CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 33332/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19238/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE n. 122/2016depositata il 27/01/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio; udita per l’Avvocatura Generale dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come in atti; rilevato che la contribuente è stata resa destinataria di un avviso di accertamento, emesso in seguito a redazione di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Ivrea; considerato che l’atto impositivo verso la società, esercente attività di pulizia di edifici, è rivolto al recupero di Imposte sui redditi e Iva in relazione agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, sul presupposto di plurimi rilievi; osservato che la CTP di Torino, adita dalla contribuente, ne respingeva il ricorso; constatato che la CTR del Piemonte ha, invece, accolto l’appello della contribuente, con compensazione delle spese del giudizio; rilevato che l’Agenzia ha affidato il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi e che la contribuente ha resistito con controricorso; evidenziato che la contribuente, con nota del 26 settembre 2023, ha dedotto d’aver fatto ricorso alla domanda di definizione agevolata ex art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197 del 2022 relativamente all’avviso di accertamento per cui è causa, documentando l’avvenuta trasmissione telematica della domanda e il pagamento, mediante F24, di quanto dovuto in un un’unica soluzione; osservato che l’Avvocatura Generale dello Stato per conto dell’Agenzia delle Entrate ha richiesto, a sua volta, la cessazione della materia del contendere per avvenuta definizione della lite; ritenuto che l’intervenuta definizione agevolata della controversia ha rimosso il contrasto di posizioni, tanto da comportare l'effetto dell’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere; compe