CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40645/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viesiNA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di • t• i t indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e contestuali vizi motivazionali in riferimento all'inutilizzabilità della verifica effettuata, è, oltre che aspecifico, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che sono stati rilevati 319 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen. e che, pertanto, il termine prescrizionale non è decorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al• versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle amm