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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27377/2026

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aProcuratrice [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 22 aprile 2026 il Tribunale per i Minorenni diNapoli rigettava il riesame proposto nell’interesse dell’indagato, il minoreC.K. confermando l’ordinanza emessa il 2 aprile 2026 dal Giudice perle indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli con la quale erastata applicata al medesimo la misura cautelare della custodia in IPM inrelazione ai reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate.2.

Avverso l’ordinanza di riesame proponeva ricorso per cassazionel’indagato per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento earticolando quattro motivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 178, comma1, lett. c), 292, comma 2, e 143 cod. proc. pen.Assumeva che l’ordinanza di applicazione della misura cautelare non erastata tradotta in lingua araba, l’unica nota al ricorrente, e che il Tribunaleincongruamente aveva ritenuto sufficiente la traduzione in forma riassuntiva,laddove in realtà solo l’elenco dei diritti e delle facoltà dell’imputato era statotradotto in lingua araba, mentre il testo dell’ordinanza notificata risultava inlingua italiana.Deduceva che il fatto che l’indagato non conoscesse la lingua italiana eranoto all’autorità giudiziaria, tanto che allo stesso, in occasionedell’interrogatorio di garanzia, era stato nominato un interprete.Assumeva anche che il termine concesso all’interprete per la traduzionedell’atto era scaduto successivamente alla scadenza del termine per proporre larichiesta di riesame, e che la sommaria esposizione orale del contenutodell’ordinanza non valeva a supplire alla mancata traduzione in forma scritta delprovvedimento nella versione integrale in lingua araba.2.2.

Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 273 cod. proc.pen. nonché vizio di motivazione in relazione ai ritenuti gravi indizi dicolpevolezza.Assumeva che il riconoscimento fotografico dell’indagato a cura dellepersone offese era inattendibile poiché le stesse avevano reso dell’aggressoreuna descrizione non rispondente alle fattezze fisiche del ricorrente, conparticolare riguardo alla lunghezza dei capelli, che le persone offese avevanodefinito “molto corti”, laddove il ragazzo presentava una capigliatura folta ecrespa; deduceva inoltre che la persona offesa J.O. aveva subito lasuggestione della fotografia dell’indagato contenuta nel telefono cellulare chequesti aveva perso e che la persona offesa aveva raccolto e successivamenteconsegnato agli investigatori.Lamentava il fatto che il detto telefono cellulare e la relativa scheda nonerano stati compiutamente analizzati.2.3.

Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 273 cod. proc.pen. nonché vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari.Esponeva che nella specie era stata ritenuta esclusivamente l’esigenzacautelare del pericolo di fuga.Assumeva che il giudice della cautela non aveva considerato il fatto chel’indagato, nonostante avesse fatto ingresso nel territorio dello Stato circa unanno prima dei fatti, era incensurato ed era stato ospitato in più di un centro diaccoglienza, ciò che valeva ad escludere il ritenuto pericolo di fuga.2.4.

Con il quarto motivo deduceva violazione dell’art. 273 cod. proc.pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura daapplicare, assumendo che il pericolo di fuga era insussistente considerato che ilminore, una volta allontanatosi dalla comunità di Luogo_2 , avevafatto ingresso volontariamente in quella di Luogo_3 .Deduceva, infine, che la misura cautelare inflitta era sproporzionata rispettoalle esigenze cautelari ritenute.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori motivi.La consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione dellanatura processuale della doglianza, consente di apprezzare che:- l’ordinanza genetica è stata emessa in data 2 aprile 2026 ed è statanotificata all’indagato il successivo 7 aprile 2026 e messa in esecuzione in paridata;- all’indagato, sempre il 7 aprile 2026, è stata consegnata comunicazionescritta ex art. 293 cod. proc. pen. con la quale il medesimo è stato informatodei diritti e delle facoltà spettantigli, comunicazione che risulta essere statatradotta in lingua araba;- nella stessa data è stato redatto nei confronti dell’indagato verbale diidentificazione e dichiarazione di domicilio;- il 10 aprile 2026 l’indagato è stato sottoposto a interrogatorio davanti alGiudice per le indagini preliminari, con l’assistenza di un interprete in linguaaraba;- al medesimo interprete, lo stesso 10 aprile 2026, è stato dal giudiceprocedente conferito l’incarico di tradurre in lingua araba l’ordinanza applicativadella misura cautelare entro il termine di quindici giorni;- nondimeno la traduzione dell’atto non è mai stata depositata agli atti,come attestato dallo stesso G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli connota del 16 luglio 2026, in risposta alla specifica richiesta della cancelleria diquesta Corte.Ciò premesso, deve essere richiamato, in tema, l’orientamento di questaCorte, espresso di recente dalle Sezioni Unite e al quale il Collegio intende darecontinuità, secondo il quale, in materia di misure cautelari personali, l'ordinanzadi custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta,ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in casodi mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143e 292 cod. proc. pen.

Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputatoalloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare nontradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti lamancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione delprovvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullitàdell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essacompresa l'ordinanza di custodia cautelare (Sez.

U, n. 15069 del 26/10/2023,Niecko, Rv. 286356 – 01).Dalla sequenza procedimentale sopra richiamata emerge che nel caso dispecie l’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal G.I.P. non èmai stata tradotta, ciò che, in applicazione del richiamato principio, hadeterminato la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino aquel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare.2.

Alla stregua di tali rilievi devono essere annullate senza rinviol’ordinanza impugnata e l’ordinanza genetica emessa nei confronti di C.K.[... dal G.I.P.

Tribunale per i Minorenni di Napoli in data 2 aprile 2026.

Perl’effetto la misura cautelare deve essere revocata e deve essere dispostal’immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.

Lacancelleria provvederà all’immediata comunicazione al Procuratore Generale insede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza genetica emessa neiconfronti di C.K. dal G.I.P.

Tribunale per i Minorenni di Napoli in data2 aprile 2026, revocando la misura cautelare.

Dispone l’immediatascarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.

Manda allacancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede perquanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.Così deciso il 17/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA] AgostinacchioIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e glialtri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto impostodalla legge.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aProcuratrice [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 22 aprile 2026 il Tribunale per i Minorenni diNapoli rigettava il riesame proposto nell’interesse dell’indagato, il minoreC.K. confermando l’ordinanza emessa il 2 aprile 2026 dal Giudice perle indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Napoli con la quale erastata applicata al medesimo la misura cautelare della custodia in IPM inrelazione ai reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate.2. Avverso l’ordinanza di riesame proponeva ricorso per cassazionel’indagato per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento earticolando quattro motivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 178, comma1, lett. c), 292, comma 2, e 143 cod. proc. pen.Assumeva che l’ordinanza di applicazione della misura cautelare non erastata tradotta in lingua araba, l’unica nota al ricorrente, e che il Tribunaleincongruamente aveva ritenuto sufficiente la traduzione in forma riassuntiva,laddove in realtà solo l’elenco dei diritti e delle facoltà dell’imputato era statotradotto in lingua araba, mentre il testo dell’ordinanza notificata risultava inlingua italiana.Deduceva che il fatto che l’indagato non conoscesse la lingua italiana eranoto all’autorità giudiziaria, tanto che allo stesso, in occasionedell’interrogatorio di garanzia, era stato nominato un interprete.Assumeva anche che il termine concesso all’interprete per la traduzionedell’atto era scaduto successivamente alla scadenza del termine per proporre larichiesta di riesame, e che la sommaria esposizione orale del contenutodell’ordinanza non valeva a supplire alla mancata traduzione in forma scritta delprovvedimento nella versione integrale in lingua araba.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 273 cod. proc.pen. nonché vizio di motivazione in relazione ai ritenuti gravi indizi dicolpevolezza.Assumeva che il riconoscimento fotografico dell’indagato a cura dellepersone offese era inattendibile poiché le stesse avevano reso dell’aggressoreuna descrizione non rispondente alle fattezze fisiche del ricorrente, conparticolare riguardo alla lunghezza dei capelli, che le persone offese avevanodefinito “molto corti”, laddove il ragazzo presentava una capigliatura folta ecrespa; deduceva inoltre che la persona offesa J.O. aveva subito lasuggestione della fotografia dell’indagato contenuta nel telefono cellulare chequesti aveva perso e che la persona offesa aveva raccolto e successivamenteconsegnato agli investigatori.Lamentava il fatto che il detto telefono cellulare e la relativa scheda nonerano stati compiutamente analizzati.2.3. Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 273 cod. proc.pen. nonché vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari.Esponeva che nella specie era stata ritenuta esclusivamente l’esigenzacautelare del pericolo di fuga.Assumeva che il giudice della cautela non aveva considerato il fatto chel’indagato, nonostante avesse fatto ingresso nel territorio dello Stato circa unanno prima dei fatti, era incensurato ed era stato ospitato in più di un centro diaccoglienza, ciò che valeva ad escludere il ritenuto pericolo di fuga.2.4. Con il quarto motivo deduceva violazione dell’art. 273 cod. proc.pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura daapplicare, assumendo che il pericolo di fuga era insussistente considerato che ilminore, una volta allontanatosi dalla comunità di Luogo_2 , avevafatto ingresso volontariamente in quella di Luogo_3 .Deduceva, infine, che la misura cautelare inflitta era sproporzionata rispettoalle esigenze cautelari ritenute.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori motivi.La consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione dellanatura processuale della doglianza, consente di apprezzare che:- l’ordinanza genetica è stata emessa in data 2 aprile 2026 ed è statanotificata all’indagato il successivo 7 aprile 2026 e messa in esecuzione in paridata;- all’indagato, sempre il 7 aprile 2026, è stata consegnata comunicazionescritta ex art. 293 cod. proc. pen. con la quale il medesimo è stato informatodei diritti e delle facoltà spettantigli, comunicazione che risulta essere statatradotta in lingua araba;- nella stessa data è stato redatto nei confronti dell’indagato verbale diidentificazione e dichiarazione di domicilio;- il 10 aprile 2026 l’indagato è stato sottoposto a interrogatorio davanti alGiudice per le indagini preliminari, con l’assistenza di un interprete in linguaaraba;- al medesimo interprete, lo stesso 10 aprile 2026, è stato dal giudiceprocedente conferito l’incarico di tradurre in lingua araba l’ordinanza applicativadella misura cautelare entro il termine di quindici giorni;- nondimeno la traduzione dell’atto non è mai stata depositata agli atti,come attestato dallo stesso G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli connota del 16 luglio 2026, in risposta alla specifica richiesta della cancelleria diquesta Corte.Ciò premesso, deve essere richiamato, in tema, l’orientamento di questaCorte, espresso di recente dalle Sezioni Unite e al quale il Collegio intende darecontinuità, secondo il quale, in materia di misure cautelari personali, l'ordinanzadi custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta,ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in casodi mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputatoalloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare nontradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti lamancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione delprovvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullitàdell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essacompresa l'ordinanza di custodia cautelare (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023,Niecko, Rv. 286356 – 01).Dalla sequenza procedimentale sopra richiamata emerge che nel caso dispecie l’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal G.I.P. non èmai stata tradotta, ciò che, in applicazione del richiamato principio, hadeterminato la nullità dell’intera sequenza di atti processuali compiuti sino aquel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare.2. Alla stregua di tali rilievi devono essere annullate senza rinviol’ordinanza impugnata e l’ordinanza genetica emessa nei confronti di C.K.[... dal G.I.P. Tribunale per i Minorenni di Napoli in data 2 aprile 2026. Perl’effetto la misura cautelare deve essere revocata e deve essere dispostal’immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. Lacancelleria provvederà all’immediata comunicazione al Procuratore Generale insede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza genetica emessa neiconfronti di C.K. dal G.I.P. Tribunale per i Minorenni di Napoli in data2 aprile 2026, revocando la misura cautelare. Dispone l’immediatascarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa. Manda allacancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede perquanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.Così deciso il 17/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA] AgostinacchioIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e glialtri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto impostodalla legge.Il Presidente
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