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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 gennaio 2023

Cassazione n. 24192/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso P r000sto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letterentitelle conclusioni del PG e-Cee LA2- C,0,<eeu.‘-, pi)e 4 22 ,CL(1,L 0,yeA s ,euxxci.2 \. v [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione della detenzione, in regime di arresti domiciliari, dallo stesso ingiustamente sofferta in ordine al reato di porto illegale in luogo pubblico di un'arma comune da sparo, in concorso con terzi.

In data 30/10/20, il Tribunale di Roma ha assolto l'imputato, per non aver commesso il fatto, con sentenza divenuta irrevocabile il 23/03/2021.

2. La gravità indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA] era stata desunta dalle dichiarazioni rese dal denunciante, [OSCURATO:PERSONA], il quale affermava di aver avuto con lui un diverbio, per avergli rifiutato di servirgli da bere, stante il suo evidente stato di ebbrezza; di averlo visto passare a bordo di un'autovettura, insieme, ad altri soggetti e di aver visto "uno degli occupanti impugnare una pistola e, quindi, esplodere dal finestrino anteriore destro del mezzo, almeno un colpo nella sua direzione". [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha altresì, ritenuto, quale ulteriore elemento indiziante, l'atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA], il quale, indicato dalla persona offesa alla polizia giudiziaria mentre ancora transitava davanti al bar e prontamente inseguito, cercava di sfuggire al controllo.

All'udienza di convalida del fermo, l'uomo, pur ammettendo la lite con il Butt, respingeva le contestazioni mosse nei suoi confronti, ammettendo di essere passato poco dopo il diverbio davanti al bar a bordo della sua macchina in compagnia di amici, ma precisando che né lui né i suoi amici erano armati, né tantomeno qualcuno aveva sparato colpi di arma da fuoco. 2.1.

La assoluzione trovava ragione nel fatto che l'istruttoria svolta non aveva consentito di ritenere provata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, atteso che la riconducibilità dell'esplosione e, dunque, del porto di armi, derivava esclusivamente dalle dichiarazioni del Butt, le quali, peraltro, erano apparse approssimative ed imprecise oltre che in ( contrasto con altre risultanze, tra queste, innanzitutto, gli esiti negativi delle perquisizioni effettuate, nonché quello, parimenti negativo, della perizia microscopico- elettronica.

3. Il ricorso si fonda su un unico, articolato motivo, con cui si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova ed omessa motivazione.

Sin dall'udienza di convalida, il [OSCURATO:PERSONA] si è dichiarato estraneo all'accusa formulata nei suoi confronti, fornendo tutti gli elementi a sostegno.

Le dichiarazioni del Butt sono state ritenute inattendibili, di tal che ad esse il Giudice della riparazione non deve fare riferimento.

Anche con riguardo, in particolare, all'asserito inseguimento ingaggiato dal prevenuto con la polizia per impedire di farsi identificare, l'ordinanza impugnata deve essere censurata, visto che - come si evince dalle risultanze processuali - sia il [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], fermata insieme a lui, hanno immediatamente spiegato di non aver compreso W subito di essere seguiti dagli agenti della polizia poiché questi'ibrano sprovvisti della macchina di servizio e dei colori di istituto.

L'ordinanza impugnata omette l'analisi di fatti rilevanti.5.

Con memoria pervenuta in data 16/01/2023, l'Avvocatura generale dello Stato chiede, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato.

6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato.

È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.

Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria.

È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.

2.1. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri).

3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha convenientemente offerto contezza della sussistenza, a monte del provvedimento cautelare adottato nei confronti del ricorrente, di una condizione legittimante, nell'Autorità giudiziaria procedente, la convinzione di una sua apparente responsabilità in ordine ai reati contestati: convinzione giustificata dalla circostanza di avere l'istante dato causa ad un litigio con il proprietario del bar, in tal modo creando una situazione equivoca a sé sfavorevole, e dal fatto che, una volta accortosi di essere inseguito dalle Forze dell'ordine, ha ingaggiato con esse un inseguimento, onde impedire di farsi identificare: comportamento ritenuto integrare gli estremi della colpa grave, in quanto idoneo ad indurre in errore il giudice sul coinvolgimento nei fatti denunciati.

La Corte di appello ha così fatto corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità a mente del quale integra gli estremi della colpa grave, in grado di escludere il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, il comportamento dell'innocente che, dopo la consumazione di un reato, non ottemperi all'ordine di fermarsi impartitogli dalle forze dell'ordine e si dia alla fuga (Sez. 4, n. 46738 del 03/10/2007, Cianci, Rv. 238248 - 01).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr. Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264 - 01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla sulle spese in favore del Ministero resiste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso P r000sto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letterentitelle conclusioni del PG e-Cee LA2- C,0,<eeu.‘-, pi)e 4 22 ,CL(1,L 0,yeA s ,euxxci.2 \. v [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione della detenzione, in regime di arresti domiciliari, dallo stesso ingiustamente sofferta in ordine al reato di porto illegale in luogo pubblico di un'arma comune da sparo, in concorso con terzi. In data 30/10/20, il Tribunale di Roma ha assolto l'imputato, per non aver commesso il fatto, con sentenza divenuta irrevocabile il 23/03/2021. 2. La gravità indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA] era stata desunta dalle dichiarazioni rese dal denunciante, [OSCURATO:PERSONA], il quale affermava di aver avuto con lui un diverbio, per avergli rifiutato di servirgli da bere, stante il suo evidente stato di ebbrezza; di averlo visto passare a bordo di un'autovettura, insieme, ad altri soggetti e di aver visto "uno degli occupanti impugnare una pistola e, quindi, esplodere dal finestrino anteriore destro del mezzo, almeno un colpo nella sua direzione". [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha altresì, ritenuto, quale ulteriore elemento indiziante, l'atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA], il quale, indicato dalla persona offesa alla polizia giudiziaria mentre ancora transitava davanti al bar e prontamente inseguito, cercava di sfuggire al controllo. All'udienza di convalida del fermo, l'uomo, pur ammettendo la lite con il Butt, respingeva le contestazioni mosse nei suoi confronti, ammettendo di essere passato poco dopo il diverbio davanti al bar a bordo della sua macchina in compagnia di amici, ma precisando che né lui né i suoi amici erano armati, né tantomeno qualcuno aveva sparato colpi di arma da fuoco. 2.1. La assoluzione trovava ragione nel fatto che l'istruttoria svolta non aveva consentito di ritenere provata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, atteso che la riconducibilità dell'esplosione e, dunque, del porto di armi, derivava esclusivamente dalle dichiarazioni del Butt, le quali, peraltro, erano apparse approssimative ed imprecise oltre che in ( contrasto con altre risultanze, tra queste, innanzitutto, gli esiti negativi delle perquisizioni effettuate, nonché quello, parimenti negativo, della perizia microscopico- elettronica. 3. Il ricorso si fonda su un unico, articolato motivo, con cui si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova ed omessa motivazione. Sin dall'udienza di convalida, il [OSCURATO:PERSONA] si è dichiarato estraneo all'accusa formulata nei suoi confronti, fornendo tutti gli elementi a sostegno. Le dichiarazioni del Butt sono state ritenute inattendibili, di tal che ad esse il Giudice della riparazione non deve fare riferimento. Anche con riguardo, in particolare, all'asserito inseguimento ingaggiato dal prevenuto con la polizia per impedire di farsi identificare, l'ordinanza impugnata deve essere censurata, visto che - come si evince dalle risultanze processuali - sia il [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], fermata insieme a lui, hanno immediatamente spiegato di non aver compreso W subito di essere seguiti dagli agenti della polizia poiché questi'ibrano sprovvisti della macchina di servizio e dei colori di istituto. L'ordinanza impugnata omette l'analisi di fatti rilevanti.5. Con memoria pervenuta in data 16/01/2023, l'Avvocatura generale dello Stato chiede, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato. 6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. 2.1. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri). 3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha convenientemente offerto contezza della sussistenza, a monte del provvedimento cautelare adottato nei confronti del ricorrente, di una condizione legittimante, nell'Autorità giudiziaria procedente, la convinzione di una sua apparente responsabilità in ordine ai reati contestati: convinzione giustificata dalla circostanza di avere l'istante dato causa ad un litigio con il proprietario del bar, in tal modo creando una situazione equivoca a sé sfavorevole, e dal fatto che, una volta accortosi di essere inseguito dalle Forze dell'ordine, ha ingaggiato con esse un inseguimento, onde impedire di farsi identificare: comportamento ritenuto integrare gli estremi della colpa grave, in quanto idoneo ad indurre in errore il giudice sul coinvolgimento nei fatti denunciati. La Corte di appello ha così fatto corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità a mente del quale integra gli estremi della colpa grave, in grado di escludere il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, il comportamento dell'innocente che, dopo la consumazione di un reato, non ottemperi all'ordine di fermarsi impartitogli dalle forze dell'ordine e si dia alla fuga (Sez. 4, n. 46738 del 03/10/2007, Cianci, Rv. 238248 - 01). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr. Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264 - 01). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resiste
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