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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36949/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/D.A.P. nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza del 1° ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia contro l'ordinanza del 20 novembre 2020 del magistrato di sorveglianza di Milano, che aveva accolto il reclamo proposto ex art. 35-bis e 69 ordinamento penitenziario dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'acquisto di un lettore di cd e dvd musicali.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'Avvocatura dello Stato, per il Ministero della Giustizia, lamentando con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che il condannato è soggetto al regime detentivo speciale dell'art. 41 -bis ord. pen., che lo stesso ha chiesto l'uso del lettore cd per motivi ricreativi, che l'uso di lettori di cd portatili è ammesso nel regime detentivo ordinario solo per motivi di studio e lavoro ed è del tutto vietato per motivi di sicurezza nel regime detentivo speciale dell'art. 41-bis, che la disponibilità di cd non incide sul diritto soggettivo del detenuto ad ascoltare musica ed è soltanto una modalità dello stesso regolata dall'amministrazione.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

4. La questione della possibilità per i detenuti ristretti nel regime detentivo speciale dell'art. 41-bis ord. pen. di ottenere, pur in mancanza di una norma esplicita che lo permetta, l'acquisto di lettori di cd e dvd musicali ad uso ricreativo è stata già portata diverse volte all'attenzione della Corte di legittimità, che ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, secondo cui "ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale.

Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio", non ponga una preclusione assoluta all'autorizzabilità dell'istanza.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, infatti, che la disposizione dell'art. 40 "non si esprime nei termini di un esplicito e tassativo divieto, anche considerato che la possibilità di ascoltare la musica per mezzo dei cd rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale individua come gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto" (Sez. 1, 25/06/2021, n. 29815, Giorgi, non massimata).

Le pronunce che hanno già affrontato l'argomento hanno specificato, peraltro, che ciò non significa che la relativa richiesta debba essere necessariamente accolta, perché il tema che viene in questione non è quello dell'accesso, in termini generali, ai contenuti musicali - che sarebbe comunque garantito al detenuto dalla possibilità di fruire dei brani e dei programmi musicali accessibili attraverso i media ordinari, come la televisione e la radio - ma quello, molto più limitato, della possibilità per il detenuto di compiere una scelta personalizzata, ovvero di accedere agli specifici contenuti musicali che il soggetto intenda coltivare secondo i propri interessi, non necessariamente collimanti con la contingente programmazione dei palinsesti televisivi o radiofonici dei principali canali nazionali (sempre Sez. 1, n. 29815 del 2021 cit.).

Tale interesse del detenuto a compiere una scelta musicale personalizzata è stato ritenuto non avere i caratteri del diritto soggettivo, dovendo essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui il soggetto sia sottoposto al regime differenziato, e dovendo essere comparato con l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, della necessità di assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, Sentenza n. 43484 del 30/09/2021, Viscido, Rv. 282213 - 01, secondo cui "in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti").

Ne consegue che, secondo questa sistematica, il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare dei lettori di compact disc per uso ricreativo, dovrebbe verificare se tale utilizzo possa comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo, scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari.

Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata costruisce il diritto del detenuto di scegliere la tipologia di musica da ascoltare e l'ordine in cui ascoltarla in termini di diritto assoluto (con l'unico limite di dover acquistare prodotti marchiati SIE tramite imprese di mantenimento), e le esigenze di controllo dell'amministrazione penitenziaria della vita d'istituto sono ritenute subvalenti con valutazione generale, e non approfondite in concreto alla luce delle risorse disponibili per l'amministrazione penitenziaria nella casa circondariale in cui è ristretto il detenuto.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorvegli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/D.A.P. nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 1° ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia contro l'ordinanza del 20 novembre 2020 del magistrato di sorveglianza di Milano, che aveva accolto il reclamo proposto ex art. 35-bis e 69 ordinamento penitenziario dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'acquisto di un lettore di cd e dvd musicali. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'Avvocatura dello Stato, per il Ministero della Giustizia, lamentando con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che il condannato è soggetto al regime detentivo speciale dell'art. 41 -bis ord. pen., che lo stesso ha chiesto l'uso del lettore cd per motivi ricreativi, che l'uso di lettori di cd portatili è ammesso nel regime detentivo ordinario solo per motivi di studio e lavoro ed è del tutto vietato per motivi di sicurezza nel regime detentivo speciale dell'art. 41-bis, che la disponibilità di cd non incide sul diritto soggettivo del detenuto ad ascoltare musica ed è soltanto una modalità dello stesso regolata dall'amministrazione. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 4. La questione della possibilità per i detenuti ristretti nel regime detentivo speciale dell'art. 41-bis ord. pen. di ottenere, pur in mancanza di una norma esplicita che lo permetta, l'acquisto di lettori di cd e dvd musicali ad uso ricreativo è stata già portata diverse volte all'attenzione della Corte di legittimità, che ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, secondo cui "ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio", non ponga una preclusione assoluta all'autorizzabilità dell'istanza. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, infatti, che la disposizione dell'art. 40 "non si esprime nei termini di un esplicito e tassativo divieto, anche considerato che la possibilità di ascoltare la musica per mezzo dei cd rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale individua come gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà del detenuto" (Sez. 1, 25/06/2021, n. 29815, Giorgi, non massimata). Le pronunce che hanno già affrontato l'argomento hanno specificato, peraltro, che ciò non significa che la relativa richiesta debba essere necessariamente accolta, perché il tema che viene in questione non è quello dell'accesso, in termini generali, ai contenuti musicali - che sarebbe comunque garantito al detenuto dalla possibilità di fruire dei brani e dei programmi musicali accessibili attraverso i media ordinari, come la televisione e la radio - ma quello, molto più limitato, della possibilità per il detenuto di compiere una scelta personalizzata, ovvero di accedere agli specifici contenuti musicali che il soggetto intenda coltivare secondo i propri interessi, non necessariamente collimanti con la contingente programmazione dei palinsesti televisivi o radiofonici dei principali canali nazionali (sempre Sez. 1, n. 29815 del 2021 cit.). Tale interesse del detenuto a compiere una scelta musicale personalizzata è stato ritenuto non avere i caratteri del diritto soggettivo, dovendo essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertite proprio nei casi in cui il soggetto sia sottoposto al regime differenziato, e dovendo essere comparato con l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, della necessità di assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, Sentenza n. 43484 del 30/09/2021, Viscido, Rv. 282213 - 01, secondo cui "in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti"). Ne consegue che, secondo questa sistematica, il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare dei lettori di compact disc per uso ricreativo, dovrebbe verificare se tale utilizzo possa comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo, scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata costruisce il diritto del detenuto di scegliere la tipologia di musica da ascoltare e l'ordine in cui ascoltarla in termini di diritto assoluto (con l'unico limite di dover acquistare prodotti marchiati SIE tramite imprese di mantenimento), e le esigenze di controllo dell'amministrazione penitenziaria della vita d'istituto sono ritenute subvalenti con valutazione generale, e non approfondite in concreto alla luce delle risorse disponibili per l'amministrazione penitenziaria nella casa circondariale in cui è ristretto il detenuto. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorvegli
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