CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 1989
Cassazione n. 32732/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1989 avverso la sentenza del 20/05/2021 della corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udìta la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusione del difensore del ricorrente avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 maggio 2021, la corte di appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del 12 dicembre 2018 del tribunale di Roma, escludendo l'aggravante di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) del DPR 309/90, applicando le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva, con conseguente riduzione della pena finale applicata a [OSCURATO:PERSONA]. Revocava altresì la sospensione condizionale della pena stabilita con sentenza del tribunale di Roma in data 28 settembre 2016. 2. Avverso la sentenza suindicata [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Si deducono, con il primo, la nullità della sentenza impugnata per mancata citazione in giudizio dell'imputato e del suo difensore. Atteso che la situazione di detenzione in carcere era nota alla corte di appello avendo il ricorrente inviato istanza di ammissione al gratuito patrocinio attraverso la matricola del carcere di Larino, in cui peraltro aveva anche indicato un nuovo domicilio presso il nuovo difensore di fiducia, sarebbe stata omessa nei suoi confronti la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, così come anche al suo difensore. Il difensore di ufficio, già revocato, avrebbe ricevuto la prima e unica notifica del decreto di citazione per l'udienza del 20 maggio 2021. Si aggiunge che stante lo stato detentivo, il ricorrente avrebbe dovuto essere tradotto dal carcere per l'udienza, per cui la sua assenza è da ritenersi illegittima. 4. Con il secondo motivo si rappresenta il vizio di omessa motivazione in ordine alla causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., rispetto alla quale emergerebbe la particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile, atteso che non è allegata né risulta prova del deposito, anteriormente alla sentenza impugnata, della richiesta, da parte dell'imputato detenuto, di ammissione al gratuito patrocinio citata in ricorso, altresì comprensiva di nuovo domicilio presso nuovo difensore di fiducia. 2. Il secondo motivo è inammissibile atteso che la corte, lungi dall'omettere la motivazione in ordine alla esclusione della fattispecie ex art.131 bis cod. pen., ha in proposito elaborato una articolata spiegazione, ignorata dal ricorrente, il qaule si è qui limitatro a contrapporre soltanto la sua assertiva affermazione della ricorrenza dei presupposti giustificativi della invocata causa di non punibilità. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore dell