CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29710/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d’appello di L’Aquila;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentiti il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore della parte civile, che ha richiamato le conclusioni di cui alla memoriascritta e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente, che ha chiestol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con sentenza del 12 settembre 2025 la Corte di appello di L’Aquila, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo del 5 aprile 2024, harideterminato nella misura di mesi nove di reclusione, previa esclusione dellarecidiva, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di cui all’art.424 cod. pen. ascrittigli al capo b) della rubrica.1.1. Secondo la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado, richiamatadalla Corte territoriale, i fatti oggetto del presente procedimento possono esserecosì riassunti:- nelle ore serali del 4 maggio 2018 [OSCURATO:PERSONA], proprietario diun’abitazione sita nella via Torino di Giulianova, all’epoca in fase diristrutturazione, era stato informato che un incendio si era sviluppato all’internodel cantiere. Recatosi sui luoghi, aveva riscontrato la fondatezza dellasegnalazione. Le fiamme avevano, infatti, già distrutto, prima di essere spentedai Vigili del fuoco, prontamente intervenuti, i due quadri elettrici posizionati,l’uno, all’interno della dimora, e l’altro all’esterno di essa, sul muro perimetrale;- nelle ore pomeridiane del giorno successivo (ore 16.30) il [OSCURATO:PERSONA] era statoreso edotto che un nuovo incendio aveva interessato la proprietà. Raggiuntaimmediatamente l’abitazione, aveva personalmente provveduto a spegnere lefiamme che avevano attinto il quadro elettrico collocato, in sostituzione di quelloprecedente, in corrispondenza della recinzione esterna;- persuasosi della natura dolosa delle fiamme e notata la singolare presenzadi un giovane nei pressi della dimora («il quale, arrampicato sul recinto dellapropria abitazione, rivolgeva lo sguardo verso la villetta in ristrutturazione»), ilMonaco aveva finto di allontanarsi dal cantiere a bordo della propria autovettura;- il predetto aveva, però, fatto immediato ritorno presso la casa, si era neisuoi pressi appostato ed aveva così colto lo stesso giovane che aveva inprecedenza notato che aveva fatto accesso all’interno della proprietà privata,recando con sé un contenitore colmo di liquido infiammabile, e si era attivato perappiccare nuovamente il fuoco al quadro elettrico del cantiere;- nell’occasione, era immediatamente intervenuto ed aveva ancora una voltaspento le fiamme, che si erano frattanto propagate sino a raggiungere una siepe(pag. 5 della motivazione della sentenza di primo grado), ed aveva bloccato ilgiovane che aveva riconosciuto la propria responsabilità ed aveva minacciato direiterare la condotta per «altre cento volte»;- i carabinieri, intervenuti sui luoghi, avevano identificato il giovane nellapersona dell’odierno ricorrente, dato atto che questi presentava la fronte sporcadi fuliggine e rinvenuto e sequestrato, vicino al contatore dato alle fiamme, unguanto in lattice ed una «lattina vuota di benzina».1.2. La Corte territoriale, dopo aver rigettato l’eccezione di nullità dellasentenza formulata dalla difesa ai sensi dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen.,ha denegato valenza alle censure formulate quanto al merito della vicenda,reputando, anzitutto, dimostrata, con ragionevole certezza, sia la natura dolosadei tre episodi descritti in rubrica sia la loro riconducibilità ad azionivolontariamente poste in essere dall’imputato. Ha, poi, condiviso il giudizioformulato dal Giudice di primo grado in punto di qualificazione giuridica,ritenendo che un prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fattoconduca, secondo un giudizio di prognosi postuma, a ritenere che daldanneggiamento realizzato appiccando il fuoco sia scaturito un concreto pericolodi incendio. Escusa la recidiva in contestazione, negata la fondatezza all’istanzadifensiva volta ad ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche(«non essendo emerso alcun elemento concreto …difettando del resto la sempliceallegazione nell’atto di appello delle ragioni per le quali la pena dovrebbe essere,per tale via, edulcorata»), la Corte ha poi rideterminato la pena nella misura, giàsopra indicata, di mesi nove di reclusione. Preso, infine, atto che per mero erroremateriale il dispositivo di sentenza non aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] allarifusione delle spese del giudizio di appello in favore della costituita parte civile,ha richiamato, in motivazione, il contenuto del separato decreto con il qualeaveva posto rimedio a detta omissione.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione articolato in sette motivi di seguito riassunti ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. perinosservanza delle norme processuali a pena di nullità, di inutilizzabilità, diinammissibilità o di decadenza per erroneo rigetto della richiesta dellarinnovazione delle prove orali a seguito del mutamento del giudice.Il difensore contesta che la Corte territoriale ha ritenuto infondata «perasserita genericità» la censura con la quale la difesa aveva lamentato che ilgiudice intervenuto, in primo grado, nel corso del dibattimento, in sostituzione dialtro magistrato avesse erroneamente rigettato la richiesta di rinnovazionedell’istruttoria e deliberato la decisione sulla base della mera lettura dei verbalidelle deposizioni in precedenza acquisite al fascicolo per il dibattimento. Contestache in tal modo la Corte ha privato di contenuto sostanziale il principio diimmutabilità sancito dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. Evidenzia che laCorte territoriale ha ignorato la «nuova regola applicabile introdotta dall’art. 495,comma 4-ter, cod. proc. pen.» per la quale, nell’ipotesi di mutamento dell’organogiudicante, la parte che vi ha interesse ha il diritto di ottenere il nuovo esamedelle persone già escusse in sede dibattimentale, fatta salva l’ipotesi in cuil’escussione delle stesse sia stata videoregistrata, cosa che nel caso in esamenon risulta essere avvenuta. Rappresenta, pertanto, che la sentenza impugnataha degradato a mera eventualità ciò che l’art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen.erge a diritto della parte ed erroneamente negato la sussistenza della causa dinullità di cui all’art. 525, comma 2, cod. proc. pen.2.2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. permancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito allarichiesta di rinnovazione dell’attività di istruttoria dibattimentale svolta in primogrado.Il difensore contesta che il percorso motivazionale con il quale la Corte harigettato il motivo di gravame relativo alla mancata rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale a seguito del mutamento del giudice risulta «meramenteapparente, intrinsecamente contraddittorio» oltre a presentarsi lacunoso inrelazione a profili decisivi. La Corte ha infatti richiamato, in termini vaghi, ladiscrezionalità del giudice di primo grado e, in modo erroneo, la genericitàdell’istanza difensiva. Essa, in tal modo, ha offerto una motivazione apparentepoiché, a fronte di questioni specifiche e pregnanti, non ha esplicitato perché inconcreto la rinnovazione non fosse necessaria. La stessa motivazione è, poi,contraddittoria nella parte in cui, a fini decisori, valorizza la qualità delledichiarazioni rese dai testi, così «riconoscendo alla prova orale un ruolo centralenel giudizio di responsabilità, ma al contempo reputa non necessario che talidichiarazioni siano riassunte innanzi al giudice che decide».2.3. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. permancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito allariferibilità dei tre episodi delittuosi oggetto di contestazione all’agire delricorrente ed in ordine alle conseguenze che da ciò promana sul trattamentosanzionatorio e segnatamente sul riconoscimento del vincolo della continuazione.Il difensore contesta che la Corte ha fondato il giudizio di responsabilità delPoltrone in relazione ai tre episodi in contestazione su una valutazione di tipoinduttivo «traendo dalla ripetizione dell’evento per ben tre volte consecutive, adistanza di tempo ravvicinata, una sorta di presunzione logica di dolo e dipaternità del fatto». In tal modo ha, però, omesso di compiere una puntualeindagine distinta in relazione alle tre sequenze incendiarie, costruendol’affermazione di responsabilità «sulla base di una considerazione cumulativadella triplice sequenza». Rappresenta, di contro, che il giudizio concernente iprimi due fatti di reato sia meramente assertivo e che quello riguardante il terzorinvenga il suo fondamento solo sulla valutazione di credibilità della personaoffesa, senza che sia stata operata alcuna valutazione in relazione alleincongruenze interne a detta narrazione e sulla ricostruzione, distonica rispettoall’ipotesi di accusa, offerta da altri testimoni. Evidenzia che detto vizio dimotivazione si riverbera sul trattamento sanzionatorio, atteso che ilriconoscimento del vincolo della continuazione tra i diversi episodi, in difetto diuna prova sicura che permetta di attribuire la paternità dei tre distinti fatti alricorrente, appare esso stesso censurabile.2.4 Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Inosservanzao erronea applicazione dell’art. 424 cod. pen.Il difensore contesta che la Corte, nel formulare le proprie considerazionigiuridiche, abbia «teorizzato e fatto propria un’inammissibile scissione traelemento soggettivo e struttura oggettiva del reato», così trascurando il fattoche la concreta esposizione ad un pericolo di incendio, costituente elementocostitutivo della fattispecie, non può «essere espunto dall’orizzonterappresentativo dell’agente». Lamenta così che l’affermazione, operata dallaCorte territoriale, secondo la quale sarebbe sufficiente sul piano soggettivo il soloscopo di danneggiare senza che occorra in capo all’agente la previsione che nederiverà un incendio ovvero il pericolo di esso «equivale a rendere del tuttoneutra, per la colpevolezza, quella specifica dimensione di rischio collettivo che lafattispecie protegge». Sostiene che detta lettura lede il principio di colpevolezzadi cui all’art. 27 Cost. posto che essa impone di punire «a titolo di delitto controla pubblica incolumità anche condotte nelle quali l’agente non si è rappresentato,neppure in termini di accettazione del rischio, l’esposizione della collettività ad unpericolo diverso e più grave del mero danno alla cosa».2.5. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.Il difensore contesta che la Corte ha reputato accertato l’esistenza di unconcreto pericolo di incendio ricorrendo ad una motivazione fondata su mereformule di stile e, anzi, ponendosi in radicale contrasto con le «emergenzetecniche acquisite». Pur operando un richiamo formale a quanto evidenziato daiVigili del fuoco all’atto dell’intervento sui luoghi (l’assenza di acceleranti edinneschi, la pronta estinzione delle fiamme, la radicale carenza di elementi didiffusività delle fiamme), la Corte ha infatti fondato il proprio giudizio «suelementi descritti in termini ampi e generici», quali l’estrema vicinanza delquadro elettrico all’edificio appartenente alla persona offesa, nonché la presenzadi altri manufatti in loco e di siepi – elementi fattuali tutti indimostrati nelle loroconnotazioni concrete - così offrendo una motivazione apparente «che nonsupera la soglia del ragionevole dubbio sulla sussistenza del pericolo tipico».Censura., in tal modo, che il pur corretto richiamo al criterio della prognosipostuma ex ante e a base parziale non sia stato correttamente applicato.2.6. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Mancanza,contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione.Il difensore lamenta che la motivazione della sentenza sia viziata nella partein cui la Corte, dopo aver correttamente escluso la recidiva, non ha esplicitato icriteri dai quali è stata guidata nel procedere alla determinazione della pena («silimita ad affermare… che…la pena va rideterminata in mesi nove di reclusione,senza dare conto né del metodo di computo adottato né del modo in cui l’elisionedella recidiva abbia influito sul quantum finale»). Lamenta che, in tal modo, laCorte di è sottratta alla doverosa illustrazione di quali elementi siano stativalorizzati ai sensi dell’art. 133 cod. pen. e che detta carenza motivazionale èancor più censurabile ove si consideri che la pena è stata determinata previoriconoscimento del vincolo della continuazione tra tre distinti episodi, taluni deiquali insuscettibili di essere ritenuti in fatto sussistenti.2.7 Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Inosservanzadi norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità, inammissibilità odecadenza.Il difensore contesta, da ultimo, il provvedimento con il quale la Corte hareputato di poter integrare il dispositivo statuendo, con separato provvedimento,poi richiamato nel corpo della motivazione della sentenza impugnata, in ordinealla condanna alle spese a favore della costituita parte civile. Contesta che dettadeterminazione non integri gli estremi di un errore materiale, emendabile con laprocedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., ma un’integrazione del contenutodecisorio non emendabile dopo l’avvenuta lettura del dispositivo.3. Con memoria contenente motivi nuovi del 28 aprile 2026, il difensoredell’imputato ha sostenuto che per i delitti per i quale si procede sia mediotempore intervenuta la causa di estinzione per intervenuta prescrizione.Premette, infatti, che il reato di cui all’art. 424, comma 2, cod. pen. è punito conla reclusione nel massimo pari ad anni quattro e mesi otto di reclusione (penacosì determinata: anni sette di reclusione, ridotta di un terzo) e che a seguitodell’esclusione della recidiva in contestazione il termine prescrizionale è pari adanni sette e mesi sei. Rappresenta che, essendo stati i reati in contestazioneconsumati il 4 ed il 5 maggio 2018, il termine prescrizionale è maturato in data 5novembre 2025. Evidenzia come la Corte di cassazione sia tenuta a rilevare edichiarare d’ufficio la sussistenza della causa estintiva del reato ai sensi dell’art.157 cod. pen.4. Con memoria del 15 aprile 2026 il difensore della parte civile, MarianoMonaco, ha chiesto che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] sia dichiarato inammissibile o,comunque, rigettato, con conferma della sentenza impugnata e condanna delricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e di difesa. Lamenta,anzitutto, in termini generali, come ciò che il difensore invoca a mezzo delricorso, a fronte di due sentenze di merito conformi, sia un’inammissibilerivalutazione in fatto degli elementi acquisiti al compendio. Contesta, poi, lafondatezza dei singoli motivi di ricorso evidenziando la correttezza dellasoluzione che la Corte territoriale ha adottato in relazione a ciascuno di essi.Rimarca, per l’effetto, la genericità della richiesta, avanzata in primo grado, voltaad ottenere un’integrale rinnovazione dell’attività istruttoria, la logicitàdell’affermazione della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tutti e tregli episodi delittuosi, la correttezza della qualificazione giuridica, attesi lavicinanza dei quadri elettrici alla vegetazione e ad altri manufatti nonchél’impiego di benzina per appiccare il fuoco, la puntualità della motivazione inpunto di dosimetria della pena, e la legittimità dell’ordinanza con la quale ildispositivo è stato integrato con la condanna dell’imputato alla rifusione dellespese processuali sostenute dalla parte civile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è meritevole di accoglimento limitatamente al motivo riassuntoal superiore punto 2.7, atteggiandosi, per il resto, manifestamente infondato.2. Costituisce consolidato principio di diritto quello per il quale il viziodenunciato a mezzo del ricorso per cassazione non possa costituire, pena unadeclaratoria di genericità, mera riproposizione delle doglianze giàprecedentemente formulate nel giudizio di appello.Una prospettazione del vizio così connotata non risponde, infatti,all'esigenza, che è propria dei motivi di impugnazione, di consentire al giudice adquem l'esercizio del potere di controllo sul provvedimento impugnato.3. Proprio il limite appena segnalato travolge, pressoché nella sua interezza,la prospettazione difensiva veicolata attraverso il presente ricorso.La fondatezza del giudizio appena formulato si apprezza in tutta la suaevidenza ove si abbia riguardo, anzitutto, alla prima ed alla seconda doglianzadifensiva, suscettibili di verifica congiunta, attraverso le quali la difesa ha, comeevidenziato, ribadito la censura nei riguardi della determinazione assunta dalGiudice di primo grado che, subentrato nel corso dell’istruttoria dibattimentale adaltro magistrato, non ha dato corso alla chiesta rinnovazione dell’attività giàsvolta. E’ agevole, infatti, apprezzare come la difesa del [OSCURATO:PERSONA] abbia in questasede operato solo una sterile riaffermazione della chiave interpretativa già offertaalla valutazione della Corte territoriale senza, però, operare il dovuto confrontocon l’articolato apparato motivazionale cui quest’ultima ha fatto ricorso pernegarle valenza e che appare, invero, pienamente coerente con i principi didiritto al riguardo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nel suo piùautorevole consesso (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Pg, Rv. 276754 – 02),oltre che sorretta da motivazione alla quale sono estranei inciampi di naturalogica.Difetta, più in particolare, nel ricorso oggetto della presente disamina critica,qualsivoglia considerazione che abbia riguardo al passaggio ricostruttivo che delpercorso argomentativo offerto dalla Corte costituisce la pietra angolare e, cioè,il fatto che la richiesta di rinnovazione dibattimentale in primo grado sia statadalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] formulata in termini generici e generalizzati ed inrelazione, peraltro, a testimoni indicati nella sola lista del Pubblico ministero(pag. 10 della motivazione). Detti dati, cui la Corte, in ossequio al dictum delsupremo collegio, ha correttamente attribuito assorbente rilievo per negare lafondatezza della doglianza difensiva, risultano del tutto obliterati nellavalutazione critica offerta alla cognizione di questo collegio. Quest’ultima,fondata su considerazioni astratte ed ormai inattuali proprio alla luce dei canoniinterpretativi da tempo consolidatisi alla luce dell’intervento nomofilattico attuatodalle sezioni unite di questa Corte, risulta, in quanto tale, immeritevole di ogniconsiderazione nella presente sede.4. Affetto da conclamati profili di genericità è anche il terzo motivo di ricorsocon il quale la difesa ha contestato che il giudizio di penale responsabilitàformulato nei confronti del ricorrente possa involgere tutti e tre gli episodidescritti nel relativo capo di imputazione, a fronte del fatto che, solo in occasionedell’ultimo di essi, il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato colto all’atto di appiccare le fiamme.Inficiate da patente vaghezza sono, anzitutto, l’asserzione secondo la quale ilcontributo ricostruttivo sul punto offerto dalla persona offesa sarebbeaffermazione secondo la quale detto apporto si muoverebbe comunque su pianieccentrici rispetto al narrato offerto da altri testimoni. Stante la radicale carenzadelle necessarie allegazioni attraverso le quali comprovare la veridicitàdell’assunto, detta generica critica degrada, invero, a mera asserzione labiale allaquale, all’evidenza, non può conferirsi alcun peso specifico. Assertive, oltre chemeramente reiterative, si atteggiano, poi, le doglianze formulate in ordine allalogicità del percorso argomentativo attraverso il quale la Corte territoriale hareputato di poter ravvisare al fondo dei tre distinti episodi delittuosi consumati aidanni della persona offesa un comune denominatore che vale ad avvincerlicomprovando, di essi, la natura dolosa e, soprattutto, la loro riconducibilità allapersona del [OSCURATO:PERSONA].Per quanto sintetica, la motivazione al riguardo offerta dalla Corte - fondatasu un ragionamento di ordine induttivo che nel dato cronologico e nellasostanziale identità delle modalità di consumazione dei fatti ha ravvisato coerentiindici che valgono a degradare a proposta irricevibile ogni ipotesi ricostruttivaalternativa all’ipotesi di accusa - sfugge al giudizio di manifesta illogicità che ladifesa ha, ancora una volta, invocato ma non adeguatamente supportatodimostrativa.5. Ancora, manifestamente infondati sono i motivi con i quali la difesa hacontestato la valutazione operata dai giudici di merito in punto di qualificazionegiuridica delle condotte ascritte al ricorrente.Anche in tal caso va, infatti, evidenziato come la Corte territoriale abbiaanzitutto offerto una lettura degli elementi strutturali della fattispecie incontestazione pienamente rispettosa dei canoni ermeneutici elaborati dallagiurisprudenza di legittimità e costituenti approdi ormai da tempo incontroversi.Corretta, in particolare, si atteggia la valutazione operata quanto all’atteggiarsidell’elemento soggettivo in relazione al reato di cui all’art. 424 cod. pen., e, inparticolare, al fatto che esso sia integrato da un dolo specifico consistente nelvoluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza che in capoall’agente vi sia la previsione che ne deriverà un incendio - inteso comecombustione di non lievi proporzioni, che tenda ad espandersi e non possafacilmente essere contenuto e spento – o il pericolo di siffatto evento (cfr., tra lealtre, Sez. 1, n. 29294 del 17/05/2019, Feno, Rv. 276402 – 01). Va infattiricordato come, secondo un’incontroversa lettura, proprio nel peculiare e diversocontestazione ed il più grave reato di incendio di cui all’art. 423 cod. pen.Quest’ultimo è, invero, reato sostenuto dal dolo generico e, cioè dalla volontà dicagionare un incendio, con la conseguenza per la quale, nel caso di incendiocommesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività siassoci la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumerele dimensioni previste dall'art. 423 cod. pen., è applicabile quest'ultima norma enon l'art. 424 cod. pen., nel quale l'incendio è contemplato come evento che, perl’appunto, esula dall'intenzione dell'agente. (Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013,dep. 2014, Cavallari, Rv. 258942 - 01). La diversa proposta interpretativa offertanell’interesse del ricorrente, fondata, invece, sulla necessità che il dolo specificorichiesto dall’art. 424 cod. pen. investa «l’intera condotta tipica» («l’agente deverappresentarsi e volere, o quanto meno accettare, l’uso del fuoco quale mezzointrinsecamente idoneo, nelle circostanza di tempo e di luogo, a determinareun’esposizione a rischio di incendio»), appare all’evidenza irricevibile, essaponendosi in termini del tutto confliggenti con i summenzionati principi di diritto,la cui validità questo collegio intende in questa sede ribadire, e conducendo difatto ad un irricevibile risultato interpretativo e, cioè, la sovrapposizione econfusione delle due distinte fattispecie delittuose sopra menzionate chefinirebbero, conseguentemente, per perdere il rispettivo autonomo ambitoapplicativo.Radicalmente prive di pregio sono, ancora, le doglianze a mezzo delle qualila difesa ha degradato a motivazione di stile l’apparato argomentativo cui igiudici di merito hanno fatto ricorso per formulare un giudizio di sussistenza delpericolo di incendio quale conseguenza scaturente dalla condotta posta in esseredall’imputato.Correttamente la Corte territoriale, nel confrontarsi con la critica difensiva,già veicolata a mezzo dell’atto di appello, ha anzitutto premesso come il giudiziosulla ricorrenza del pericolo di incendio - inteso come rilevante probabilità chel'evento in questione si verifichi - debba essere formulato sulla base di unaprognosi postuma, «ex ante» e a base parziale, avuto riguardo alle circostanzeesistenti al momento della condotta, senza che possa attribuirsi alcuna rilevanzaa fattori eccezionali e sopravvenuti, quale l’intervento tempestivo dei vigili delfuoco o della stessa persona offesa nello spegnimento delle fiamme (Sez. 5, n.37196 del 28/03/2017, P.g. in proc. costabile e altri, Rv. 270914 - 01). Ha quindisostenuto, attraverso un incedere nel quale non è dato ravvisare aporie di ordinelogico, che le condotte poste in essere dal ricorrente abbiano in concreto posto inpericolo la pubblica incolumità esaltando la circostanza che i beni attinti dallefiamme risultavano collocati in una zona caratterizzata dalla presenza divegetazione e di numerosi edifici, circostanze fattuali che hanno rinvenutonell’istruttoria dibattimentale plurimi elementi di conforto puntualmente esaltatinell’apparato argomentativo delle pronunce (cfr. i riferimenti operati dalla Corteterritoriale alla pag. 11 della motivazione e, ancor di più, i richiami operati dalgiudice di primo grado, alle pagg. 6 e 7 della pronuncia, in ordine al fatto che inoccasione del terzo accadimento le fiamme, dopo aver distrutto il contatoreelettrico, avevano già attaccato una siepe e la corteccia di un pino collocati nelleimmediate adiacenze o, ancora, che il ricorrente, in una circostanza, avevaaddirittura cosparso il liquido infiammabile anche sulla vegetazione circostantel’obiettivo preso di mira).Orbene, detta rappresentazione non è stata adeguatamente contrastatadalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] che, senza confrontarsi con i dati di fatto soprasegnalati, si è limitata, per un verso, a ribadire una sterile contestazione della«rappresentazione scenografica del contesto», apoditticamente definita comeindimostrata «giacché mancano planimetrie, rilievi fotografici, indicazioni sulledistanze e sui materiali» ed ha richiamato, per altro verso, a supporto del proprioargomentare, atti processuali (la scheda di intervento operato dai Vigili delfuoco) non allegati – e per ciò non valutabili - ma il cui contenuto, ancora unavolta, ha impropriamente sintetizzato nel corpo del ricorso.6. Manifestamente infondato è, altresì, il sesto motivo di ricorsoconcernente, come sopra evidenziatosi, l’asserita carenza motivazionale in puntodi determinazione della sanzione edittale inflitta al ricorrente.Va in premessa evidenziato come la Corte territoriale abbia all’evidenzaoperato un implicito richiamo alle valutazioni espresse in punto di dosimetriadella pena dal Giudice di primo grado. Alla pena finale di mesi nove di reclusioneessa è, infatti, pervenuta espungendo l’aumento che il Tribunale di Teramoaveva apportato sulla pena base riconoscendo come sussistente la circostanzaaggravante della recidiva esclusa, di contro, all’esito del giudizio di appello.La pena per il primo episodio di danneggiamento seguito da incendioconsumatosi il 4 maggio 2018, reputato il più grave, risulta, così, determinata inmesi sei di reclusione, in una misura cioè coincidente con il minimo edittaleprevisto per la fattispecie in contestazione; su di essa sono stati poi apportatiaumenti di pena – nella misura complessiva, anch’essa esigua, pari a mesi tre -per gli ulteriori due delitti reputati avvinti dal vincolo della continuazione.Quanto evidenziato rende patente l’inconsistenza della censura difensiva.Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cuiquesto Collegio intende dare continuità, non è necessaria una specifica edettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al disotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del, Rv. 276288 -01); ancora, identicamente, in tema di reato continuato, nel caso in cui ilgiudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, l'abbia aumentata per lacontinuazione in modo esiguo, non è tenuto a giustificare con motivazioneesplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del poterediscrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi cheegli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reatorisultanti dal contesto complessivo della sua decisione (cfr., tra le altre, Sez. 3,n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, P.g., p.c. in proc. f e altri, Rv. 273533 -01).7. Fondato, come detto, è l’ultimo dei motivi posti a fondamento delricorso.Non è, infatti, emendabile con il rimedio previsto dall'art. 130 cod. proc.pen. l'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio diappello, trattandosi di decisione che implica valutazioni discrezionali sullafondatezza della richiesta e sulla entità della liquidazione, suscettibili di esserecensurate solo con gli ordinari mezzi di impugnazione, valutazioni cui la stessaCorte territoriale ha reputato di potere dare corso (cfr. pag. 13 della motivazioneladdove, nell’esplicitare i criteri ai quali si è attenuta nella determinazione dellasomma liquidata, ha fatto richiamo all’ «ammontare standard liquidato …inrapporto a vicende processuali analoghe alla presente»),.8. Alla declaratoria di inammissibilità che investe il giudizio di responsabilitàdel ricorrente consegue, quale necessitato precipitato, identico giudizio dimanifesta infondatezza quanto alla censura prospettata nel corpo della memoriacontenente motivi nuovi relativa all’asserita maturazione del termineprescrizionale.Va ricordato in premessa come l’inammissibilità del ricorso per manifestainfondatezza dei motivi non consenta l’instaurarsi di un valido rapporto diimpugnazione e precluda, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le causedi non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. - tra esse, la prescrizionedel reato - che siano maturate successivamente alla pronuncia della sentenzaimpugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01).Tanto premesso, va osservato che alla data del 12 settembre 2025, allorchèla Corte di appello di L’Aquila ha pronunciato sentenza nel procedimento inesame mediante la lettura del dispositivo, il termine prescrizionale relativo allefattispecie ascritte all’imputato non era ancora interamente decorso.Il fatto che detta causa estintiva del reato di cui all’art. 157 cod. pen.sarebbe maturata, come correttamente evidenziato dal difensore, nel successivomese di novembre, degrada, allora, alla luce dei canoni interpretativi appenaricostruiti, a circostanza del tutto irrilevante ai fini qui in valutazione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia sullestatuizioni civili. Dichiara inammissibile, nel resto, il ricorso.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]