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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27205/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].JAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza del 14 luglio 2023, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 16 febbraio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione, a fini di spaccio, di diverse sostanze stupefacenti, con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 69, 99, 132, 133 cod. pen. ed il connesso vizio di motivazione, quanto al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva; che è anche proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 cod. pen., nella parte in cui vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche per i recidivi reiterati, specifici e infraquinquennali, per contrasto con gi. arti_ 3 e 27 Cost.Considerato che la questione di legittimità costituzionale è proposta dalla difesa senza alcuna argomentazione a sostegno e senza nessuna specificazione quanto alla sua rilevanza nel caso di specie; che, quanto al bilanciamento delle circostanze, al divieto normativo richiamato dalla Corte di appello si aggiunge la particolare pregnanza della negatività della personalità del soggetto, quale emerge anche dalla gravità dei fatti per cui si procede, non contestata dalla difesa. che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elernent per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 apri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].JAN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza del 14 luglio 2023, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 16 febbraio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione, a fini di spaccio, di diverse sostanze stupefacenti, con recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 69, 99, 132, 133 cod. pen. ed il connesso vizio di motivazione, quanto al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva; che è anche proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 cod. pen., nella parte in cui vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche per i recidivi reiterati, specifici e infraquinquennali, per contrasto con gi. arti_ 3 e 27 Cost.Considerato che la questione di legittimità costituzionale è proposta dalla difesa senza alcuna argomentazione a sostegno e senza nessuna specificazione quanto alla sua rilevanza nel caso di specie; che, quanto al bilanciamento delle circostanze, al divieto normativo richiamato dalla Corte di appello si aggiunge la particolare pregnanza della negatività della personalità del soggetto, quale emerge anche dalla gravità dei fatti per cui si procede, non contestata dalla difesa. che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elernent per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 apri
Sentenza Cassazione n. 27205/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris