CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 47134/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala in data 17/7/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 4 mesi di arresto, inflitta per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, perché, trovandosi sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e di abituale dimora, disposta con il decreto n. 29/2015 M. P. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] emesso dal Tribunale di Trapani, Sezione Misure di Prevenzione, contravveniva alle prescrizioni impostegli, omettendo di versare alle casse delle ammende, a titolo di cauzione, entro novanta giorni a partire dal 30/7/2015, la somma di 5.000,00 euro; fatto accertato in Castelvetrano il 22/7/2016. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione del termine quinquennale di prescrizione del reato contravvenzionale, maturata in data 28/10/2020 e, dunque, prima della pronuncia della sentenza impugnata. Invero, l'affermazione della Corte di appello, secondo cui sarebbe maturata una sospensione del termine prescrizionale pari a 42 giorni (corrispondente a due rinvii, dal 9/5/2018 al 6/6/2018 e dal 6/6/2018 al 20/6/2018, rinvii chiesti dalla difesa), sarebbe errata, non avendo la difesa chiesto alcun rinvio e considerato l'errore materiale della stessa Corte palermitana, secondo cui l'ultima udienza indicata si sarebbe tenuta il 20/6/2018 e non il 19/6/2018. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato pagamento della cauzione. La difesa avrebbe documentato la condizione di difficoltà economica dell'imputato, depositando certificazione ISEE ed estratto del conto corrente bancario. La Corte di appello si sarebbe limitata a contestare che la certificazione ISEE fosse riferibile a un periodo posteriore alla commissione del reato, ignorando del tutto la produzione dell'estratto del conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], attestante la condizione di estrema difficoltà economica. I Giudici di merito avrebbero espresso valutazioni approssimative in merito alla condizione di possidenza di [OSCURATO:PERSONA], senza analizzare le difficoltà, economiche e non, rappresentate dalla difesa nel corso dell'istruttoria. Nessun accertamento sarebbe stato compiuto con riferimento alla condizione economica di [OSCURATO:PERSONA] al momento del reato, potendo la materiale impossibilità di adempimento, causata da mancanza di disponibilità economiche, essere fatta valere anche nel processo penale, ove può essere rilevata l'assenza dell'elemento psicologico del reato, ove l'omesso deposito della cauzione derivi dalla mancanza di disponibilità economica del sottoposto, configurandosi in una condotta allo stesso non rimproverabile. In ogni caso, incomberebbe sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare la capacità economica dell'obbligato di far fronte al relativo pagamento. I Giudici di appello avrebbero poi stigmatizzato che [OSCURATO:PERSONA] non abbia «neppure richiesto la rateizzazione dell'importo, né ha offerto garanzie sostitutive», basandosi su un principio di diritto superato dalla giurisprudenza di legittimità. In fine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti non avrebbe tenuto in debito conto il corretto comportamento tenuto dall'imputato, le sue condizioni di vita e il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai violato le prescrizioni della misura di prevenzione personale; aspetto rilevante sotto il profilo della condotta successiva al reato e della condotta processuale complessiva dallo stesso tenuta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dall'analisi del secondo motivo, giova premettere che l'impossibilità economica, non preordinata né colposamente determinata, di far fronte all'obbligo di pagamento della cauzione imposta a norma dell'art. 3-bis, legge 31 maggio 1965, n. 575 è deducibile anche nel giudizio penale e incombe in capo al giudice l'obbligo di accertare la reale condizione economica dell'imputato nbl momento in cui si è verificata l'inottemperanza. Nondimeno, in capo all'imputato grava quantomeno un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito 'il pagamento ed esso non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza (in tal senso (in tal senso Sez. 5, n. 38310 del 5/7/2016, Passafiume, Rv. 267857- 01; Sez. 1, n. 34128 del 4/7/2014, Paraninfo, Rv. 260843-01; Sez. 1, n. 22628 del 21/5/2014, Alma, Rv. 262266-01). A tale cornice di principio si è conformata la sentenza impugnata, avendo i Giudici di merito evidenziato come la documentazione offerta dalla difesa non fosse sufficiente a dimostrare la cennata situazione di impossidenza. Anche a prescindere dal fatto che la certificazione ISEE prodotta attestava una situazione patrimoniale pari a 18.719,91 euro, certamente lontana da una situazione di incapacità economica, le due sentenze hanno, infatti, posto in luce la circostanza, decisiva, che detta certificazione si riferiva all'anno 2017 e, dunque, riguardava un periodo diverso da quello di commissione del reato. Quanto, poi, alla deduzione difensiva concernente la asserita pretermissione delle risultanze dell'estratto del conto corrente bancario, è appena il caso di osservare la assoluta genericità di quanto prospettato, non avendo la difesa fornito, in sede di ricorso, alcuna ulteriore specificazione sul punto, atta a dimostrare la decisività della allegazione. 2.1. Quanto, poi, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, deve premettersi che la relativa valutazione si configura come un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria scelta nei soli limiti atti a far emergere l'avvenuto scrutinio circa l'adeguatezza della pena in concreto inflitta alla reale gravità del reato e alla personalità dell'imputato (v. tra le tante Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591). In questa prospettiva, il giudice, se si determina per il mancato riconoscimento delle attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269), senza che, peraltro, sia necessario che li esamini tutti, potendo limitarsi a specificare a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Orbene, nel caso in esame, il Giudice di merito ha ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in considerazione dei numerosi precedenti penali a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Tale riferimento, ritenuto concretamente indicativo della negativa personalità dell'imputato, adempie pienamente, alla luce dei principi enunciati, all'obbligo di motivare sul punto (tra le tante, Sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Biancofiore, Rv. 247959). 3. Venendo, quindi, al primo motivo di doglianza, osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha specificamente risposto allo stesso motivo di impugnazione proposto in sede di appello, rilevando che, alla data della sentenza di secondo grado, il termine di prescrizione della contravvenzione non era ancora maturato. Ciò in quanto ai 5 anni decorrenti dal 28/10/2015 (data della scadenza del termine di 90 giorni, decorrenti dal 30/7/2015, per provvedere al versamento della cauzione) dovevano essere aggiunti, ai sensi dell'art. 159 cod. pen., 42 giorni, corrispondenti ai rinvii disposti dal 9/5/2018 al 6/6/2018 (pari a 28 giorni) e dal 6/6/2018 al 20/6/2018 (pari a 14 giorni), su richiesta del difensore. Ora, anche a voler accedere alla prospettazione difensiva secondo cui la data da ultimo indicata sarebbe erronea, essendo stato il rinvio disposto al 19/6/2018, deve darsi atto che l'affermazione del ricorrente secondo cui il rinvio non sarebbe stato disposto su richiesta della parte privata è manifestamente infondata, essendo smentita dai relativi verbali di udienza, ove la causa dei rinvii è espressamente motivata con le istanze difensive connesse alla possibilità di formalizzare una richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in da