in parte alcuni argomenti già spesi a sostegno del precedente mezzo censorio, è infondato. 2.3 Come riportato dalla stessa impugnante (pag. 27 del ricorso, primo periodo), il certificato in discorso attestava la residenza ai fini fiscali della NGD nello Stato danese e la sua qualifica di soggetto passivo dell’imposta locale sul reddito delle società . 2.4 Trattavasi, pertanto, di documento irrilevante ai fini dell’attribuzione alla prefata società dello status di beneficiaria effettiva dei dividendi oggetto di causa, il quale andava accertato non in termini meramente nominali e formali, bensì secondo i criteri e le modalità «sostanziali» di cui ai test surrichiamati e ai princìpi che li ispirano (cfr. Cass. nn. 510-521- 544-552-573/2024, in tema di interessi). 2.5 L’inidoneità dei fatti attestati dal documento de quoa condurre a un esito della lite diverso da quello fatto proprio dalla CTR rende privi di consistenza entrambi i profili di doglianza prospettati. 3. In conclusione, il ricorso va respinto. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 5. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 10.000 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di