Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:725
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
29 novembre 2007
[OSCURATO:PERSONA]8/06 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposto previsto dall’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto – Nozione di “servizi effettuati per un altro Stato”»
Oggetto:
Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 25 ottobre 2005, causa T-298/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I-A-295 e II-1349).
Decisione:
L’impugnazione è respinta.
Massime
1.
Impugnazione – Motivi di ricorso – Nuova presentazione di un argomento – Ricevibilità – Limiti
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento di procedura della Corte, art. 113, n. 2)
2.
Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione
[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]
1.
Dal combinato disposto degli artt. 58 dello Statuto della Corte di giustizia e 113, n. 2, del regolamento di procedura della
Corte discende che, in sede di impugnazione, è lecito per il ricorrente invocare qualsiasi argomento rilevante purché l’impugnazione
non modifichi l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale.
2.
Malgrado la ripartizione delle competenze sul piano interstatale varii in funzione della struttura istituzionale di ciascuno
Stato, quest’ultimo dev’essere considerato, in diritto internazionale pubblico, un soggetto di carattere unitario. Alla luce
di tale concezione, si richiede che lo Stato sia rappresentato, presso gli altri Stati e le organizzazioni internazionali,
da un sistema unico di rappresentanza diplomatica, riflesso dell’unicità, sul piano internazionale, dello Stato interessato.
Benché non sia essenziale, affinché il dipendente interessato possa essere considerato come una persona che ha prestato servizio
per «un altro Stato», che egli sia stato impiegato dall’amministrazione centrale di quest’altro Stato, viceversa la sua integrazione
funzionale in seno alla rappresentanza permanente di quest’ultimo costituisce un elemento determinante.
A tale riguardo, sia gli agenti che prestano servizio per lo Stato, tramite la sua amministrazione centrale, che quelli che
svolgono servizi per una comunità autonoma, mediante l’amministrazione di quest’ultima, devono essere considerati come posti
in posizione di dislocazione ai sensi dell’art. 4, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto, a condizione, tuttavia, di essere
formalmente integrati nella rappresentanza permanente del detto Stato.
Di conseguenza, ai fini dell’interpretazione dell’espressione «servizi effettuati per un altro Stato», di cui all’art. 4,
n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto, deve essere considerata unicamente rilevante la circostanza
che i servizi sono effettuati in seno ad una rappresentanza permanente di uno Stato. Pertanto, i servizi forniti per i governi
delle suddivisioni politiche degli Stati non possono essere considerati servizi effettuati per uno Stato se l’interessato
non è stato integrato formalmente nella rappresentanza permanente dello Stato.