Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 dicembre 1988

Cassazione n. 14681/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1988 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità, è totalmente generico, limitandosi a mere enunciazioni e mancando di indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire a una pronuncia assolutoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1988 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di penale responsabilità, è totalmente generico, limitandosi a mere enunciazioni e mancando di indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire a una pronuncia assolutoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo
Sentenza Cassazione n. 14681/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris