CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07462/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] indagato per il reato di rapina aggravata e furto aggravato. Ritiene il P.M. che il provvedimento sia illegittimo avendo il giudice sovrapposto il giudizio di gravità indiziaria, a quello relativo alla sola valutazione circa la legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria, in relazione alla ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 380, 381 cod. proc. pen. il Tribunale non ha convalidato l'arresto in flagranza, sul presupposto che la persona offesa non aveva effettuato, ex post, il riconoscimento fotografico dell'indagato e che all'interno dell'abitazione in cui si trovava Faris, vi era anche un'altra persona con caratteristiche simili a quelle del Faris e cioè un cittadino marocchino. Il ricorso è fondato. In sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito) ( Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Rv. 262502). Se queste sono le finalità del giudizio di convalida dell'arresto, l'ordinanza impugnata, che ha ritenuto non sufficiente e contraddittorio il materiale probatorio per la mancanza del riconoscimento fotografico da parte della persona offesa la quale, invero, secondo quanto riportato dagli operanti, interloquiva con Faris per farsi restituire la refurtiva rinvenuta nell'abitazione, appare illegittima e deve essere annullata senza rinvio perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseg