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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2022

ECLI:EU:T:2022:870
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione) 15 dicembre 2022 ( * ) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Procedura di gara – Servizio di sorveglianza aerea – Sistema aereo a pilotaggio remoto – Diniego di accesso – Domanda di non luogo a statuire delle due parti principali – Assenza di rinuncia agli atti – Buona amministrazione della giustizia – Non luogo a statuire» Nella causa T‑675/20,

[OSCURATO:SOCIETA]

, con sede in Roma (Italia), rappresentata da M. Esposito, F. Caccioppoli e G. Calamo, avvocati, ricorrente, contro Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) , rappresentata da H. Caniard, T. Knäbe e W. Szmidt, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato, convenuta, IL TRIBUNALE (Nona Sezione), composto da L. Truchot, presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] e T. Perišin (relatrice), giudici, cancelliere: E. Coulon considerata la fase scritta del procedimento, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:SOCIETA], ricorrente, chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) del 5 ottobre 2020, con la quale quest’ultima ha respinto la domanda confermativa di accesso a documenti presentata dalla ricorrente in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso 2 Il 18 ottobre 2019, con bando pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2019/S 0202-490010), Frontex ha indetto la procedura di gara FRONTEX/OP/888/2019/JL/CG, intitolata «Sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) per la sorveglianza aerea marittima a lungo raggio e media altitudine» (in prosieguo: il «bando»), al fine di acquisire servizi di sorveglianza aerea per il dominio marittimo, attraverso sistemi aerei a pilotaggio remoto a quota media e lunga permanenza in volo europei.

Tale bando è stato oggetto di due rettifiche, l’8 e il 22 novembre 2019, le quali hanno rinviato la data di scadenza della presentazione e la data di apertura delle offerte. 3 Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato, conformemente alle rettifiche del bando di gara intervenute nel corso della procedura, al 13 dicembre 2019, e la data di apertura delle offerte al 20 dicembre 2019.

Tre imprese hanno presentato offerte. 4 La ricorrente, società operante nel settore aerospaziale, non ha partecipato alla procedura di gara indetta tramite il bando di gara. 5 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2019, registrato con il numero T‑849/19, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento avverso il bando di gara, i rispettivi atti allegati, i chiarimenti resi da Frontex riguardanti il bando di gara, il verbale della riunione informativa tenutasi a Varsavia (Polonia) il 28 ottobre 2019, nonché ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente. 6 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 agosto 2020, la ricorrente ha depositato una nuova memoria nella quale ha chiesto, in sostanza, al Tribunale di annullare anche la decisione di aggiudicazione dell’appalto in questione, nonché ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente. 7 Con domanda di accesso ai documenti registrata il 30 giugno 2020, la ricorrente ha chiesto di poter ottenere una copia di tutti i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, segnatamente della decisione di aggiudicazione dell’appalto in questione, dei verbali di gara, della documentazione presentata dall’offerente aggiudicatario e di tutti gli altri documenti versati al fascicolo della procedura (in prosieguo: la «domanda di accesso»). 8 Con decisione del 10 agosto 2020, dopo aver prorogato il termine di risposta di 15 giorni lavorativi, Frontex ha respinto la domanda di accesso sulla base delle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, nonché all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, e all’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Inoltre, Frontex ha ritenuto che non fosse possibile un accesso parziale ai documenti richiesti tramite la domanda di accesso. 9 Il 17 agosto 2020, la ricorrente ha presentato una domanda confermativa. 10 Con la decisione impugnata, Frontex ha respinto la domanda confermativa. 11 L’avviso di aggiudicazione dell’appalto in questione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale l’8 ottobre 2020 con il riferimento 2020/S 196-473315. 12 Con sentenza del 26 gennaio 2022, [OSCURATO:SOCIETA]/Frontex (T‑849/19, EU:T:2022:28), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente il 16 dicembre 2019.

Tale sentenza non è stata impugnata.

Conclusioni delle parti 13 La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – ordinare a Frontex di produrre i documenti richiesti con la domanda di accesso; – condannare Frontex alle spese. 14 Frontex chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese.

In diritto 15 Ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 2 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale, se una parte lo richiede, il Tribunale può constatare che l’oggetto del ricorso è venuto meno e che non occorre più statuire. 16 Il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in forza di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento. 17 Con lettera del 13 maggio 2022, la ricorrente ha presentato una domanda volta a ottenere che il Tribunale dichiari «la cessata materia del contendere» e che non vi è più luogo a statuire. 18 Con lettera del 19 maggio 2022, Frontex ha comunicato che essa concordava con la ricorrente e che non vi era più luogo a statuire sul ricorso. 19 In risposta a un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha precisato che essa non rinunciava agli atti.

Essa ha concluso la sua risposta chiedendo nuovamente al Tribunale di dichiarare «la cessata materia del contendere» e che non vi era più luogo a statuire. 20 Al riguardo, il Tribunale rammenta che ai sensi dell’articolo 125 del regolamento di procedura, intitolato «Rinuncia agli atti»: «Se il ricorrente comunica al Tribunale, per iscritto o in udienza, che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente agli articoli 136 e 138». 21 Orbene, da un lato, detta disposizione lascia l’iniziativa della rinuncia agli atti al ricorrente e il Tribunale, nella persona del presidente della sezione competente, si limita a trarre le conseguenze della rinuncia agli atti ordinando la cancellazione della causa in questione dal ruolo. 22 Dall’altro lato, dalla disposizione in parola si evince che la rinuncia agli atti non può essere implicita. 23 In tali circostanze e tenuto conto del rifiuto della ricorrente al riguardo, il Tribunale non può riqualificare la sua domanda come rinuncia agli atti. 24 Orbene, poiché le parti nel procedimento principale chiedono entrambe il non luogo a statuire, si deve constatare, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, che non occorre più statuire.

Sulle spese 25 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese. 26 Tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso di specie, la ricorrente deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute da Frontex.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione) così provvede: 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. 2) [OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex).

Lussemburgo, 15 dicembre 2022 Il cancelliere Il presidente E. Coulon L. Truchot * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione) 15 dicembre 2022 ( * ) «Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Procedura di gara – Servizio di sorveglianza aerea – Sistema aereo a pilotaggio remoto – Diniego di accesso – Domanda di non luogo a statuire delle due parti principali – Assenza di rinuncia agli atti – Buona amministrazione della giustizia – Non luogo a statuire» Nella causa T‑675/20, [OSCURATO:SOCIETA] , con sede in Roma (Italia), rappresentata da M. Esposito, F. Caccioppoli e G. Calamo, avvocati, ricorrente, contro Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) , rappresentata da H. Caniard, T. Knäbe e W. Szmidt, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato, convenuta, IL TRIBUNALE (Nona Sezione), composto da L. Truchot, presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] e T. Perišin (relatrice), giudici, cancelliere: E. Coulon considerata la fase scritta del procedimento, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la [OSCURATO:SOCIETA], ricorrente, chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) del 5 ottobre 2020, con la quale quest’ultima ha respinto la domanda confermativa di accesso a documenti presentata dalla ricorrente in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso 2 Il 18 ottobre 2019, con bando pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2019/S 0202-490010), Frontex ha indetto la procedura di gara FRONTEX/OP/888/2019/JL/CG, intitolata «Sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) per la sorveglianza aerea marittima a lungo raggio e media altitudine» (in prosieguo: il «bando»), al fine di acquisire servizi di sorveglianza aerea per il dominio marittimo, attraverso sistemi aerei a pilotaggio remoto a quota media e lunga permanenza in volo europei. Tale bando è stato oggetto di due rettifiche, l’8 e il 22 novembre 2019, le quali hanno rinviato la data di scadenza della presentazione e la data di apertura delle offerte. 3 Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato, conformemente alle rettifiche del bando di gara intervenute nel corso della procedura, al 13 dicembre 2019, e la data di apertura delle offerte al 20 dicembre 2019. Tre imprese hanno presentato offerte. 4 La ricorrente, società operante nel settore aerospaziale, non ha partecipato alla procedura di gara indetta tramite il bando di gara. 5 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2019, registrato con il numero T‑849/19, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento avverso il bando di gara, i rispettivi atti allegati, i chiarimenti resi da Frontex riguardanti il bando di gara, il verbale della riunione informativa tenutasi a Varsavia (Polonia) il 28 ottobre 2019, nonché ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente. 6 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 agosto 2020, la ricorrente ha depositato una nuova memoria nella quale ha chiesto, in sostanza, al Tribunale di annullare anche la decisione di aggiudicazione dell’appalto in questione, nonché ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente. 7 Con domanda di accesso ai documenti registrata il 30 giugno 2020, la ricorrente ha chiesto di poter ottenere una copia di tutti i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, segnatamente della decisione di aggiudicazione dell’appalto in questione, dei verbali di gara, della documentazione presentata dall’offerente aggiudicatario e di tutti gli altri documenti versati al fascicolo della procedura (in prosieguo: la «domanda di accesso»). 8 Con decisione del 10 agosto 2020, dopo aver prorogato il termine di risposta di 15 giorni lavorativi, Frontex ha respinto la domanda di accesso sulla base delle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, nonché all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, e all’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Inoltre, Frontex ha ritenuto che non fosse possibile un accesso parziale ai documenti richiesti tramite la domanda di accesso. 9 Il 17 agosto 2020, la ricorrente ha presentato una domanda confermativa. 10 Con la decisione impugnata, Frontex ha respinto la domanda confermativa. 11 L’avviso di aggiudicazione dell’appalto in questione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale l’8 ottobre 2020 con il riferimento 2020/S 196-473315. 12 Con sentenza del 26 gennaio 2022, [OSCURATO:SOCIETA]/Frontex (T‑849/19, EU:T:2022:28), il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente il 16 dicembre 2019. Tale sentenza non è stata impugnata. Conclusioni delle parti 13 La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia: –        annullare la decisione impugnata; –        ordinare a Frontex di produrre i documenti richiesti con la domanda di accesso; –        condannare Frontex alle spese. 14 Frontex chiede che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare la ricorrente alle spese. In diritto 15 Ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 2 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale, se una parte lo richiede, il Tribunale può constatare che l’oggetto del ricorso è venuto meno e che non occorre più statuire. 16 Il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in forza di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento. 17 Con lettera del 13 maggio 2022, la ricorrente ha presentato una domanda volta a ottenere che il Tribunale dichiari «la cessata materia del contendere» e che non vi è più luogo a statuire. 18 Con lettera del 19 maggio 2022, Frontex ha comunicato che essa concordava con la ricorrente e che non vi era più luogo a statuire sul ricorso. 19 In risposta a un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha precisato che essa non rinunciava agli atti. Essa ha concluso la sua risposta chiedendo nuovamente al Tribunale di dichiarare «la cessata materia del contendere» e che non vi era più luogo a statuire. 20 Al riguardo, il Tribunale rammenta che ai sensi dell’articolo 125 del regolamento di procedura, intitolato «Rinuncia agli atti»: «Se il ricorrente comunica al Tribunale, per iscritto o in udienza, che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo e provvede sulle spese conformemente agli articoli 136 e 138». 21 Orbene, da un lato, detta disposizione lascia l’iniziativa della rinuncia agli atti al ricorrente e il Tribunale, nella persona del presidente della sezione competente, si limita a trarre le conseguenze della rinuncia agli atti ordinando la cancellazione della causa in questione dal ruolo. 22 Dall’altro lato, dalla disposizione in parola si evince che la rinuncia agli atti non può essere implicita. 23 In tali circostanze e tenuto conto del rifiuto della ricorrente al riguardo, il Tribunale non può riqualificare la sua domanda come rinuncia agli atti. 24 Orbene, poiché le parti nel procedimento principale chiedono entrambe il non luogo a statuire, si deve constatare, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, che non occorre più statuire. Sulle spese 25 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese. 26 Tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso di specie, la ricorrente deve essere condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute da Frontex. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione) così provvede: 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. 2) [OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). Lussemburgo, 15 dicembre 2022 Il cancelliere Il presidente E. Coulon L. Truchot * Lingua processuale: l’italiano.
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